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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7225/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dal ricorrente (19/04/2016-28/11/2016 in carcere; 29/11/2016-16/05/2017 agli arresti domiciliari) in relazione a ipotesi di corruzione (artt. 110, 319, 319-bis, 353 c.p.). La difesa ha censurato l'utilizzabilità di una conversazione ambientale captata nell'auto (indicata nel provvedimento come registrata il 20/10/2014 - in altra parte del fascicolo è citata la data 29/10/2014), sostenendo vizi nei decreti di captazione e nella durata delle operazioni (mancata indicazione dei gravi indizi e violazione del termine di 40 giorni senza proroga), e ha contestato la valutazione della Corte di riparazione che aveva valorizzato l'assenza di spiegazioni alternative del ricorrente rispetto al contenuto della conversazione

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione possa valutare gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela anche se, in fasi successive, non sono stati decisivi nel merito, purché non siano stati espressamente dichiarati inutilizzabili dal giudice della cognizione. Non essendo stata formulata una declaratoria espressa di inutilizzabilità della conversazione intercettata nel giudizio di merito, la Corte della riparazione poteva legittimamente tenerne conto per valutare la sussistenza della condotta dolosa o gravemente colposa. Sul punto la Corte ha altresì motivato che la conversazione, in mancanza di spiegazioni alternative, denotava comportamento compatibile con l'ordine di gestire gli appalti in modo illecito (anche se riferito a gare diverse da quelle contestate), giustificando la qualificazione di grave colpa del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola l'azione di riparazione per ingiusta detenzione; è la norma che autorizza il procedimento di cui si discute

  • artt. 110, 319, 319-bis, 353 cod. pen.

    Norme penali relative, rispettivamente, alla concorso di persone nel reato, alla corruzione e ai reati connessi; sono le fattispecie contestate originariamente al ricorrente

  • art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina la utilizzazione delle captazioni e la loro durata; è richiamata dalla difesa per censurare l'uso di captazioni oltre il termine autorizzato

  • art. 267 e art. 268 cod. proc. pen.

    Norme che regolano le modalità e i limiti delle intercettazioni; la loro violazione può determinare inutilizzabilità delle intercettazioni

  • art. 526, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa che si sia sottratta all'esame; citata nella giurisprudenza che distingue casi ammissibili in sede di riparazione

  • Principio giurisprudenziale (Sez. U., n. 1153 del 30/10/2008, Racco)

    Le Sezioni Unite hanno affermato che l'inutilizzabilità delle intercettazioni accertata nel giudizio penale ha effetti anche nel giudizio di riparazione, impedendo l'utilizzo degli esiti intercettativi dichiarati inutilizzabili

  • Orientamenti giurisprudenziali successivi (varie sentenze di legittimità citate)

    La giurisprudenza ha precisato che il giudice della riparazione non può tenere conto di intercettazioni che siano state dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione; in assenza di una declaratoria espressa, invece, il giudice di riparazione può valutare gli elementi già presi in considerazione dal giudice della cautela

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione può considerare tutti gli elementi che il giudice della misura cautelare ha legittimamente valutato, anche se tali elementi non hanno poi determinato una condanna nel giudizio di merito, purché non siano stati espressamente dichiarati inutilizzabili nel giudizio di cognizione
  • Se nel processo di cognizione non c'è stata una declaratoria espressa di inutilizzabilità di una intercettazione, il giudice della riparazione può eventualmente prenderne atto e valutarne il contenuto ai fini della verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave
  • La dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni ha effetto preclusivo anche nel giudizio di riparazione solo se è stata espressamente pronunciata dal giudice della cognizione; un'affermazione di irrilevanza materialmente diversa non equivale a una declaratoria di inutilizzabilità
  • Il giudice della riparazione non può, tuttavia, sostituirsi al giudice penale decidendo ex novo sulla utilizzabilità delle prove: la verifica di utilizzabilità compete al giudice del merito e la relativa declaratoria deve essere chiara ed espressa per avere efficacia preclusiva
  • In sede di riparazione non è automaticamente decisivo il silenzio o la mancata spiegazione dell'imputato: la valutazione riguarda se, anche in assenza di spiegazioni alternative, il comportamento del soggetto integri dolo o grave colpa che abbia contribuito all'adozione della misura
  • In casi di contestazione relativa a durata e motivazione dei decreti di intercettazione, la difesa deve allegare e dimostrare la sussistenza formale del vizio (mancata indicazione dei gravi indizi o assenza di proroga): senza una declaratoria di inutilizzabilità nel giudizio di cognizione, tali censure non impediscono automaticamente l'uso della captazione in sede di riparazione

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