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Parere

Parere n. 1254/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Carmine Ursillo e Vincenzo Ursillo contro il Comune di Marzano Appio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 47 prot. n. 5583 del 28.09.2015, recante l’ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive.

Giustizia amministrativa202500053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale n. 47 prot. n. 5583 del 28 settembre 2015, recante ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Marzano Appio ai sensi degli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001. Hanno sostenuto, in primo luogo, che le opere fossero state realizzate tra il 1987 e il 1990, anteriormente all’entrata in vigore del piano regolatore generale, all’istituzione del Parco regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano e all’apposizione del vincolo paesaggistico, con conseguente inapplicabilità della disciplina sopravvenuta. In secondo luogo, hanno contestato la qualificazione come abusive di tre locali deposito al piano terra, ritenendoli pertinenze prive di rilevanza planivolumetrica. Con ulteriori motivi hanno dedotto che le difformità rilevate ai vari piani dell’edificio, compresi il solaio di calpestio, la chiusura del terrazzo, le modifiche ai prospetti, gli incrementi delle altezze e le variazioni del sottotetto, fossero già rappresentate negli elaborati allegati alla concessione edilizia n. 7 del 18 luglio 1997, asseritamente avente natura di variante o di sanatoria. È stata inoltre invocata un’autorizzazione del 1995 relativa a lavori di ristrutturazione interna dell’ufficio postale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, dichiarando assorbita la domanda cautelare. Il primo motivo è stato respinto perché l’onere di provare l’epoca di realizzazione delle opere grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Le dichiarazioni di parte e la consulenza tecnica non hanno fornito elementi documentali certi e univoci circa l’ultimazione delle opere entro il 1990. Inoltre, il vincolo paesaggistico sopravvenuto rileva secondo il principio tempus regit actum, dovendosi considerare il regime giuridico dell’area al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo. Poiché l’immobile ricade in area tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 42/2004, gli interventi sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del medesimo decreto; in sua assenza, l’abuso è insanabile e la demolizione costituisce atto dovuto. È stata respinta anche la censura relativa ai tre locali deposito: per consistenza, superficie e volume, essi presentano autonoma rilevanza edilizia e funzionale e non possono essere qualificati come pertinenze urbanisticamente irrilevanti. In ogni caso, la presenza del vincolo paesaggistico esclude deroghe alla sanzione demolitoria anche per opere che, in assenza del vincolo, non avessero richiesto il permesso di costruire. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono stati esaminati congiuntamente e respinti. La concessione edilizia del 1997 aveva oggetto specifico e circoscritto, cioè la costruzione di una scala esterna con opere accessorie, e non poteva costituire variante o sanatoria tacita delle opere abusive preesistenti. Il titolo edilizio implicito è infatti estraneo all’ordinamento: la mera rappresentazione dello stato di fatto negli elaborati grafici di un titolo successivo non produce effetti sananti o conformativi in assenza di un’espressa istanza di variante o sanatoria e del relativo vaglio amministrativo. L’autorizzazione del 1995 per lavori di ristrutturazione interna non comprendeva gli interventi strutturali e volumetrici contestati. Infine, le contestazioni tecniche sulle altezze non erano sostenute da prove oggettive idonee a confutare il sopralluogo e la relazione tecnica comunale.

Osservazioni

Motivo I - Epoca di realizzazione delle opere e vincolo paesaggistico

Il motivo è infondato. L’onere di provare con elementi documentali certi e univoci la realizzazione delle opere in epoca anteriore all’entrata in vigore della disciplina urbanistica o all’apposizione del vincolo grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso. Le dichiarazioni di parte e la consulenza tecnica prodotta non sono sufficienti. Il vincolo paesaggistico sopravvenuto rileva in base al principio tempus regit actum e impone la verifica di compatibilità paesaggistica secondo l’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.

Motivo II - Tre locali deposito e qualificazione come pertinenze

Il motivo è infondato. I tre locali, complessivamente pari a 38,47 mq e 90,71 mc, presentano consistenza edilizia autonoma e non meramente accessoria, con incidenza sul carico urbanistico e apprezzabile autonomia funzionale. Non possono quindi essere qualificati come pertinenze urbanisticamente irrilevanti. La loro realizzazione senza titolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, comporta l’applicazione della sanzione demolitoria.

Motivi III-VI - Concessione edilizia n. 7/1997 e asserita sanatoria tacita

I motivi sono infondati. La concessione edilizia del 1997 era limitata alla costruzione di una scala esterna e di opere accessorie e non costituiva variante o sanatoria delle difformità e delle opere abusive rappresentate negli elaborati. Il titolo edilizio implicito è estraneo all’ordinamento: la mera raffigurazione dello stato di fatto in un progetto successivo non legittima opere prive di titolo, in assenza di un’espressa istanza di variante o sanatoria e di una specifica valutazione dell’amministrazione.

Motivo III - Autorizzazione del 1995 per l’ufficio postale

L’autorizzazione prot. n. 5666 del 30 ottobre 1995, relativa a lavori di ristrutturazione interna, non assorbe gli abusi contestati, poiché riguardava opere interne quali demolizione di tramezzi, apertura di porte, realizzazione di un bagno, finiture e impianti, mentre le contestazioni riguardavano profili strutturali e volumetrici estranei al suo oggetto.

Motivi III-VI - Contestazioni sulle misurazioni tecniche

Le contestazioni relative alle altezze di interpiano e alle altre risultanze tecniche non sono supportate da elementi oggettivi idonei a confutare il sopralluogo del 21 settembre 2015 e la relazione tecnica comunale del 28 settembre 2015. La consulenza tecnica di parte, pur articolata, contiene mere prospettazioni ricostruttive non sufficienti a sovvertire gli accertamenti dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 34 d.P.R. 380/2001

    Costituiscono la base normativa dell’ingiunzione di demolizione delle opere edilizie abusive; la demolizione, in presenza dell’accertata abusività, ha natura vincolata.

  • art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004

    Assoggetta a tutela paesaggistica le aree comprese nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali; la disciplina è applicabile all’area in cui ricade il fabbricato.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Impone il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi modificativi in area tutelata; in sua assenza, l’abuso è insanabile e la demolizione è dovuta.

  • legge regionale Campania n. 33/1993

    Richiamata quale fonte della disciplina regionale relativa all’area del Parco regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano.

  • d.l. n. 400/1995

    Richiamato quale base dell’autorizzazione del 30 ottobre 1995 per lavori di ristrutturazione interna, ritenuta non idonea a legittimare gli interventi strutturali e volumetrici contestati.

  • Regolamento edilizio comunale

    La soglia di altezza di 2,10 metri invocata dai ricorrenti non esclude, in concreto, la rilevanza edilizia dei locali deposito, dotati di consistenza autonoma e non meramente pertinenziale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di repressione degli abusi edilizi, l’onere di provare con elementi certi e univoci la realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’entrata in vigore di una disciplina urbanistica o all’apposizione di un vincolo grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • Il vincolo paesaggistico sopravvenuto deve essere considerato secondo il principio tempus regit actum con riferimento al regime giuridico dell’area esistente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo; pertanto, anche opere realizzate anteriormente all’istituzione dell’area tutelata possono essere soggette alla previa autorizzazione paesaggistica.
  • La mera rappresentazione di opere preesistenti negli elaborati grafici allegati a un successivo titolo edilizio non determina né una sanatoria tacita né un titolo edilizio implicito, quando il titolo abbia oggetto specifico e non sia preceduto da un’espressa istanza di variante o sanatoria e dalla relativa valutazione amministrativa.
  • La qualificazione di un’opera come pertinenza edilizia richiede l’assenza di apprezzabile autonomia funzionale e di incidenza sul carico urbanistico; superfici e volumetrie significative possono escludere la natura pertinenziale anche quando l’opera presenti altezze inferiori alla soglia prevista per i locali abitabili.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanzione demolitoria opera d’ufficio anche per opere che, in assenza del vincolo, non avrebbero richiesto il previo permesso di costruire, qualora siano state realizzate senza la necessaria autorizzazione paesaggistica.

Ordinanza di demolizione di opere abusive in area paesaggisticamente vincolata

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un usufruttuario e dal proprietario di un fabbricato contro il Comune di Marzano Appio, per l’annullamento dell’ordinanza n. 47 del 28 settembre 2015, con cui era stata ingiunta la demolizione di plurime opere edilizie abusive ai sensi degli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001.

Premesse e opere contestate

Il fabbricato era assistito da una concessione edilizia del 1987, relativa all’ampliamento di un edificio residenziale, e da una concessione edilizia del 1997, relativa alla costruzione di una scala esterna. A seguito di un sopralluogo del 21 settembre 2015, il Comune aveva accertato:

  • al piano terra, tre locali deposito realizzati senza permesso di costruire, per complessivi 38,47 mq e 90,71 mc;
  • aperture e modifiche ai vani sui prospetti, mutamento di destinazione d’uso a ufficio postale, incremento dell’altezza di interpiano e diverso posizionamento di un setto murario;
  • al piano primo, un solaio di calpestio di 50,54 mq e ulteriori difformità, tra cui la chiusura di un terrazzo, aperture sui prospetti, incremento dell’altezza e modifica della posizione del setto murario;
  • al piano sottotetto, incrementi delle altezze interne e realizzazione della copertura in corrispondenza del terrazzo interno.

L’area ricade nella zona C, di riserva controllata, del Parco regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano ed è tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno sostenuto che le opere fossero state realizzate tra il 1987 e il 1990, prima dell’entrata in vigore del piano regolatore generale, dell’istituzione del parco e della disciplina paesaggistica applicabile. Hanno inoltre qualificato i locali deposito come pertinenze prive di rilevanza planivolumetrica e hanno affermato che la concessione edilizia del 1997 avesse rappresentato lo stato di fatto, con effetto di variante o di sanatoria tacita delle opere. Sono state altresì contestate le misurazioni delle altezze e invocata un’autorizzazione del 1995 per lavori di ristrutturazione interna.

Prova dell’epoca di realizzazione e vincolo paesaggistico

La Sezione ha respinto la tesi relativa alla preesistenza delle opere. L’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’abuso grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, in ragione del principio di vicinanza della prova. L’amministrazione non può essere tenuta a ricostruire la situazione storica di ogni immobile, mentre il privato dispone normalmente della documentazione utile a dimostrare la data di edificazione.

Nel caso concreto, le dichiarazioni di parte e la consulenza tecnica non hanno fornito riscontri documentali certi e univoci tali da dimostrare che le opere fossero state ultimate entro il 1990. Inoltre, il vincolo paesaggistico sopravvenuto non è irrilevante: secondo il principio tempus regit actum, occorre considerare il regime giuridico dell’area al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo.

Poiché il fabbricato ricade in un’area tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004, gli interventi modificativi erano soggetti al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 146. In sua assenza, l’abuso è insanabile e la demolizione costituisce atto dovuto.

Qualificazione dei locali deposito

La Sezione ha escluso che i tre locali potessero essere qualificati come pertinenze edilizie irrilevanti. La superficie complessiva e il volume realizzato sono significativi e denotano consistenza edilizia autonoma. La pertinenza urbanistica presuppone infatti l’assenza di apprezzabile autonomia funzionale e di incidenza sul carico urbanistico, condizioni non ravvisabili nel caso concreto.

La soglia di altezza di 2,10 metri richiamata dai ricorrenti non è stata ritenuta decisiva. In ogni caso, la localizzazione delle opere in area paesaggisticamente vincolata e la loro realizzazione senza la necessaria autorizzazione impediscono di sottrarle alla sanzione demolitoria.

Insussistenza di una sanatoria tacita

I motivi relativi alla concessione edilizia del 1997 sono stati trattati congiuntamente e respinti. Il titolo riguardava esclusivamente la costruzione di una scala esterna, con un piccolo ballatoio, l’apertura della porta di ingresso e la costruzione di un cornicione.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che il titolo edilizio implicito è estraneo all’ordinamento. La mera rappresentazione dello stato di fatto negli elaborati grafici allegati a un titolo successivo non produce effetti sananti o conformativi sulle opere abusive, quando non sia stata presentata un’espressa istanza di variante o sanatoria e l’amministrazione non abbia compiuto il relativo vaglio.

Ne consegue che la concessione del 1997 non poteva legittimare retroattivamente la chiusura del terrazzo, il solaio di calpestio, gli incrementi delle altezze, le modifiche dei prospetti e le altre difformità contestate.

Autorizzazione per lavori interni e accertamenti tecnici

L’autorizzazione del 30 ottobre 1995, relativa a lavori di ristrutturazione interna dell’ufficio postale, non è stata ritenuta idonea a coprire gli abusi. Essa riguardava opere interne, quali demolizione di tramezzi, apertura di porte, realizzazione di un bagno, finiture e impianti, mentre le opere contestate avevano natura strutturale e volumetrica.

Sono state inoltre respinte le contestazioni sulle altezze di interpiano. I ricorrenti non hanno prodotto elementi oggettivi sufficienti a confutare il sopralluogo del 2015 e la relazione tecnica comunale, confermata dalle successive controdeduzioni. La consulenza tecnica di parte è stata considerata non decisiva perché fondata su ricostruzioni non idonee a sovvertire gli accertamenti dell’amministrazione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La domanda cautelare è stata assorbita. L’ordinanza di demolizione è stata ritenuta legittima, sia per l’accertata abusività delle opere sia per la loro realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiSanatoria paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzioneEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoria

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