Parere n. 1258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Arcidiocesi di Lecce e dall'Ente Opere di Culto della Diocesi di Lecce contro il Comune di Lecce per l'annullamento della nota prot. n. 0060472 del 4 aprile 2023, recante invito a dare corso agli adempimenti propedeutici alla cessione gratuita di aree per viabilità e parcheggi pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota comunale prot. n. 0060472 del 4 aprile 2023, recante invito a dare corso agli adempimenti propedeutici alla cessione gratuita di aree destinate a parcheggi pubblici e viabilità.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune di Lecce ha ritenuto maturato l'obbligo di cessione gratuita di aree di loro proprietà, previsto da un atto unilaterale d'impegno del 14 maggio 1997. Tale impegno subordinava la cessione all'approvazione del piano particolareggiato del Comparto 21. Secondo le ricorrenti, la condizione sospensiva non si era verificata, poiché il piano particolareggiato non era mai stato adottato né approvato; l'approvazione di una variante al P.R.G. relativa al comparto non avrebbe potuto sostituire l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo. È stato dedotto un articolato motivo per violazione e falsa applicazione dell'atto d'impegno ed eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per la natura non provvedimentale della nota, contestandone comunque la fondatezza. Nel corso del procedimento le ricorrenti hanno proposto una cessione di aree equivalenti, diversamente dislocate, impegnandosi a rinunciare al ricorso e a ogni ulteriore azione; il Comune ha accettato la proposta e le ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla dichiarazione resa dalle ricorrenti dopo l'accettazione, da parte del Comune, della proposta di cessione di aree equivalenti. La Sezione ha affermato che il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario e che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ha carattere assorbente. In applicazione della ragione più liquida, non sono state esaminate né le censure relative alla condizione prevista dall'atto unilaterale d'impegno, né le questioni preliminari sull'ammissibilità del ricorso e sulla natura provvedimentale della nota impugnata.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione delle ricorrenti di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, resa dopo l'accettazione comunale della proposta di cessione di aree equivalenti, consente di definire il procedimento senza esaminare il merito delle censure.
Principio dispositivo nel ricorso straordinario
Il principio dispositivo è applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la volontà processuale delle ricorrenti, espressamente manifestata, assume quindi rilievo decisivo.
Ragione più liquida
La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una ragione assorbente e consente di definire la controversia sulla base della ragione più liquida, rendendo superfluo l'esame di ogni ulteriore questione, comprese quelle preliminari.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è trattato secondo principi processuali, tra cui il principio dispositivo, applicabile anche al rimedio giustiziale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse può determinare la definizione del procedimento senza esame del merito.
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente ha carattere assorbente e comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Quando una causa di improcedibilità consente di definire la controversia sulla base della ragione più liquida, non è necessario esaminare né le censure di merito né le questioni preliminari di ammissibilità.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può essere valorizzata anche quando la controversia si sia definita, nel corso del procedimento, mediante un accordo sostanziale tra le parti avente a oggetto una prestazione alternativa rispetto a quella controversa.
Cessione gratuita di aree urbanistiche e sopravvenuta carenza di interesse
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dall'Arcidiocesi di Lecce e dall'Ente Opere di Culto della Diocesi di Lecce contro il Comune di Lecce, avverso una nota con cui l'amministrazione aveva invitato le ricorrenti a procedere agli adempimenti propedeutici alla cessione gratuita di aree destinate a parcheggi pubblici e viabilità.
Premesse e vicenda amministrativa
La vicenda trae origine dal progetto del Centro Mediterraneo di Cultura Giovanni Paolo II, approvato dal Comune nel 1990 e seguito dal rilascio della concessione edilizia n. 91/90, che prevedeva anche la cessione di aree per parcheggi pubblici.
Nel 1997 il Comune, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato del Comparto 21, chiese la sottoscrizione di un impegno unilaterale. Con atto pubblico del 14 maggio 1997 l'Ente per le Opere di Culto e di Religione della Diocesi di Lecce si impegnò a cedere gratuitamente al Comune le aree interessate una volta approvato il piano particolareggiato del comparto.
Il Comune adottò nel 2001 una variante al P.R.G. relativa al Comparto 21, poi approvata dalla Regione Puglia nel 2007. Il piano particolareggiato, tuttavia, non fu successivamente adottato né approvato. Con la nota del 4 aprile 2023 il Comune ritenne comunque maturato l'obbligo di cessione, considerando sufficiente l'approvazione della variante urbanistica generale.
Motivi del ricorso
Le ricorrenti sostenevano che l'obbligo di cessione fosse subordinato a una condizione sospensiva precisa: l'approvazione del piano particolareggiato del Comparto 21. Poiché tale piano non era mai stato adottato né approvato, la condizione non si sarebbe verificata.
Secondo le ricorrenti, la variante al P.R.G. approvata nel 2007 era ontologicamente distinta dal piano particolareggiato previsto dall'atto d'impegno e non poteva quindi determinare la maturazione dell'obbligo di cessione. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'atto unilaterale d'impegno, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
Posizione del Comune
Il Comune aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo inoltre che la nota impugnata non avesse natura provvedimentale. In via subordinata, l'amministrazione aveva contestato la fondatezza delle censure.
Sopravvenuta definizione della controversia
Nel febbraio 2024 le ricorrenti proposero al Comune la cessione di aree equivalenti per superficie, sebbene in parte diversamente dislocate, impegnandosi contestualmente a rinunciare al ricorso straordinario e a ogni ulteriore azione nei confronti dell'amministrazione.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 27 marzo 2024, accettò la proposta. Successivamente, con atto depositato il 19 aprile 2024, le ricorrenti dichiararono la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse fosse decisiva. Richiamando il principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario, il Consiglio di Stato ha considerato tale dichiarazione idonea a definire il procedimento senza affrontare le questioni controverse.
La Sezione ha inoltre applicato il criterio della ragione più liquida, richiamando il parere della Sezione I n. 809 del 2026, l'Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e la sentenza della Sezione III n. 3981 del 2021. La sopravvenuta carenza di interesse ha quindi reso superfluo l'esame:
- della corretta interpretazione dell'impegno unilaterale del 14 maggio 1997;
- dell'effetto dell'approvazione della variante al P.R.G. sul presupposto dell'obbligo di cessione;
- dei dedotti vizi di motivazione e istruttoria;
- dell'eccezione comunale relativa alla natura non provvedimentale della nota;
- dell'ulteriore questione preliminare sull'ammissibilità del ricorso.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il merito della controversia urbanistica e la questione relativa alla maturazione dell'obbligo di cessione non sono stati esaminati.
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