Cassazione Penale, Ordinanza n. 05501/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno, già confermata in appello, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo concesso il beneficio della non menzione ma aveva confermato la responsabilità per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno. Il ricorso era affidato a un unico motivo, indicato come vizio di motivazione. La Corte rileva però che le deduzioni erano assolutamente generiche e non accompagnate dalle ragioni di diritto né dai dati di fatto necessari a sostenerle, con conseguente violazione dell'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; deduzioni generiche e non argomentate determinano l'inammissibilità.
La fattispecie sostanziale confermata è la guida in stato di ebbrezza, aggravata dall'orario notturno.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a una critica generica della motivazione: occorre indicare in modo specifico gli errori di diritto e i fatti decisivi trascurati o mal valutati.
- L'assenza di una minima strutturazione argomentativa del motivo, con riferimento ai dati fattuali e giuridici rilevanti, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito che afferma la responsabilità penale resta ferma e il ricorrente è tenuto alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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