Cassazione Penale, Ordinanza n. 17085/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per la mancata escussione del querelante/persona offesa, sostenendo che tale omissione avesse inciso sull'accertamento dei fatti; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente reiterativo di censure già proposte in appello e perché mirava, in realtà, a rivalutare il compendio probatorio. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza della ricettazione, ma la censura è stata considerata manifestamente infondata alla luce della motivazione di merito sulla provenienza delittuosa dei documenti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato e sulla desumibilità del dolo dalla mancanza di una spiegazione attendibile circa la loro provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo non specifico e diretto a una rivalutazione del fatto, e il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla provenienza delittuosa dei documenti e sull'elemento soggettivo della ricettazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione di censure già svolte in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata, integra inammissibilità.
Per la ricettazione la provenienza delittuosa del bene può essere desunta dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso; l'elemento soggettivo può ricavarsi dalla mancanza di una plausibile giustificazione sulla provenienza della cosa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a reiterare doglianze già dedotte in appello, se non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- Nel delitto di ricettazione, la provenienza delittuosa del bene non richiede l'accertamento integrale del reato presupposto: può essere desunta da elementi oggettivi relativi al bene e al contesto del rinvenimento.
- L'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche indirettamente, traendo argomento dalla mancanza di una spiegazione attendibile sulla lecita provenienza del bene nella disponibilità dell'agente.
Come è indicizzato
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