Cassazione Penale, Sentenza n. 19101/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di furto (art. 624 c.p., con continuazione ex art. 61 n.11 c.p.): il ricorrente contestava la valutazione della prova e l'elemento soggettivo (sosteneva di aver utilizzato la carta carburante solo per recarsi al lavoro e di essere stato autorizzato dal datore di lavoro, indicando come riscontro un'agenda), chiedeva il riconoscimento della «particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.), censurava la liquidazione del risarcimento alla parte civile ai sensi dell'art. 538 c.p.p. per mancata prova dell'an e del quantum, e chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una riduzione del trattamento sanzionatorio considerando l'esiguità degli importi e l'inserimento sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e dunque ha confermato il giudicato di merito: la condanna inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello è mantenuta. I principali rilievi della Corte di legittimità sono stati: (i) inammissibilità del sindacato sulla valutazione delle prove (impossibilità di una nuova valutazione dei fatti in Cassazione), con richiamo al principio della «doppia conforme" che rafforza la valutazione conclusiva; (ii) rigetto del motivo sulla mancanza di dolo e sull'uso legittimo della carta carburante, considerata una giustificazione costruita a posteriori e non documentata in modo attendibile (agenda senza data certa, testimonianze generiche); (iii) rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis per genericità e mancata allegazione di fatti specifici idonei a dimostrare la particolare tenuità; (iv) conferma della legittimità della liquidazione equitativa del danno alla parte civile senza la necessità di dettagli analitici del calcolo; (v) rifiuto del riconoscimento delle attenuanti generiche per carenza di prova dell'attuale inserimento lavorativo stabile e per la reiterazione/deliberazione della condotta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al reato di furto contestato; la Corte ha ritenuto provata la sottrazione di carburante destinato al datore di lavoro e ha confermato la qualificazione e la responsabilità penale.
Rilevata la continuazione fra più fatti, valutata in sede di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
La Corte richiama il principio per cui l'onere di allegare e dimostrare i presupposti della particolare tenuità grava sull'imputato: occorrono fatti specifici (esiguità del danno, occasionalità, modesto grado di colpevolezza) e non generiche affermazioni
Usato nel motivo relativo al risarcimento: la Corte afferma che la liquidazione equitativa dei danni morali e da immagine può essere adeguatamente motivata indicando i fatti materiali considerati senza richiedere calcoli analitici dettagliati
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova, ma solo verificare la completezza e la correttezza della motivazione rispetto ai parametri di legge
Richiamato come limite cognitivo al controllo della Cassazione in tema di rilevazione degli elementi probatori; conferma la restrizione del sindacato sulle questioni di fatto
Principi per la determinazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella scelta della pena base che non è sindacabile salvo casi di arbitrarietà
Graduazione delle circostanze attenuanti e aggravanti: la valutazione compete al giudice di merito e su di essa la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici evidenti
Disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiede la sintesi dei motivi in cassazione: la Corte segnala che il ricorso ha rispettato la sintesi ma le censure erano aspecifiche o miravano a rivalutazioni probatorie non consentite
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riqualificare o rivalutare i fatti e le prove; le censure che mirano a una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono generalmente inammissibili.
- La«doppia conforme" (stesso esito nei due gradi di merito) rafforza la tenuta della decisione e limita ulteriormente il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria.
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) l'imputato deve allegare elementi specifici e concreti (esiguità del danno, occasionalità, basso grado di colpevolezza); affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le giustificazioni costruite a posteriori (es. presunte autorizzazioni non documentate o produzioni probatorie prive di data certa) hanno scarso valore probatorio e vanno documentate tempestivamente e con elementi verificabili.
- La liquidazione del danno in sede penale può avvenire in via equitativa: è sufficiente una motivazione che indichi i fatti materiali e il percorso logico senza dover allegare calcoli analitici dettagliati.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena dipendono dalla prova dell'inserimento sociale attuale e di iniziative riparatorie; l'onere probatorio grava sull'imputato.
- Se si intende contestare una decisione disciplinare o aziendale come strumentale, è utile documentare tempestivamente il nesso temporale e gli atti che dimostrino la strumentalità; denunce o ricorsi presentati anni dopo riducono la persuasività della tesi difensiva.
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