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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27154/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Messina lamentando: 1) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, co. 3 e 4 c.p.p.), sostenendo che l'appello di secondo grado, pur avendo ridotto la pena complessiva, ha modificato in peius alcuni elementi autonomi del calcolo della pena (avendo valutato le circostanze attenuanti in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, rispetto al giudizio del primo grado che le aveva riconosciute nella massima estensione); 2) vizio per genericità nel diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., con la censura che il danno patrimoniale effettivo (circa 500 euro) sarebbe irrilevante e che non dovrebbe rientrare nella nozione di danno patrimoniale rilevante, mentre il danneggiamento reputazionale non può sostituire la valutazione economica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito, ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello che ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 640, co. 2, n. 1 c.p. (truffa aggravata per erogazioni pubbliche) poiché l'aggravante 640-bis costituisce circostanza aggravante del delitto di truffa e non reato autonomo. Quanto al profilo di reformatio in peius, la Corte ha osservato che il giudice d'appello, accogliendo l'appello dell'imputato, ha riconosciuto una fattispecie diversa e meno grave e ha inflitto una pena complessivamente inferiore rispetto al primo grado (pena ridotta a 1 anno di reclusione e 350 euro di multa rispetto alla pena di primo grado di 2 anni e 4 mesi), per cui non si è configurata violazione del divieto di reformatio in peius. Inoltre, la Corte ha rilevato che il primo giudice non aveva effettuato un bilanciamento espresso tra aggravanti e attenuanti tale da vincolare l'appello. Sul secondo motivo, la Corte ha considerato il motivo generico e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha escluso l'attenuante di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p., avendo rilevato non solo un danno economico non irrilevante (retribuzione per frazione di prestazione non effettuata) ma anche un danno patrimoniale e d'immagine correlato alla mancanza del personale nel presidio lavorativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Decisione resa il 10 giugno 2025.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    La norma relativa alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche è interpretata come circostanza aggravante del delitto di truffa e non come fattispecie autonoma; pertanto la fattispecie può essere ricondotta all'art. 640 con la specifica aggravante di cui al comma 2, n.1

  • art. 640, co. 2, n. 1 c.p.

    Applicata dalla Corte d'appello per la riqualificazione del fatto: il fatto è stato ritenuto rientrare nella versione aggravata del delitto di truffa legata a erogazioni pubbliche

  • art. 597, co. 3 e 4 c.p.p.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ricorda che il principio opera sugli elementi autonomi del calcolo della pena, ma nel caso concreto non si è verificata la violazione perché il giudice d'appello ha riconosciuto una fattispecie meno grave e ha inflitto pena complessivamente inferiore; inoltre non era vincolato a un bilanciamento non espresso dal primo giudice

  • art. 62, n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante della specialissima tenuità del danno presuppone un pregiudizio economico pressoché irrilevante sia quanto al valore in sé che agli ulteriori effetti pregiudizievoli. Nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto il danno non irrilevante anche sotto il profilo patrimoniale e di immagine, giustificando il diniego dell'attenuante

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius opera sugli elementi autonomi del calcolo della pena, ma non impedisce che il giudice d'appello, accogliendo l'appello dell'imputato e ritenendo una fattispecie diversa o meno grave, possa comunque modificare le circostanze e la pena purché il risultato complessivo non sia peggiorativo rispetto al primo grado
  • Se il primo giudice non ha espresso un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, il giudice d'appello non è vincolato a mantenere un giudizio di prevalenza non espresso e può effettuare autonomamente la valutazione delle circostanze
  • L'attenuante per danno di particolare tenuità (art. 62, n. 4) richiede che il danno economico sia praticamente irrilevante sia nel valore assoluto sia negli effetti su chi ha subito il pregiudizio; danni di immagine o conseguenze organizzative possono giustificare il diniego
  • Motivi di ricorso generici che riproducono le stesse doglianze già affrontate e superate in appello sono soggetti a declaratoria di inammissibilità; il ricorrente deve confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata
  • La qualificazione giuridica della fattispecie (es. ricondurre 640-bis come aggravante di 640) è rilevante per la determinazione della pena e la corretta interpretazione giurisprudenziale può giustificare la riqualificazione senza che ciò costituisca automaticamente un peggioramento illecito

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