Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Lecce (12/09/2022) che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti in epoca anteriore all'11/08/2014 e, per altri fatti, aveva riqualificato le condotte come falsi (art. 479 c.p.) commessi quale presidente dell'Ambito Territoriale e come partecipante alle riunioni di Giunta, rideterminando la pena. Sirsi proponeva quattro motivi: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e difetto di motivazione per presunto mutamento della contestazione rispetto alle false autocertificazioni originariamente contestate (sostenendo che in sede di giudizio si era accertata una diversa modalità materiale consistente nella presentazione di elenchi al funzionario, inducendolo a rilasciare certificazioni); (2) analoga violazione nella parte relativa al reato di truffa per diversa indicazione della consumazione del raggiro; (3) vizio di motivazione e violazioni probatorie con riferimento alle attestazioni del 14/10/2014 e 28/10/2014 (mancata acquisizione di documenti, utilizzabilità di deposizioni, lettura degli atti ecc.); (4) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante il risarcimento del danno e deduzione sulla intervenuta prescrizione dei reati contestati in concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: la Corte di merito aveva adeguatamente motivato che la concretizzazione della condotta ingannevole (consegna periodica di elenchi al funzionario che attestava le presenze senza verifiche) era emersa già nel dibattimento, perciò non si è verificato un mutamento del fatto tale da ledere il diritto di difesa ai sensi dell'art. 521 c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di allegazioni probatorie specifiche o di indicazione delle occasioni processuali in cui gli elementi sarebbero stati richiesti; le deduzioni sulle deposizioni sono state considerate una richiesta indebita di rivalutazione del merito. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la condotta criminosa aveva carattere reiterato e costituiva uno "stile di vita" incompatibile con l'applicazione delle generiche; il risarcimento non è stato ritenuto prevalente, peraltro la parte civile (Findomestic) aveva rinunciato alla costituzione. La Corte ha inoltre ricordato che la prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia impugnata è irrilevante ai fini di cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che la modificazione della fattispecie contestata integra vizio solo se si tratta di una trasformazione radicale che crea incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio alla difesa; non rileva una mera ricostituzione fattuale più aderente alle risultanze dibattimentali quando l'imputato ha potuto difendersi sulla concreta modalità di condotta emersa
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e c))
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che i motivi presentati rientrano nelle lettere indicate ma siano comunque infondati o generici
Usata per la riqualificazione dei reati di falso in relazione agli atti amministrativi e alle attestazioni rese nell'ufficio pubblico; la Corte di merito ha ritenuto sussistente la fattispecie del falso
Richiamato in relazione alla qualificazione soggettiva della partecipazione alle riunioni di Giunta; la Corte di merito ha applicato la norma nella ricostruzione della responsabilità
Norma sulla truffa: è stata richiamata dal ricorrente ma la Cassazione ha ritenuto che, anche sotto il profilo della consumazione del raggiro, non vi sia stata una modificazione dell'oggetto dell'imputazione tale da ledere la difesa
Richiamato nella originaria imputazione di falsità; la decisione di merito ha provveduto a riqualificare alcuni illeciti ai sensi degli articoli sopra indicati
Norma concernente l'utilizzabilità di documenti e dichiarazioni: il ricorrente ha contestato l'utilizzabilità di alcuni atti/testimonianze, ma la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e prive di idonea documentazione
art. 499 cod. proc. pen. comma 5
Riferimento alle modalità di assunzione della testimonianza e divieti di lettura: la Corte di merito ha valutato coerentemente l'utilizzo delle deposizioni, rigettando la doglianza del ricorrente
Norma sul divieto di lettura nelle testimonianze e sui limiti alla consultazione di atti: richiamata dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto provata violazione
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha motivato in fatto la loro esclusione sulla base della gravità e della reiterazione della condotta; la Cassazione ha ritenuto non sindacabile tale apprezzamento di fatto
Riferito al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti/peggiorative; la decisione di merito è stata ritenuta congrua nella valutazione delle circostanze
art. 125 cod. proc. pen. comma 3
Richiamato tra le norme processuali menzionate; la Corte non ha riconosciuto profili di nullità o lesione del diritto di difesa invocati con riferimento a tale/i norme
art. 546 cod. proc. pen. comma 1 lett. e)
Norma che disciplina il contenuto del ricorso per cassazione e i motivi; i motivi formulati sono stati esaminati e ritenuti infondati o generici
Norma che prevede la condanna per le spese processuali e il pagamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
Massime di principio
- La modifica della descrizione del fatto dall'imputazione alla sentenza non viola automaticamente l'art. 521 c.p.p.: è necessario che la trasformazione sia radicale e idonea a generare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un reale pregiudizio per la difesa
- Se la concreta modalità della condotta incriminata emerge chiaramente nel dibattimento e l'imputato ha potuto difendersi su quella modalità, non sussiste violazione del diritto di difesa per una diversa formulazione letterale dell'accusa
- Le doglianze generiche, non corredate da documentazione o dall'indicazione delle sedi processuali in cui è stata invocata la produzione probatoria, sono dichiarate inammissibili o non fondate in Cassazione
- La valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la congruità e la non contraddittorietà della motivazione, non la scelta motivazionale fondata su elementi di fatto
- Il risarcimento del danno o atti di riparazione non garantiscono automaticamente l'applicazione delle attenuanti generiche se la condotta ha carattere reiterato o costituisce uno 'stile di vita' criminale
- La prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia impugnata non rileva ai fini del giudizio di cassazione sull'inammissibilità del ricorso
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