Cassazione Penale, Ordinanza n. 05822/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un accordo sulla pena in relazione ai reati contestati, lamentando violazione di legge sul criterio di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva pecuniaria. In particolare ha censurato il moltiplicatore adottato dal giudice nella conversione di un anno di reclusione nella multa sostitutiva, ritenendo illegittimo il calcolo effettuato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza aveva correttamente utilizzato il moltiplicatore di 365 giorni, corrispondente all'anno solare, per convertire la pena detentiva di un anno nella sanzione pecuniaria sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza relativa al moltiplicatore usato per la conversione della pena. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di patteggiamento che aveva applicato, in sostituzione della pena detentiva di un anno di reclusione, la pena pecuniaria di euro 18.250,00 di multa, già ridotta per il rito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) da cui scaturiva la pena sostitutiva impugnata
senza formalità di procedura
consente la declaratoria di inammissibilità de plano, con trattazione camerale non partecipata
indicati nel capo di imputazione quale base dei reati contestati in concorso e in continuazione
reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale
reato contestato di lesioni personali
indicata come circostanza aggravante del reato di lesioni
richiamata come aggravante speciale delle lesioni contestate
richiamata come circostanza aggravante comune
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, la censura sul criterio di conversione della pena è infondata quando il giudice abbia applicato correttamente il parametro corrispondente alla durata della pena detentiva espressa in giorni, usando 365 giorni per un anno di reclusione.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, mediante trattazione camerale non partecipata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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