Parere n. 1257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Raffaele Maria De Rosa contro il Comune di Pimonte per l’annullamento del provvedimento depositato sul PAT in data 18 novembre 2022 dal Commissario ad acta, nell'ambito del procedimento promosso innanzi al T.A.R. Campania Napoli, R.G. n. 1860/2018, definito con sentenza n. 4630/2020, nonché della relazione prot. n. 9279 del 18 ottobre 2021 a firma del responsabile dell'Area urbanistica del medesimo Comune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del commissario ad acta del 18 novembre 2022, relativo al diniego di adozione di un PUA per la zona H2, e della presupposta relazione comunale del 18 ottobre 2021.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato in sede straordinaria il provvedimento con cui il commissario ad acta, nominato dal T.A.R. Campania nell’ambito di un giudizio sul silenzio-inadempimento, ha negato l’adozione del PUA richiesto per un’area di sua proprietà. Nel merito, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge regionale n. 35/1987, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento, sostenendo che il PUA avrebbe dovuto essere qualificato come piano particolareggiato di iniziativa pubblica e che non vi sarebbe stata preclusione all’intervento comunale. Il Comune e il Ministero hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, rilevando che gli atti del commissario ad acta sono contestabili esclusivamente con il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a., dinanzi al giudice che lo ha nominato, e che opera inoltre il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile senza esaminare le censure urbanistiche di merito. Ha affermato che gli atti del commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo nell’ambito del giudizio sul silenzio sono impugnabili esclusivamente mediante il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. — o, per i giudizi sul silenzio, dall’art. 117, comma 4, c.p.a. — da proporre davanti al giudice che ha nominato il commissario entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il ricorso straordinario è pertanto inammissibile sia per violazione della competenza esclusiva del giudice dell’ottemperanza, sia per violazione del principio di alternatività di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, poiché la vicenda è già stata attratta nell’ambito di una precedente azione giurisdizionale.
Osservazioni
Inammissibilità per violazione dell’art. 114, comma 6, c.p.a.
Gli atti adottati dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo sono contestabili esclusivamente mediante il reclamo dinanzi al giudice che ha conferito l’incarico, entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il ricorso straordinario non è quindi un mezzo alternativo utilizzabile contro tali atti.
Violazione del principio di alternatività ex art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
La precedente proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dell’amministrazione e la successiva nomina del commissario ad acta determinano una vis attractiva della vicenda verso il giudizio amministrativo già instaurato, impedendo che la stessa controversia sia introdotta mediante un rimedio straordinario concorrente.
Censure urbanistiche di merito
Le questioni relative alla qualificazione del PUA, all’applicazione dell’art. 19 della legge regionale n. 35/1987, all’estensione del piano alla zona H2 e alla non urbanizzazione dell’area non sono state esaminate, poiché l’inammissibilità preclude il merito.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
reclamo dinanzi al giudice che ha nominato il commissario ad acta
La disposizione individua nel reclamo l’unico mezzo per contestare gli atti del commissario ad acta adottati nell’ambito dell’ottemperanza.
art. 117, comma 4, c.p.a.
per i giudizi sul silenzio
Per gli atti del commissario ad acta adottati nell’ambito del giudizio sul silenzio, il relativo reclamo è previsto dalla disciplina speciale dell’art. 117, comma 4, c.p.a.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale
La medesima vicenda contenziosa non può essere sottoposta a rimedi concorrenti in sedi diverse quando sia già stata attivata la tutela giurisdizionale.
art. 117 c.p.a.
rito speciale sul silenzio dell’amministrazione
La nomina del commissario ad acta nell’ambito del giudizio sul silenzio collega gli atti commissariali al giudizio amministrativo originario e alla relativa disciplina di contestazione.
art. 19, lett. e), legge regionale n. 35/1987
La disposizione è stata richiamata dalle parti con riferimento alla qualificazione dello strumento attuativo della zona H2 come piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale questione nel merito.
art. 14 legge n. 1150/1942
È stato invocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione del PUA come piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Gli atti adottati dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo nell’ambito di un giudizio di ottemperanza o di un giudizio sul silenzio sono contestabili esclusivamente con il reclamo previsto, rispettivamente, dall’art. 114, comma 6, o dall’art. 117, comma 4, c.p.a., davanti al giudice che ha nominato il commissario.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando abbia a oggetto atti del commissario ad acta collegati a una precedente azione giurisdizionale, poiché tali atti sono attratti dalla cognizione esclusiva del giudice amministrativo che procede all’esecuzione della propria decisione.
- Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale impedisce che la medesima vicenda contenziosa, già introdotta davanti al giudice amministrativo, sia nuovamente sottoposta a un rimedio straordinario in una sede diversa e concorrente.
- Il termine per proporre il reclamo contro gli atti del commissario ad acta è perentorio e decorre secondo la disciplina processuale applicabile davanti al giudice che ha conferito l’incarico.
Impugnazione del provvedimento del commissario ad acta sul PUA della zona H2
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario contro il Comune di Pimonte, avente a oggetto il provvedimento con cui un commissario ad acta ha negato l’adozione di un piano urbanistico attuativo relativo alla zona H2, nonché la presupposta relazione del responsabile dell’Area urbanistica comunale.
Premesse e vicenda procedimentale
Il ricorrente aveva chiesto al Comune di attivare la procedura per l’adozione e l’approvazione di un PUA relativo alla Z.T.O. 11. A seguito del silenzio dell’amministrazione, aveva promosso un giudizio dinanzi al T.A.R. Campania, concluso con la sentenza n. 1418/2013, che aveva imposto al Comune di provvedere espressamente e motivatamente.
Persistendo l’inadempimento, il T.A.R., con sentenza n. 4630/2020, aveva nominato un commissario ad acta, precisando che l’obbligo di provvedere non implicava necessariamente l’adozione del piano particolareggiato.
Il commissario ad acta, recependo la relazione del responsabile dell’Area urbanistica, aveva quindi negato l’adozione del PUA, ritenendo che lo strumento previsto per la zona H2 fosse un piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, che la proposta non riguardasse l’intera zona e che l’edificabilità fosse subordinata a un piano attuativo esteso all’intera area, promosso dai proprietari rappresentanti almeno il 51% del valore imponibile.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha sostenuto che il PUA avrebbe dovuto essere qualificato come piano particolareggiato di iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 14 della legge n. 1150/1942. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 19 della legge regionale n. 35/1987, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento, contestando la qualificazione dello strumento come piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata.
Questione preliminare: mezzo di impugnazione degli atti commissariali
Il Comune e il Ministero hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, richiamando l’art. 114, comma 6, c.p.a. e il principio di alternatività di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
La Sezione ha condiviso tale impostazione, richiamando anche i propri pareri n. 133/2022 e n. 585/2025 e la giurisprudenza amministrativa, tra cui Consiglio di Stato, Sez. III, n. 254/2024, Sez. IV, n. 2335/2021 e Sez. VI, n. 5006/2020.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Secondo la Sezione, gli atti del commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo nell’ambito del rito sul silenzio sono impugnabili esclusivamente mediante il reclamo previsto dall’art. 117, comma 4, c.p.a.; per gli atti adottati nell’ottemperanza trova applicazione l’art. 114, comma 6, c.p.a. Il reclamo deve essere proposto davanti al giudice che ha nominato il commissario entro il termine perentorio di sessanta giorni.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato era stato adottato in attuazione delle sentenze del T.A.R. Campania rese nel precedente giudizio sul silenzio. Esso risultava quindi stabilmente collegato alla controversia giurisdizionale originaria e soggetto alla cognizione del giudice che aveva nominato il commissario.
Il ricorso straordinario era inoltre incompatibile con il principio di alternatività, poiché la stessa vicenda non può essere sottoposta a rimedi concorrenti in sedi diverse dopo l’instaurazione della tutela giurisdizionale.
Decisione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. Le censure urbanistiche relative alla natura pubblica o privata del piano, all’estensione territoriale del PUA e alla non urbanizzazione dell’area non sono state esaminate nel merito.
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