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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13345/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un invito al pagamento di diritti doganali per euro 30.854,57, emesso nei confronti di una persona fisica ritenuta coobbligata in solido con una società indicata come reale importatrice di una partita di sedili per autobus, importata nel 2010 attraverso la dogana della Spezia con valore dichiarato inferiore a quello reale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme doganali sul termine triennale di prescrizione/recupero a posteriori dei dazi, sostenendo che la notizia di reato non sarebbe stata idonea a interrompere o prorogare il termine; (2) violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p., contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede penale da un terzo, poi valorizzate per affermare la sua qualità di amministratore di fatto e quindi la legittimazione passiva; (3) violazione del giudicato e del divieto di doppia imposizione, assumendo che sui medesimi beni e sul medesimo presupposto si fosse già formato un giudicato e che non potessero essere emessi nuovi dazi.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, in materia di dazi doganali, il recupero oltre il termine di tre anni è consentito quando la mancata determinazione del dazio sia dipesa da un fatto-reato, purché la notitia criminis sia trasmessa entro il triennio; nel caso concreto la notizia di reato era intervenuta nel 2011, dunque tempestivamente rispetto alle importazioni del 2010. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, osservando che il ricorso tendeva in realtà a una rivalutazione del fatto e che, nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate come elementi indiziari e presuntivi. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché non vi era duplicazione d'imposta nel senso tecnico richiesto dall'art. 67 d.P.R. n. 600/1973: l'invito al pagamento riguardava la responsabilità solidale del ricorrente per un unico debito doganale, non una nuova imposizione sul medesimo presupposto in senso vietato dal giudicato o dal ne bis in idem. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 221 Codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92)

    Il recupero a posteriori dei dazi oltre il termine di tre anni è ammesso quando il mancato pagamento dipende da un fatto-reato e la notitia criminis sia stata trasmessa nel triennio decorrente dalla nascita dell'obbligazione doganale.

  • art. 84 TULD (d.P.R. n. 43 del 1973)

    La prescrizione dell'azione di recupero dei dazi è prorogata sino ai tre anni successivi alla irrevocabilità della decisione penale, a condizione che la notizia di reato intervenga entro il termine triennale.

  • art. 63 c.p.p.

    Le dichiarazioni rese da terzi richiamate in sede tributaria non sono per ciò solo inutilizzabili; possono costituire elementi indiziari valutabili dal giudice di merito insieme agli altri elementi di prova.

  • art. 64 c.p.p.

    Le dichiarazioni autoindizianti non sono state ritenute utilizzate contro il ricorrente, anche perché non provenivano dal destinatario dell'atto impositivo, ma da un terzo.

  • art. 6 CEDU

    La possibilità di utilizzare nel processo tributario dichiarazioni di terzi è ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con la parità delle armi.

  • art. 47 CDFUE

    Le dichiarazioni di terzi possono essere valorizzate anche dal contribuente a propria difesa, in un quadro di parità delle armi.

  • art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il divieto di doppia imposizione presuppone la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza del medesimo presupposto; non opera in presenza di una mera duplicazione economica o di un unico debito posto a carico di coobbligati solidali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di dazi doganali, il termine triennale per il recupero a posteriori può essere superato se la mancata esatta determinazione del dazio è collegata a un fatto penalmente rilevante, ma solo quando la notitia criminis intervenga entro il termine di prescrizione decorrente dalla nascita dell'obbligazione doganale.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi, anche se provenienti da un procedimento penale, non sono automaticamente inutilizzabili: possono assumere valore indiziario e concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
  • Il divieto di doppia imposizione richiede una vera reiterazione della stessa imposta sul medesimo presupposto; non ricorre quando l'Amministrazione richiede il pagamento del medesimo debito a un coobbligato solidale, senza duplicare il prelievo in senso tecnico.
  • La responsabilità del rappresentante o del coobbligato in materia doganale può fondarsi sull'accertamento della partecipazione all'operazione o sul ruolo effettivo svolto, purché l'atto impositivo individui un titolo coerente con la pretesa e il contribuente non dimostri l'assenza dei presupposti della responsabilità.
  • rami":["Tributi","Processo civile"],"materie":["Contenzioso tributario","Accertamento"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}]}。】 】}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} ]}]}]】【。】]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}】【。】]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}񎠀}】}{

Come è indicizzato

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