Cassazione Penale, Sentenza n. 852/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto del 21/01/2015 con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva violazioni di norme sul gratuito patrocinio e sul procedimento (tra cui gli artt. 76, comma 4-bis, e 112, comma 2, del d.P.R. n.115/2002 e norme del codice di procedura penale), lamentando in particolare mancata considerazione e mancata confutazione delle argomentazioni difensive (anche in relazione all'affidabilità di un collaboratore di giustizia), errore sulla qualificazione del tipo di ricorso (rigetto domanda ex art.99 vs revoca ex art.112), difetto di notifica dell'Ufficio delle Entrate e carenza motivazionale per presunti passaggi copincollati dal Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la notifica all'Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilita', è validamente eseguita per il detenuto mediante deposito del ricorso presso l'ufficio matricola della casa circondariale. Inoltre ha rilevato una vistosa omissione di pronuncia da parte del Tribunale di sorveglianza: non sono state affrontate e confutate molte doglianze decisive della difesa, configurando un vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis
Richiamata in relazione all'onere della prova e alla presunzione collegata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; va valutata alla luce degli elementi prodotti dall'assistito e della necessità che il giudice motivi il rifiuto/ revoca.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112, comma 2
Disciplina la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la valutazione della revoca richiede motivazione specifica sugli elementi sopravvenuti che giustificano la perdita del beneficio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 1
Riguarda il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio; nel ricorso viene richiamata per evidenziare la differenza di onere probatorio rispetto al procedimento di revoca ex art.112.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Norma processuale richiamata nel contesto dell'impugnazione e del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza; concerne profili procedurali dell'opposizione o dell'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Richiamato per aspetti relativi alle notifiche e agli adempimenti procedurali collegati alla impugnazione; il suo richiamo nel provvedimento richiama la necessità di corrette notifiche a soggetti interessati.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Fondamentale ai fini dell'annullamento: disciplina i vizi di motivazione, prevedendo l'annullamento quando il giudice non risponde a doglianze decisive o la motivazione è mancante o incompleta.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016 (Attanasio)
Principio enunciato dalla Corte: per il detenuto la notifica all'ufficio finanziario può essere validamente effettuata tramite richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di trasmettere le copie del ricorso; adempimento equipollente alla notifica a pena di inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010 (Antonov e Min Econ.)
Conferma l'equipollenza della richiesta all'ufficio matricola alla notifica per il detenuto; principio usato per censurare l'errata esclusione per mancata notifica.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009 (Greco)
Stabilisce i criteri per valutare il vizio di mancanza di motivazione: il giudice deve rispondere compiutamente alle specifiche doglianze rilevanti per la decisione.
Massime di principio
- Per il detenuto la notifica del ricorso all'ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate) può essere validamente eseguita tramite deposito all'ufficio matricola della casa circondariale: l'adempimento è equipollente alla notifica a pena di inammissibilità.
- Il Tribunale che decide sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato deve motivare specificamente le ragioni della revoca e dare risposta alle doglianze decisive della difesa; omissioni su punti decisivi configurano vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p. e giustificano l'annullamento.
- Non è lecita un'inversione dell'onere della prova: il giudice deve valutare l'idoneità degli elementi a suo disposizione (comprese dichiarazioni di collaboratori di giustizia) e motivare perché tali elementi escludono la fondatezza della documentazione prodotta dall'interessato.
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non possono automaticamente e pedissequamente determinare la revoca del beneficio senza una valutazione critica e congrua da parte del giudice, soprattutto se sussistono procedure o provvedimenti di segno contrario emessi da altri uffici giudiziari.
- Riferimenti a vicende estranee o evidenti 'copia e incolla' nel provvedimento possono essere indizio di motivazione insufficiente e richiedere un controllo della completezza e personalizzazione della motivazione; in caso di dubbio la Corte può annullare e rinviare per nuovo esame.
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