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Parere

Parere n. 1253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – per l’annullamento del decreto n. 00302/2021 del 15 aprile 2021 di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-".

Giustizia amministrativa202401073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto ministeriale n. 00302/2021 del 15 aprile 2021, recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il decreto ministeriale adottato in esecuzione delle sentenze del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, nn. 303/2019 e 67/2021, sostenendo che il Comitato di verifica per le cause di servizio, nel nuovo parere n. 63489/2020, avrebbe nuovamente omesso di chiarire l’incidenza, anche quale fattore concorrente, dello stato di servizio sulle patologie. Sono stati dedotti violazione di legge, elusione del giudicato, manifesta illogicità, carenza motivazionale e travisamento dei presupposti di fatto, con particolare riferimento all’asserito tabagismo. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda tuttavia l’ammissibilità del ricorso straordinario, considerato che l’atto impugnato è stato adottato in esecuzione di un giudicato amministrativo e che le censure attengono esclusivamente alla sua corretta esecuzione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile. Le censure proposte integrano, nella loro sostanza, una contestazione della violazione o elusione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, nn. 303/2019 e 67/2021. Tale questione è riservata in via esclusiva e inderogabile al giudice dell’ottemperanza, individuato nel medesimo TAR che ha pronunciato le decisioni da eseguire, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), 113, comma 1, e 114, comma 4, lett. b), c.p.a. L’inammissibilità deriva inoltre dal principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale amministrativo: il ricorrente aveva già adito il giudice amministrativo con il ricorso di cognizione e con il successivo giudizio di ottemperanza, e tali giudizi costituiscono il presupposto e il parametro per valutare l’atto successivo. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito l’adeguatezza della motivazione sanitaria e tecnica né la fondatezza delle contestazioni fattuali.

Osservazioni

Inammissibilità per alternatività dei rimedi

Il ricorso straordinario è precluso perché il ricorrente aveva già adito il giudice amministrativo con un ricorso di cognizione e con un giudizio di ottemperanza aventi rapporto di presupposizione e dipendenza rispetto all’atto successivamente impugnato. Il principio di alternatività opera anche in assenza di identità formale degli atti quando vi sia obiettiva identità dell’oggetto del contendere o un nesso di pregiudizialità logica.

Violazione o elusione del giudicato

Le censure rivolte al decreto ministeriale riguardano esclusivamente la correttezza dell’esecuzione delle sentenze del TAR. La contestazione dell’atto adottato in pretesa esecuzione del giudicato deve essere proposta davanti al giudice dell’ottemperanza e non mediante ricorso straordinario.

Competenza funzionale del giudice dell’ottemperanza

Ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), 113, comma 1, e 114, comma 4, lett. b), c.p.a., la cognizione della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato appartiene in via esclusiva e inderogabile al medesimo giudice amministrativo che ha emesso il provvedimento da eseguire.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    i due rimedi sono fra loro alternativi e la scelta di uno di essi preclude il ricorso all’altro

    Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale amministrativo opera anche quando non vi sia identità formale degli atti, ma sussistano identità sostanziale dell’oggetto del contendere o un rapporto di presupposizione o dipendenza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    azione «di accertamento della nullità degli atti emanati in violazione o elusione del giudicato»

    Il giudizio di ottemperanza comprende l’accertamento della nullità degli atti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    il giudice competente è il medesimo giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta

    La competenza per l’ottemperanza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; nel caso concreto, al TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    il giudice dell’ottemperanza «dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato»

    La declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato è riservata al giudice dell’ottemperanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ricorrendo i presupposti di legge, impone l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione del parere.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Le censure rivolte contro un atto amministrativo adottato in esecuzione di un giudicato, quando contestino la correttezza o completezza dell’adempimento del dictum giudiziale, integrano una questione di violazione o elusione del giudicato e devono essere proposte davanti al giudice dell’ottemperanza.
  • La competenza del giudice dell’ottemperanza a conoscere della violazione o elusione del giudicato è esclusiva e inderogabile; la nullità dell’atto adottato in pretesa esecuzione del giudicato può essere dichiarata soltanto in tale sede.
  • Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale amministrativo opera anche quando gli atti formalmente impugnati siano diversi, se esiste un rapporto di presupposizione o dipendenza o un’obiettiva identità dell’oggetto sostanziale della controversia.
  • Quando il ricorrente abbia già instaurato un giudizio di cognizione e un giudizio di ottemperanza, l’atto successivamente adottato in esecuzione del giudicato non può essere contestato mediante ricorso straordinario qualora le doglianze richiedano di verificare l’esatto adempimento delle precedenti pronunce.

Inammissibilità del ricorso straordinario su un atto adottato in esecuzione del giudicato

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un assistente capo in congedo del Corpo di polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia, avente a oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità. Il decreto impugnato era stato adottato dopo precedenti pronunce del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che avevano imposto all’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato e di motivare sull’incidenza dello stato di servizio rispetto alle patologie.

Vicenda amministrativa e giudizi precedenti

L’interessato aveva presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo. La Commissione medica ospedaliera aveva accertato le infermità e formulato un giudizio di parziale inidoneità al servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso il nesso causale o concausale con il servizio; tale conclusione era stata recepita dal Ministero con un primo decreto del 2015.

Il primo decreto era stato annullato dal TAR con sentenza n. 303/2019 per insufficienza motivazionale. Il TAR aveva ordinato al Comitato di verifica di chiarire la rilevanza o irrilevanza, anche quale fattore incidente, dello stato di servizio rispetto alle patologie. A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 67/2021, che aveva confermato l’obbligo di rivalutazione entro centoventi giorni.

In esecuzione di tali pronunce, il Comitato di verifica aveva reso un nuovo parere, escludendo nuovamente la dipendenza da causa di servizio e richiamando, per la cardiopatia ipertensiva, fattori di rischio personali quali sovrappeso, tabagismo, dislipidemia e familiarità per l’ipertensione arteriosa. Il Ministero aveva quindi adottato il decreto n. 00302/2021, impugnato con il ricorso straordinario.

Censure del ricorrente

Il ricorrente sosteneva che il nuovo parere non avesse adempiuto alla prescrizione contenuta nella sentenza del TAR, perché non avrebbe spiegato concretamente se e in quale misura lo stato di servizio avesse inciso sulle patologie. Deduceva inoltre violazione di legge, elusione del giudicato, manifesta illogicità, carenza motivazionale e travisamento dei fatti, contestando in particolare l’asserito tabagismo.

Il Ministero aveva difeso la legittimità del decreto, sostenendo che il Comitato avesse svolto un’istruttoria completa e motivato l’esclusione del nesso causale o concausale sulla base della prevalenza dei fattori di rischio personali. Aveva inoltre richiamato la natura di discrezionalità tecnica del giudizio del Comitato e i limiti del sindacato amministrativo, circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Individuazione della questione decisiva

La Sezione ha rilevato che le censure del ricorrente non riguardavano autonomamente il merito sanitario del nuovo provvedimento, ma esclusivamente la sua conformità alle precedenti sentenze del TAR. La questione sostanziale consisteva quindi nello stabilire se l’Amministrazione avesse correttamente adempiuto al giudicato e se il nuovo decreto ne avesse eventualmente eluso il contenuto.

Competenza esclusiva del giudice dell’ottemperanza

Ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), 113, comma 1, e 114, comma 4, lett. b), c.p.a., l’accertamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato appartiene al giudice dell’ottemperanza. È competente il medesimo giudice che ha emesso la pronuncia da eseguire; nel caso concreto, il TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma.

La Sezione ha richiamato l’orientamento secondo cui tale competenza è esclusiva e inderogabile. Di conseguenza, gli atti adottati dall’Amministrazione in pretesa esecuzione del giudicato possono essere dichiarati nulli soltanto nel giudizio di ottemperanza.

Principio di alternatività

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale amministrativo, previsto dagli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 1199/1971.

Tale principio non opera soltanto quando siano formalmente impugnati gli stessi atti, ma anche quando vi sia identità sostanziale dell’oggetto della controversia oppure un rapporto di presupposizione o dipendenza tra gli atti sottoposti alle diverse sedi. Nel caso concreto, il ricorrente aveva già promosso sia il giudizio di cognizione sia il giudizio di ottemperanza, e le relative sentenze costituivano il presupposto indispensabile e il parametro di valutazione del decreto successivo.

Esito

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile, senza esaminare nel merito la fondatezza delle contestazioni relative alla motivazione del Comitato di verifica, ai fattori di rischio personali o all’effettiva incidenza dello stato di servizio.

Protezione dei dati personali

È stato disposto che, in caso di diffusione del parere, siano oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoGiudizio di ottemperanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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