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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12765/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna n. 937/2022 emessa dal Tribunale di Fermo (25/11/2022) per il reato di evasione commesso l'11/09/2018. Il difensore ha dedotto che al momento del controllo l'imputato non era sottoposto agli arresti domiciliari ma all'obbligo di dimora con divieto di uscita notturna e che, inoltre, la misura doveva essere eseguita presso il domicilio eletto in data 09/03/2018 (Via Milano n. 32) e non nel domicilio indicato nella sentenza (Via Faleria n. 144). Si è quindi sostenuto: (i) che il reato di evasione non è configurabile per violazione di una misura non custodiale; (ii) che la Corte di appello ha travisato le prove e omesso di considerare documenti e dichiarazioni che dimostrerebbero l'osservanza delle prescrizioni nel domicilio eletto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) la censura che sostiene l'impossibilità di configurare il reato di evasione per la violazione di una misura non custodiale è una questione di diritto che esula dall'ambito della revisione straordinaria e avrebbe dovuto essere proposta con i mezzi ordinari di impugnazione; (b) la documentazione fornita dal difensore non è nuova ai sensi dell'art. 630 c.p.p. (il verbale di elezione di domicilio del 09/03/2018 era già nei fascicoli), e perciò non può fondare la revisione; (c) le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive (es. deposizione del teste D'Annibali) sono inidonee, secondo l'art. 631 c.p.p., a determinare il proscioglimento, perché non producono il risultato richiesto dagli articoli 529-531 c.p.p.; (d) pertanto l'istanza è manifestamente infondata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., ma non è applicata la sanzione ulteriore alla cassa per le ammende per la particolare rilevanza delle questioni dedotte.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Delimita l'ambito della revisione: possono essere valutati solo elementi nuovi o scoperti successivamente che possano determinare il proscioglimento; una questione di diritto o una diversa valutazione di prove già conosciute non rientra nell'istituto.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sul reato di evasione: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il reato presuppone una misura custodiale e, quindi, la sua configurabilità rispetto a violazioni di misure non custodiali è una questione di diritto che non è rimediabile tramite revisione straordinaria.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti degli elementi invocati per la revisione: tali elementi devono essere in grado, se accertati, di determinare il proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; dichiarazioni raccolte in indagini difensive che non soddisfano tale soglia sono inidonee.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, del pagamento delle spese del procedimento da parte del ricorrente; la Corte ha applicato tale condanna ma ha escluso ulteriori ammende per la particolare rilevanza della questione.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Riferiti come norme che disciplinano i casi di proscioglimento che devono risultare dagli elementi nuovi per rendere ammissibile la revisione; gli elementi prodotti non sono ritenuti idonei a determinare l'esito di proscioglimento previsto da tali articoli.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p. è uno strumento straordinario e ammette solo elementi nuovi, sopravvenuti o non valutati che possano concretamente determinare il proscioglimento: non è idonea a rimettere in discussione questioni di diritto che avrebbero potuto essere dedotte con i mezzi ordinari.
  • La contestazione che un fatto non integri il reato per un diverso inquadramento giuridico della misura cautelare (es. obbligo di dimora vs. misura custodiale) è una questione di diritto che deve essere prospettata in impugnazione ordinaria e non tramite revisione.
  • Documenti già presenti nel fascicolo processuale o valutati in precedente giudizio non sono considerati 'nuove prove' ai fini della revisione; la mera diversa valutazione di prove già acquisite è inammissibile.
  • Le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive possono essere inutili ai fini della revisione se, pur nuove, non soddisfano la soglia di prova necessaria a far applicare gli artt. 529-531 c.p.p. (cioè a determinare il proscioglimento).
  • Quando si propone una domanda di revisione occorre verificare preliminarmente che gli elementi offerti siano tali, se accertati, da determinare il proscioglimento: altrimenti la domanda sarà dichiarata manifestamente infondata e inammissibile.

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