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Parere

Parere n. 1259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla società Autonautica Tricoli s.a.s. di Tricoli Manuela contro l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 11467 dell'11 aprile 2024 di diniego di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 6/2019.

Giustizia amministrativa202500256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 6/2019 e degli atti presupposti.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 11467 dell'11 aprile 2024, con cui l'Autorità di Sistema Portuale ha respinto la domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima quadriennale relativa a un'area del Porto Vecchio di Crotone destinata alla riparazione di natanti e motori marini, nonché alle operazioni di varo e alaggio mediante gru autocarrata. Il diniego è stato motivato con l'incompatibilità dell'attività con interventi programmati di riqualificazione urbana, pedonalizzazione e riconversione del distretto portuale. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 36 del codice della navigazione, della legge n. 84/1994, degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza dei presupposti, travisamento e sviamento. In particolare, ha contestato l'assenza di un progetto concreto di riqualificazione, la mancata valutazione dell'effettivo impatto dell'attività e l'omessa considerazione di soluzioni meno restrittive, quali limitazioni orarie o un corridoio operativo per la gru. Ha inoltre lamentato l'omessa confutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso. La Sezione ha precisato che la ricorrente non contestava la contendibilità dei beni demaniali marittimi né vantava un diritto soggettivo al rinnovo automatico della concessione, ma censurava le modalità concrete di esercizio del potere amministrativo. Il diniego è stato ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'Autorità si è limitata ad affermare in modo generico e apodittico l'incompatibilità dell'attività con la pedonalizzazione e la riqualificazione dell'area, senza indicare elementi concreti e verificabili, caratteristiche del progetto, tempi di realizzazione o specifiche ragioni di incompatibilità. L'Amministrazione non ha chiarito perché una gru di piccole dimensioni, utilizzata per pochi minuti al giorno e in orari di bassa frequentazione, avrebbe compromesso la pedonalizzazione, né perché l'attività di riparazione natanti fosse incompatibile con la funzione portuale dell'area. È stata inoltre ravvisata la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l'Autorità non ha fornito una motivazione effettiva sulle osservazioni partecipative della ricorrente, né sulle proposte alternative e sulle rassicurazioni provenienti dal responsabile periferico. Infine, l'Amministrazione ha violato il principio di proporzionalità, omettendo di valutare se l'interesse pubblico potesse essere tutelato mediante prescrizioni meno gravose del diniego totale, anche in considerazione della natura portuale dell'attività, della presenza della ricorrente da circa cinquant'anni e della modesta interferenza prospettata. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e degli atti presupposti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le ulteriori censure sono state assorbite.

Osservazioni

Difetto di istruttoria e di motivazione

Il diniego di rinnovo della concessione è fondato su una generica affermazione di incompatibilità tra l'attività della concessionaria e i futuri interventi di riqualificazione e pedonalizzazione, senza indicazione di elementi concreti, obiettivi e verificabili. L'Amministrazione non ha illustrato le caratteristiche del progetto, i tempi di realizzazione, l'impatto effettivo dell'attività né le ragioni per cui l'uso di una piccola gru autocarrata e l'attività di riparazione natanti sarebbero incompatibili con la nuova destinazione dell'area.

Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990

L'Autorità non ha confutato in modo effettivo le osservazioni presentate dalla ricorrente nel procedimento partecipativo. In particolare, non ha spiegato perché l'utilizzo della gru per pochi minuti al giorno fosse incompatibile con la pedonalizzazione, né ha motivato l'impraticabilità delle soluzioni alternative proposte, quali il corridoio operativo e le limitazioni orarie.

Violazione del principio di proporzionalità

L'Amministrazione ha ritenuto necessario il diniego totale senza verificare la possibilità di misure meno restrittive idonee a contemperare la pedonalizzazione con la prosecuzione dell'attività. La valutazione avrebbe dovuto considerare la funzione portuale dell'area, la natura dell'attività di riparazione natanti, la presenza della ricorrente da circa cinquant'anni e la modesta entità dell'interferenza prospettata.

Norme richiamate

  • art. 36 codice della navigazione

    compatibilità "con le esigenze del pubblico uso"

    La disposizione attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione della compatibilità dell'uso particolare del bene demaniale con l'interesse pubblico, ma impone che il diniego sia sorretto da un'adeguata istruttoria e da una motivazione concreta.

  • art. 3 l. 241/1990

    presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria

    Il diniego di rinnovo di una concessione demaniale deve indicare gli elementi concreti emersi dall'istruttoria e le specifiche ragioni per cui l'attività privata è incompatibile con l'interesse pubblico o con la nuova destinazione del bene.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate e, ove disattese, confutate con una motivazione concreta e non apparente nel provvedimento finale.

  • art. 97 Cost.

    Il riferimento è compreso tra le censure della ricorrente, ma il parere non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 84 l. 28 gennaio 1994, n. 84

    La disposizione è richiamata tra le norme asseritamente violate, senza una specifica disamina autonoma nel parere.

  • Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2016, n. 892

    la scelta dell'Amministrazione di quale fra i vari usi di un bene demaniale si presenti più proficuo e conforme all'interesse pubblico costituisce espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei limiti del difetto di motivazione e della manifesta illogicità o irragionevolezza

    Il diniego di rinnovo deve essere fondato su elementi concreti risultanti da un'apposita istruttoria; la discrezionalità demaniale non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare specificamente la scelta.

  • Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4465

    È richiamata nello stesso senso della sentenza n. 892/2016, quanto alla necessità di indicare elementi concreti ostativi all'uso particolare del bene demaniale.

Massime di principio

  • Il diniego di rinnovo di una concessione demaniale marittima, pur rientrando nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, deve essere fondato su un'apposita istruttoria e motivato mediante elementi concreti, obiettivi e verificabili che dimostrino l'incompatibilità dell'uso particolare con l'interesse pubblico o con la nuova destinazione del bene.
  • La mera affermazione dell'incompatibilità tra l'attività del concessionario e un futuro progetto di riqualificazione o pedonalizzazione costituisce una clausola di stile e non soddisfa l'obbligo di motivazione se non sono indicate le caratteristiche del progetto, le modalità di interferenza e le ragioni specifiche per cui l'attività privata ne comprometterebbe l'attuazione.
  • Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 devono essere esaminate in modo effettivo; il provvedimento finale deve spiegare le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento, soprattutto quando prospettino fatti specifici o soluzioni alternative idonee a ridurre l'interferenza con l'interesse pubblico.
  • Il principio di proporzionalità impone all'Amministrazione, prima di negare integralmente il rinnovo di una concessione, di verificare se l'interesse pubblico possa essere adeguatamente tutelato mediante prescrizioni o misure meno restrittive, valutando anche la natura dell'attività, l'entità dell'interferenza e la possibilità di una compatibilità regolata.
  • La contendibilità dei beni demaniali marittimi e l'assenza di un diritto al rinnovo automatico della concessione non escludono il sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere, sotto i profili dell'istruttoria, della motivazione, della ragionevolezza e della proporzionalità.

Diniego di rinnovo di una concessione demaniale marittima

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società concessionaria contro il diniego dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di rinnovare una concessione relativa a un'area del Porto Vecchio di Crotone. L'area era destinata alla riparazione di natanti e motori marini e alle operazioni di varo e alaggio mediante gru autocarrata.

Premesse e svolgimento del procedimento

La concessionaria, titolare della concessione n. 6/2019 e operante nell'area da circa cinquant'anni, aveva chiesto il rinnovo della concessione in scadenza il 31 dicembre 2022. L'Autorità aveva comunicato l'intenzione di non rilasciare nuove concessioni, richiamando interventi di riqualificazione urbana, pedonalizzazione e riconversione del distretto portuale.

A seguito del preavviso di rigetto, la società aveva presentato osservazioni sostenendo che i motivi ostativi erano generici e che l'attività esercitata avrebbe avuto un'interferenza minima con la pedonalizzazione. Aveva inoltre rappresentato le ridotte dimensioni della gru, il limitato tempo giornaliero di utilizzo, gli orari di bassa frequentazione e la disponibilità ad accettare prescrizioni, limitazioni orarie o un corridoio operativo dedicato.

L'Autorità ha comunque respinto la domanda di rinnovo, richiamando il parere sfavorevole del Comitato di gestione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto il ricorso infondato, sostenendo la sufficienza della motivazione e la discrezionalità dell'Amministrazione nella ridestinazione del bene demaniale.

Oggetto delle censure

La Sezione ha chiarito che la ricorrente non contestava la contendibilità dei beni demaniali marittimi e non rivendicava un diritto soggettivo al rinnovo automatico. La questione riguardava esclusivamente la legittimità delle modalità di esercizio del potere di diniego, con riferimento a:

  • completezza e adeguatezza della motivazione;
  • effettività dell'istruttoria;
  • esame delle osservazioni partecipative;
  • rispetto del principio di proporzionalità.

Motivazione e istruttoria nel potere concessorio

L'art. 36 del codice della navigazione attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nel valutare la compatibilità dell'uso particolare del bene demaniale con le esigenze del pubblico uso. Tale discrezionalità deve tuttavia essere esercitata sulla base di un'istruttoria adeguata e di una motivazione riferita a elementi concreti.

Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2016, n. 892, e 23 luglio 2018, n. 4465, il parere afferma che il diniego di rinnovo deve indicare gli elementi concreti emersi dall'accertamento istruttorio e ostativi all'uso particolare del bene. Non è sufficiente una formula generica sull'incompatibilità dell'attività con una nuova destinazione dell'area.

Nel caso esaminato, l'Autorità non ha indicato le caratteristiche concrete del progetto di riqualificazione, i materiali, i percorsi o i tempi di realizzazione. Non ha inoltre spiegato perché l'impiego di una piccola gru autocarrata, per pochi minuti al giorno e in orari di bassa frequentazione, avrebbe pregiudicato la pedonalizzazione. È rimasta priva di adeguata dimostrazione anche l'affermazione secondo cui l'attività di riparazione natanti sarebbe intrinsecamente incompatibile con la riconversione del distretto portuale.

La motivazione è stata quindi ritenuta meramente apodittica, inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione e a consentire il controllo di legittimità.

Esame delle osservazioni partecipative

La Sezione ha ravvisato anche la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le osservazioni della ricorrente non erano generiche, ma riguardavano aspetti concreti dell'attività e prospettavano specifiche modalità di compatibilità con la pedonalizzazione.

Il provvedimento e la relazione istruttoria non hanno spiegato:

  • perché l'utilizzo della gru per pochi minuti al giorno fosse comunque incompatibile con la pedonalizzazione;
  • per quali ragioni il corridoio operativo e le limitazioni orarie fossero impraticabili;
  • perché le indicazioni fornite dal responsabile periferico dell'Autorità non potessero essere prese in considerazione.

La qualificazione delle osservazioni come inapprezzabili e inconferenti non ha sostituito l'obbligo di una loro effettiva valutazione e di una motivata confutazione.

Principio di proporzionalità

L'Autorità ha adottato il diniego totale senza verificare la possibilità di misure meno restrittive. La Sezione ha ritenuto tale omissione particolarmente significativa perché l'attività esercitata era collegata alla funzione portuale dell'area e l'interferenza prospettata appariva, sulla base degli elementi rappresentati, contenuta.

La valutazione avrebbe dovuto considerare la possibilità di prescrizioni, limitazioni temporali o individuazione di un corridoio operativo, verificando se tali misure fossero sufficienti a tutelare l'interesse pubblico alla pedonalizzazione senza sacrificare integralmente l'interesse privato.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso straordinario. Sono stati annullati il provvedimento di diniego e gli atti presupposti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le ulteriori censure sono state assorbite.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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