Cassazione Penale, Sentenza n. 12765/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna n. 937/2022 emessa dal Tribunale di Fermo (25/11/2022) per il reato di evasione commesso l'11/09/2018. Il difensore ha dedotto che al momento del controllo l'imputato non era sottoposto agli arresti domiciliari ma all'obbligo di dimora con divieto di uscita notturna e che, inoltre, la misura doveva essere eseguita presso il domicilio eletto in data 09/03/2018 (Via Milano n. 32) e non nel domicilio indicato nella sentenza (Via Faleria n. 144). Si è quindi sostenuto: (i) che il reato di evasione non è configurabile per violazione di una misura non custodiale; (ii) che la Corte di appello ha travisato le prove e omesso di considerare documenti e dichiarazioni che dimostrerebbero l'osservanza delle prescrizioni nel domicilio eletto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) la censura che sostiene l'impossibilità di configurare il reato di evasione per la violazione di una misura non custodiale è una questione di diritto che esula dall'ambito della revisione straordinaria e avrebbe dovuto essere proposta con i mezzi ordinari di impugnazione; (b) la documentazione fornita dal difensore non è nuova ai sensi dell'art. 630 c.p.p. (il verbale di elezione di domicilio del 09/03/2018 era già nei fascicoli), e perciò non può fondare la revisione; (c) le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive (es. deposizione del teste D'Annibali) sono inidonee, secondo l'art. 631 c.p.p., a determinare il proscioglimento, perché non producono il risultato richiesto dagli articoli 529-531 c.p.p.; (d) pertanto l'istanza è manifestamente infondata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., ma non è applicata la sanzione ulteriore alla cassa per le ammende per la particolare rilevanza delle questioni dedotte.
Norme richiamate
Delimita l'ambito della revisione: possono essere valutati solo elementi nuovi o scoperti successivamente che possano determinare il proscioglimento; una questione di diritto o una diversa valutazione di prove già conosciute non rientra nell'istituto.
Norma sul reato di evasione: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il reato presuppone una misura custodiale e, quindi, la sua configurabilità rispetto a violazioni di misure non custodiali è una questione di diritto che non è rimediabile tramite revisione straordinaria.
Stabilisce i requisiti degli elementi invocati per la revisione: tali elementi devono essere in grado, se accertati, di determinare il proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; dichiarazioni raccolte in indagini difensive che non soddisfano tale soglia sono inidonee.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, del pagamento delle spese del procedimento da parte del ricorrente; la Corte ha applicato tale condanna ma ha escluso ulteriori ammende per la particolare rilevanza della questione.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Riferiti come norme che disciplinano i casi di proscioglimento che devono risultare dagli elementi nuovi per rendere ammissibile la revisione; gli elementi prodotti non sono ritenuti idonei a determinare l'esito di proscioglimento previsto da tali articoli.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. è uno strumento straordinario e ammette solo elementi nuovi, sopravvenuti o non valutati che possano concretamente determinare il proscioglimento: non è idonea a rimettere in discussione questioni di diritto che avrebbero potuto essere dedotte con i mezzi ordinari.
- La contestazione che un fatto non integri il reato per un diverso inquadramento giuridico della misura cautelare (es. obbligo di dimora vs. misura custodiale) è una questione di diritto che deve essere prospettata in impugnazione ordinaria e non tramite revisione.
- Documenti già presenti nel fascicolo processuale o valutati in precedente giudizio non sono considerati 'nuove prove' ai fini della revisione; la mera diversa valutazione di prove già acquisite è inammissibile.
- Le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive possono essere inutili ai fini della revisione se, pur nuove, non soddisfano la soglia di prova necessaria a far applicare gli artt. 529-531 c.p.p. (cioè a determinare il proscioglimento).
- Quando si propone una domanda di revisione occorre verificare preliminarmente che gli elementi offerti siano tali, se accertati, da determinare il proscioglimento: altrimenti la domanda sarà dichiarata manifestamente infondata e inammissibile.
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