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Ordinanza

Ordinanza n. 287/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell'ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15, con contestuale richiesta di risarcimento del danno

Giustizia amministrativa202500451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata presa in carico, diretta o indiretta, del minore per la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, a ricevere a carico del Servizio sanitario regionale la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA, con conseguente condanna dell’ASP alla presa in carico diretta o indiretta, secondo modalità e tempi già indicati in sede cautelare dal Tribunale civile. Hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno patrimoniale pari a € 14.964,00, corrispondente alle spese sostenute per trattamenti privati, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dal minore e dai genitori. Il giudizio amministrativo è seguito a una precedente fase cautelare ex art. 700 c.p.c., nella quale il Giudice del lavoro aveva ordinato all’ASP di assicurare 24 ore settimanali di terapia ABA o, in subordine, di sostenerne il costo; a una successiva sentenza del giudice ordinario dichiarativa del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; e a un precedente ricorso in riassunzione dichiarato inammissibile per ragioni processuali. Il TAR ha rilevato che la determinazione delle 24 ore settimanali operata in sede cautelare aveva natura sommaria e che la consulenza tecnica espletata nel 2021 non indicava la durata del trattamento. I ricorrenti sostengono quindi il diritto del minore alle cure appropriate, mentre la misura concreta del trattamento richiede un accertamento tecnico aggiornato.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a. Ha osservato che, secondo le Raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del 2023, tipologia, modalità e intensità dell’intervento terapeutico devono essere personalizzate e calibrate sulle caratteristiche cliniche, sul profilo di funzionamento, sull’età e sui contesti educativo-sanitari e familiari del minore; non è quindi possibile assumere come vincolante un trattamento standardizzato, incluso il numero di 24 ore settimanali individuato in via sommaria dal giudice civile. Il CTU dovrà accertare le condizioni cliniche attuali del minore, valutare l’appropriatezza scientifica della terapia ABA anche in raffronto ad altre terapie eventualmente prescritte o praticate dall’ASP, verificare l’inerenza del trattamento alle condizioni cliniche alla luce delle Linee guida dell’ISS e determinare durata e numero di ore settimanali necessarie. Sono stati fissati termini per il giuramento, l’avvio delle operazioni peritali, il versamento dell’anticipo di € 500,00 a carico dei ricorrenti, la nomina dei consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione e delle osservazioni, nonché il deposito della relazione finale. Il TAR ha inoltre ordinato ai ricorrenti di produrre in modo analitico e separato la documentazione contabile relativa alle terapie private già sostenute, con foliario dettagliato. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 2 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 67 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice amministrativo di disporre la consulenza tecnica d’ufficio e disciplina, tra l’altro, il giuramento del consulente e i termini delle operazioni peritali.

  • art. 66 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dal provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 65 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dal provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 700 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina la precedente azione cautelare davanti al giudice civile, che aveva disposto la presa in carico o il rimborso della terapia ABA.

  • art. 193 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato in relazione al giuramento del CTU.

  • legge n. 134/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Indicata dai ricorrenti quale base normativa del diritto del minore alla presa in carico terapeutica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la domanda riguarda il diritto di un minore a prestazioni sanitarie riabilitative, l’accertamento giudiziale non può fondarsi automaticamente su una quantità standardizzata di trattamento individuata in via cautelare, ma deve verificare in concreto l’appropriatezza, la durata e l’intensità della terapia in rapporto alle condizioni cliniche attuali del paziente.
  • Le terapie per il disturbo dello spettro autistico devono essere personalizzate e calibrate sulle caratteristiche cliniche, sul profilo di funzionamento, sull’età e sui diversi contesti educativo-sanitari e familiari del minore; le Linee guida e le Raccomandazioni scientifiche escludono approcci terapeutici standardizzati non rapportati al caso concreto.
  • Quando la documentazione sanitaria disponibile è risalente o non indica elementi essenziali, quali la durata e l’intensità del trattamento, il giudice amministrativo può disporre una CTU per accertare lo stato clinico attuale, l’appropriatezza della terapia richiesta e il numero di ore settimanali necessario.
  • La domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute per prestazioni sanitarie private richiede una produzione contabile analitica e verificabile, con documenti separati e un foliario dettagliato sul loro contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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