Parere n. 1255/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Nicola Rutigliani e Anna Barbarossa nei confronti di Comune di Ruvo di Puglia, della signora Francesca Montaruli e della signora Valeria La Torre per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 13 del 12 novembre 2019 del Comune di Ruvo di Puglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza di demolizione n. 13 del 12 novembre 2019 del Comune di Ruvo di Puglia, relativa all'ampliamento abusivo di una soffitta mediante realizzazione di due vani accessori sul terrazzino dell'immobile.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, in sintesi: l'inefficacia dell'ordinanza per mancata notificazione a uno dei comproprietari; la violazione delle garanzie partecipative, poiché la comunicazione di avvio sarebbe stata poco chiara e gli atti istruttori sarebbero stati ostesi solo dopo l'adozione del provvedimento; l'erroneità dell'accertamento dell'abusività dell'ampliamento della soffitta; il difetto di istruttoria e di motivazione per mancata considerazione della documentazione prodotta, consistente nell'atto di acquisto, nell'autorizzazione comunale del 15 marzo 1994 relativa a lavori di manutenzione straordinaria e nel contratto di appalto; nonché l'impossibilità di demolire l'ampliamento senza pregiudicare le parti conformi dell'immobile. Il procedimento riguarda esclusivamente l'ampliamento della soffitta e non la legittimità dell'intera soffitta.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto, assorbendo la domanda cautelare. La mancata notificazione dell'ordinanza a uno dei comproprietari non determina l'illegittimità dell'atto, poiché la notificazione dell'ordine di demolizione, avente natura ricettizia, costituisce condizione di efficacia e non requisito di validità; nel caso concreto, la piena conoscenza dell'atto è stata comunque dimostrata dalla sua impugnazione. Le doglianze sulla partecipazione procedimentale sono state respinte sia perché l'attività repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata e non richiede, in via generale, la comunicazione di avvio, sia perché il Comune l'aveva comunque inviata, descrivendo chiaramente il manufatto e l'assenza del titolo, consentendo ai ricorrenti di presentare memorie e documenti. Quanto all'abusività, spettava ai destinatari dimostrare l'esistenza di un titolo edilizio legittimante, mentre gli atti prodotti non avevano valore di permesso di costruire: né l'atto di compravendita, né l'autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria, né il contratto di appalto dimostravano la legittimità dell'ampliamento. L'intervento risultava quindi eseguito senza preventivo permesso di costruire. Infine, l'eventuale impossibilità tecnica di demolire l'opera abusiva senza grave pregiudizio per le parti conformi riguarda la fase esecutiva e deve essere dimostrata rigorosamente dal privato; essa non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione.
Osservazioni
Notificazione dell'ordinanza a uno dei comproprietari
La mancata notificazione dell'ordinanza di demolizione a uno dei comproprietari non determina l'annullamento dell'atto. La notificazione costituisce condizione di efficacia del provvedimento, non requisito di validità; inoltre, la piena conoscenza aliunde risultante dall'impugnazione rende l'atto efficace anche nei confronti del comproprietario non destinatario della notificazione.
Comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione
La repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e, secondo la giurisprudenza richiamata, non necessita della previa comunicazione di avvio. In ogni caso, il Comune ha inviato una comunicazione chiara, indicando il manufatto e l'assenza del titolo, e i ricorrenti hanno concretamente partecipato mediante memorie e produzione documentale.
Prova del titolo edilizio legittimante
L'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo edilizio che legittimi il manufatto grava sul destinatario dell'ordine di demolizione. L'atto di compravendita, l'autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria e il contratto di appalto non equivalgono a un permesso di costruire e non provano la legittimità dell'ampliamento.
Demolizione e pregiudizio per le parti conformi
L'eventuale impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo senza grave pregiudizio per le parti assentite non deve essere valutata dall'Amministrazione prima dell'adozione dell'ordine di demolizione. La questione attiene alla fase esecutiva e deve essere dimostrata rigorosamente dal privato.
Norme richiamate
La disciplina dell'ordine di demolizione è applicata a un ampliamento edilizio realizzato senza titolo; il destinatario deve dimostrare l'esistenza del titolo edilizio legittimante.
Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato ritenuto infondato, poiché l'ordinanza si fonda sull'accertata abusività dell'ampliamento e sulla mancanza di un titolo edilizio idoneo.
l. 241/1990 - disciplina della partecipazione procedimentale
La comunicazione di avvio non è necessaria per l'attività repressiva degli abusi edilizi, avente natura vincolata; nel caso concreto, comunque, il Comune ha garantito la partecipazione mediante una comunicazione chiara e la possibilità di presentare memorie e documenti.
Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 9738/2025
La notificazione dell'ordine di demolizione, provvedimento di natura ricettizia, costituisce condizione di efficacia e non di validità dell'atto.
Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 2075/2026
L'eventuale pregiudizio alle parti conformi derivante dalla demolizione deve essere dimostrato dal privato nella fase esecutiva.
Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 6750/2025
L'impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo senza grave pregiudizio per le parti assentite attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione.
Cons. Stato, sez. I, parere n. 1178/2024
La questione dell'impossibilità tecnica della demolizione senza pregiudizio per le parti conformi riguarda l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio, non la sua legittimità.
Cons. Stato, Sez. I, pareri nn. 824/2026 e 339/2026
L'attività di repressione degli abusi edilizi, in quanto vincolata, non richiede in via generale la previa comunicazione di avvio del procedimento.
Massime di principio
- La notificazione dell'ordine di demolizione, in quanto provvedimento ricettizio, costituisce condizione di efficacia e non di validità dell'atto; pertanto, la sua omissione nei confronti di uno dei comproprietari non ne determina l'annullamento, soprattutto quando il destinatario abbia acquisito aliunde piena conoscenza del provvedimento.
- L'attività amministrativa di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e, in via generale, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento; qualora l'Amministrazione la invii comunque, è sufficiente che essa consenta al destinatario di comprendere l'abuso contestato e l'assenza del titolo, permettendogli di presentare osservazioni.
- Nel giudizio sull'ordine di demolizione, spetta al destinatario dimostrare l'esistenza di un titolo edilizio idoneo a legittimare l'opera, mentre non grava sull'Amministrazione l'onere di provare in termini assoluti l'inesistenza del titolo.
- Un atto di compravendita, un'autorizzazione relativa a lavori di manutenzione straordinaria o un contratto di appalto non equivalgono a un permesso di costruire e non possono dimostrare, da soli, la legittimità di un ampliamento edilizio.
- L'eventuale impossibilità tecnica di demolire l'opera abusiva senza pregiudicare parti conformi dell'immobile non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, ma costituisce questione propria della fase esecutiva, nella quale il privato deve fornire una dimostrazione rigorosa.
Ordinanza di demolizione per ampliamento abusivo di una soffitta
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due coniugi contro l'ordinanza di demolizione n. 13 del 12 novembre 2019, adottata dal Comune di Ruvo di Puglia in relazione a un manufatto realizzato senza titolo sul terrazzino di proprietà esclusiva posto al terzo piano dell'immobile. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo la domanda cautelare.
Premesse e oggetto della controversia
Il manufatto consiste in due vani di circa 2,40 metri per 2,40 metri ciascuno, realizzati in aderenza e ampliamento di una soffitta preesistente. Il primo vano comunica direttamente con la soffitta ed è dotato di porta-finestra verso il terrazzino; il secondo comunica con il primo, ha una finestra ed è adibito a lavanderia.
La controversia esaminata riguarda esclusivamente la legittimità dell'ampliamento della soffitta. È rimasta estranea al procedimento la diversa questione, sollevata dalla confinante, relativa alla possibile abusività dell'intera soffitta.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto:
- l'inefficacia dell'ordinanza per la mancata notificazione a uno dei comproprietari;
- la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che la comunicazione di avvio fosse poco chiara e che gli atti istruttori fossero stati ostesi soltanto dopo l'adozione dell'ordinanza;
- l'erroneità dell'accertamento dell'abusività dell'ampliamento;
- il difetto di motivazione e di istruttoria per la mancata considerazione della documentazione prodotta;
- l'impossibilità di procedere alla demolizione senza arrecare pregiudizio alle parti conformi dell'immobile.
A sostegno della pretesa regolarità dell'opera sono stati richiamati l'atto di acquisto, un'autorizzazione comunale del 15 marzo 1994 relativa a lavori di manutenzione straordinaria e il contratto di appalto dei lavori.
Contraddittorio e partecipazione procedimentale
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio nel procedimento consultivo, poiché i ricorrenti hanno potuto replicare alla relazione dell'Amministrazione.
Quanto al procedimento edilizio, ha ricordato che la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata e, secondo i pareri della stessa Sezione nn. 824/2026 e 339/2026, non richiede in via generale la previa comunicazione di avvio. In ogni caso, il Comune aveva inviato la comunicazione in un'ottica di maggiore garanzia, indicando con chiarezza il manufatto contestato e l'assenza del titolo legittimante.
I ricorrenti avevano inoltre concretamente partecipato al procedimento mediante la presentazione di memorie e documenti. Non è stata quindi ravvisata alcuna lesione del diritto di partecipazione.
Notificazione dell'ordine di demolizione
La mancata notificazione dell'ordinanza a uno dei comproprietari non comporta l'annullamento del provvedimento. Richiamando Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 9738/2025, la Sezione ha qualificato l'ordine di demolizione come provvedimento ricettizio, precisando che la notificazione è condizione di efficacia e non di validità dell'atto.
Nel caso concreto, il comproprietario non raggiunto dalla notificazione aveva comunque dimostrato di avere piena conoscenza dell'ordinanza mediante la sua impugnazione. L'atto doveva pertanto considerarsi efficace anche nei suoi confronti.
Prova dell'abusività e valore della documentazione prodotta
Il Consiglio di Stato ha applicato i criteri generali sull'onere della prova, secondo i quali spetta al destinatario dell'ordine di demolizione dimostrare l'esistenza di un titolo edilizio che legittimi l'opera. Non grava invece sul Comune l'onere di dimostrare l'inesistenza assoluta del titolo.
Gli atti prodotti dai ricorrenti non sono stati ritenuti idonei:
- l'atto di compravendita documenta il trasferimento della proprietà, ma non legittima l'intervento edilizio;
- l'autorizzazione comunale riguardava lavori di manutenzione straordinaria e non costituiva permesso di costruire;
- il contratto di appalto prova il rapporto contrattuale per l'esecuzione dei lavori, ma non costituisce titolo edilizio.
Poiché nessuno di tali documenti aveva valore di permesso di costruire, l'ampliamento della soffitta è stato ritenuto realizzato abusivamente.
Demolizione e parti conformi dell'immobile
La doglianza relativa all'impossibilità di demolire l'ampliamento senza danneggiare le parti conformi è stata respinta. Secondo la giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 2075/2026, non spetta all'Amministrazione effettuare tale valutazione prima dell'adozione dell'ordine di demolizione.
L'eventuale impossibilità tecnica di procedere alla demolizione senza grave pregiudizio per le parti assentite riguarda la fase esecutiva e deve essere dimostrata rigorosamente dal privato. Essa non incide quindi sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, come affermato anche da Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 6750/2025 e Cons. Stato, sez. I, parere n. 1178/2024.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi dedotti: la mancata notificazione a uno dei comproprietari incide, al più, sull'efficacia e non sulla validità dell'atto; la partecipazione procedimentale è stata comunque garantita; i ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un permesso di costruire; e la questione dell'eventuale pregiudizio alle parti conformi è rimessa alla fase esecutiva.
Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento della domanda cautelare.
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