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Parere

Parere n. 1256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra Maria Antonietta Calvetta contro il Comune di Sabaudia, per l'annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia n. 152 del 3 settembre 2016.

Giustizia amministrativa202500114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di sanatoria edilizia n. 152 del 3 settembre 2016, relativo a un fabbricato residenziale abusivo sito nella lottizzazione Rio Blu, in area soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono edilizio deducendo: l’idoneità della perimetrazione del nucleo abusivo Rio Blu a fondare la sanabilità dell’opera; l’omessa valutazione della consistenza e dell’epoca di ultimazione del fabbricato; l’illegittimità della disciplina regionale laziale più restrittiva rispetto alla normativa statale sul condono; l’omessa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico; la violazione dei principi di ragionevolezza, motivazione e legittimo affidamento per il decorso del tempo e per la condotta del Comune; la disparità di trattamento rispetto ad altre opere presenti nella medesima area. L’opera consiste nella realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di un fabbricato destinato a civile abitazione, qualificabile come abuso di tipologia 1, ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico e ricompresa in una zona di protezione speciale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. La perimetrazione del nucleo abusivo costituisce un atto meramente ricognitivo e prodromico all’eventuale adozione di una variante speciale di recupero urbanistico; non legittima le opere abusive, non ne consente il mantenimento e non produce alcuna sanatoria automatica. Nel caso concreto, peraltro, alla perimetrazione non è seguita alcuna variante speciale. L’omessa verifica della consistenza e dell’epoca di ultimazione del manufatto è irrilevante, poiché il diniego si fonda su una causa autonoma e assorbente di insanabilità ex lege. Quanto ai vincoli, gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 realizzati su immobili vincolati non sono sanabili ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, mentre il previo parere dell’autorità tutoria rileva soltanto per gli abusi minori di tipologia 4, 5 e 6, comunque conformi alla disciplina urbanistica. La disciplina regionale dell’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, più rigorosa e ostativa anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181/2021. Il diniego, essendo atto vincolato, non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né una motivazione rafforzata sul pubblico interesse. L’inerzia amministrativa, la presentazione dell’istanza di condono, il pagamento dell’oblazione o degli oneri fiscali e la perimetrazione del nucleo non hanno fondato un legittimo affidamento qualificato. Anche l’eventuale omessa comunicazione di avvio non avrebbe potuto determinare un esito diverso, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. È stata infine esclusa la disparità di trattamento, non essendo dimostrata l’identità delle situazioni e riguardando la concessione invocata opere di urbanizzazione, rilasciate in un diverso quadro normativo.

Osservazioni

I motivo - Perimetrazione del nucleo abusivo

La perimetrazione effettuata ai sensi della l.r. Lazio n. 28/1980 è un atto ricognitivo e prodromico all’eventuale variante speciale di recupero urbanistico. Non legittima le opere abusive, non ne consente il mantenimento e non dispensa dalla presentazione di un autonomo titolo in sanatoria. L’inadempimento dell’obbligo comunale di procedere al recupero urbanistico non produce sanatoria automatica.

II motivo - Consistenza ed epoca di ultimazione dell’opera

La valutazione della consistenza e della data di ultimazione del manufatto è irrilevante quando il diniego si fonda su una causa autonoma e assorbente di insanabilità ex lege derivante dalla localizzazione dell’opera in area vincolata e dalla sua non conformità urbanistica.

III motivo - Vincoli paesaggistici e parere dell’autorità tutoria

La realizzazione di un fabbricato residenziale in assenza di titolo integra un abuso maggiore di tipologia 1, non sanabile in area soggetta a vincoli paesaggistici o ambientali. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è necessario soltanto per gli abusi minori di tipologia 4, 5 e 6, astrattamente condonabili alle condizioni previste dalla legge. La disciplina regionale più rigorosa è legittima e i vincoli rilevano anche se sopravvenuti rispetto alla realizzazione dell’abuso.

IV e V motivi - Ragionevolezza, motivazione e legittimo affidamento

Il diniego fondato sull’insanabilità ex lege è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione con l’interesse privato. L’inerzia dell’amministrazione, la presentazione della domanda di condono, il pagamento dell’oblazione e degli oneri fiscali non fondano un affidamento qualificato sulla sanatoria o sulla conservazione dell’opera. L’eventuale vizio relativo alla comunicazione di avvio sarebbe comunque non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.

VI motivo - Disparità di trattamento

La disparità di trattamento non è configurabile in relazione a un potere vincolato e, comunque, presuppone l’assoluta identità delle situazioni. La concessione in sanatoria n. 5 del 1990 riguardava opere di urbanizzazione, era anteriore al terzo condono e non costituiva precedente comparabile per una nuova costruzione residenziale. Non può inoltre invocarsi a proprio favore l’eventuale illegittimo trattamento favorevole riservato ad altri soggetti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sul quale il parere del Consiglio di Stato è reso ai fini della decisione.

  • l.r. Lazio 2 maggio 1980, n. 28

    La perimetrazione dei nuclei edilizi abusivi è un atto prodromico all’eventuale variante speciale di recupero urbanistico e non determina di per sé la sanatoria o la legittimazione delle opere abusive.

  • l. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 12, 32 e 33

    L’art. 32 disciplina il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; tale adempimento non è necessario quando l’abuso maggiore è comunque radicalmente insanabile.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1, 2, 7, 10-bis e 21-octies, comma 2

    La partecipazione procedimentale non incide sull’esito di un procedimento a contenuto integralmente vincolato quando l’apporto del privato non avrebbe potuto determinare un risultato diverso.

  • d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 realizzati su immobili soggetti a vincoli paesaggistici o ambientali non sono sanabili; gli abusi minori di tipologia 4, 5 e 6 possono esserlo, previo parere favorevole dell’autorità tutoria e nel rispetto delle norme urbanistiche.

  • l.r. Lazio 8 novembre 2004, n. 12, art. 3, comma 1, lett. b)

    «le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali»

    Introduce una disciplina regionale più rigorosa, che esclude la sanatoria per le opere abusive non conformi alla disciplina urbanistica realizzate in aree sottoposte ai vincoli indicati, anche se il vincolo è anteriore o posteriore alla realizzazione dell’opera.

  • l.r. Lazio 8 novembre 2004, n. 12, art. 9

    L’obbligo comunale di procedere al recupero urbanistico non comporta, in caso di inerzia, la sanatoria automatica degli abusi.

  • Corte costituzionale, sentenza 30 luglio 2021, n. 181

    Ha riconosciuto la legittimità della disciplina regionale laziale più rigorosa, adottata nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio per la tutela dei valori paesaggistici e ambientali.

  • Cons. Stato, Adunanza plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9

    L’inerzia amministrativa non sana l’abuso edilizio e non fonda un affidamento qualificato; il decorso del tempo non comporta la perdita del potere di reprimere l’abusivismo.

  • Cons. Stato, Adunanza plenaria, 22 luglio 1999, n. 20

    La valutazione di compatibilità paesaggistica è soggetta al principio tempus regit actum e considera i vincoli esistenti al momento dell’esercizio del potere consultivo.

  • Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2018, n. 2409

    La perimetrazione del nucleo abusivo e anche l’eventuale variante speciale di recupero non legittimano di per sé le opere abusive né sostituiscono il titolo edilizio in sanatoria.

Massime di principio

  • La mera perimetrazione di un nucleo edilizio abusivo, così come l’eventuale successiva variante speciale di recupero, non legittima automaticamente le opere realizzate senza titolo, non ne consente il mantenimento e non sostituisce il necessario titolo edilizio in sanatoria.
  • Quando il diniego di condono si fonda su una causa autonoma e assorbente di insanabilità ex lege, è irrilevante accertare ulteriormente la consistenza dell’opera o la sua epoca di ultimazione, poiché tali elementi non potrebbero modificare l’esito del procedimento.
  • Gli abusi edilizi maggiori consistenti nella realizzazione di nuove costruzioni in area soggetta a vincolo paesaggistico o ambientale non sono condonabili ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, mentre il parere dell’autorità tutoria rileva soltanto per gli abusi minori astrattamente sanabili.
  • Il diniego di sanatoria fondato sull’insanabilità normativa dell’opera è un atto vincolato e non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale né una ponderazione specifica degli interessi privati.
  • L’inerzia dell’amministrazione, il decorso del tempo, la presentazione dell’istanza di condono e il pagamento di oblazione o tributi non possono trasformare un’opera abusiva in opera legittima né fondare un legittimo affidamento qualificato in assenza di un atto amministrativo favorevole.
  • La disparità di trattamento non può fondarsi su precedenti illegittimi o su situazioni non assolutamente identiche; il rilascio di un titolo per opere di urbanizzazione, in diverso quadro normativo, non costituisce precedente comparabile per una nuova costruzione residenziale abusiva.

Diniego di condono per fabbricato residenziale abusivo in area vincolata

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Sabaudia per l’annullamento del diniego di sanatoria relativo a un fabbricato destinato a civile abitazione, realizzato senza titolo edilizio nella lottizzazione Rio Blu. L’area è soggetta a vincolo paesaggistico ed è ricompresa in una zona di protezione speciale. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Fatti e procedimento

Il fabbricato, realizzato nel 1999, ha superficie residenziale di 41,03 mq e superficie non residenziale di 25,38 mq. Nel 2004 la proprietaria ha presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e della l.r. Lazio n. 12/2004.

Il Comune aveva precedentemente perimetrato, con deliberazione consiliare n. 19 del 22 giugno 2000, alcuni nuclei abusivi, tra cui la lottizzazione Rio Blu. Alla perimetrazione, tuttavia, non era seguita l’adozione di una variante speciale di recupero urbanistico.

Nel 2013 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento e il preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990. Non risultano presentate osservazioni. Il diniego del 3 settembre 2016 è stato fondato sull’insanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, per la presenza del vincolo e la non conformità alle norme urbanistiche.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha sostenuto che la perimetrazione del nucleo abusivo avrebbe espresso la volontà comunale di regolarizzare le opere e che il Comune avrebbe omesso di completare il procedimento di recupero urbanistico. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione della consistenza e dell’epoca di ultimazione del fabbricato, l’illegittimità della disciplina regionale più restrittiva, la mancata acquisizione del parere paesaggistico, la violazione dei principi di ragionevolezza e legittimo affidamento e la disparità di trattamento rispetto ad altri manufatti presenti nella medesima area.

Perimetrazione del nucleo abusivo

La Sezione ha chiarito che la perimetrazione prevista dalla l.r. Lazio n. 28/1980 è soltanto un atto prodromico alla successiva ed eventuale adozione di una variante speciale. La variante richiede un autonomo procedimento urbanistico, nel quale devono essere verificate le condizioni previste dalla legge regionale, l’assenza di vincoli ostativi e la compatibilità dell’intervento di recupero con gli interessi pubblici coinvolti.

La mera perimetrazione non legittima le opere abusive, non ne consente il mantenimento e non esonera il proprietario dall’obbligo di ottenere un autonomo titolo in sanatoria. Inoltre, l’inadempimento dell’obbligo comunale di procedere al recupero urbanistico previsto dall’art. 9 della l.r. Lazio n. 12/2004 non produce alcuna sanatoria automatica.

Irrilevanza della consistenza e dell’epoca dell’opera

Il diniego non si fonda sulla superficie del fabbricato o sulla data della sua ultimazione, ma sulla sua insanabilità normativa in ragione della localizzazione in area vincolata e della non conformità urbanistica.

La Sezione ha quindi ritenuto ultronea ogni ulteriore indagine sulla consistenza e sull’epoca di ultimazione, poiché la causa ostativa individuata dal Comune è autonoma e assorbente e non avrebbe potuto essere superata da tali elementi.

Vincoli paesaggistici e disciplina del condono

L’opera è stata qualificata come abuso di tipologia 1, trattandosi della realizzazione di una nuova costruzione in assenza di titolo. In base all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 realizzati su immobili soggetti a vincoli paesaggistici o ambientali non sono sanabili, sia che il vincolo comporti inedificabilità assoluta sia che abbia natura relativa.

Il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è richiesto soltanto per gli abusi minori di tipologia 4, 5 e 6, sempre che siano conformi alle norme urbanistiche. Nel caso esaminato, pertanto, l’acquisizione del parere paesaggistico sarebbe stata superflua, perché non avrebbe potuto condurre al rilascio del titolo in sanatoria.

La Sezione ha inoltre richiamato l’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, che prevede un regime regionale più rigoroso per le opere abusive non conformi alle norme urbanistiche realizzate in aree soggette a vincoli paesaggistici e ambientali, anche quando il vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione dell’opera. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 181/2021, ha ritenuto legittima tale disciplina regionale.

Natura vincolata del diniego e legittimo affidamento

Il diniego fondato sull’insanabilità ex lege dell’abuso è un atto vincolato. Non occorre quindi una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla repressione dell’abuso, né una comparazione tra l’interesse pubblico e la posizione privata.

Il decorso del tempo e l’inerzia amministrativa non possono rendere legittima un’edificazione originariamente priva di titolo. La presentazione della domanda di condono e il pagamento dell’oblazione sono meri adempimenti procedimentali e non costituiscono un titolo al rilascio della sanatoria. Anche il pagamento dell’ICI non è collegato al procedimento di condono e non può fondare un affidamento qualificato.

Neppure la perimetrazione del nucleo abusivo è idonea a generare affidamento, poiché si tratta di un atto ricognitivo e preparatorio rispetto a un’eventuale variante di recupero.

Comunicazione di avvio e partecipazione

La Sezione ha dato atto che il Comune aveva documentato l’invio della comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, anche un’eventuale omissione o tardività non avrebbe determinato l’illegittimità del provvedimento, poiché l’atto aveva contenuto integralmente vincolato e la partecipazione della ricorrente non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.

Disparità di trattamento

La censura di disparità di trattamento è stata respinta per due ragioni. In primo luogo, il diniego di condono costituisce esercizio di potere vincolato, rispetto al quale non assumono rilievo le figure sintomatiche dell’eccesso di potere proprie dell’attività discrezionale. In secondo luogo, la disparità richiede l’assoluta identità delle situazioni di fatto.

La concessione in sanatoria n. 5 del 19 giugno 1990, invocata dalla ricorrente, riguardava opere di urbanizzazione e manufatti della cooperativa, era stata rilasciata in un diverso quadro normativo e non riguardava nuove costruzioni residenziali. Non sussisteva quindi identità tra le situazioni poste a confronto. Inoltre, non può essere pretesa l’estensione di un trattamento eventualmente illegittimo riconosciuto ad altri soggetti.

Conclusioni

Tutti i motivi sono stati ritenuti infondati. La perimetrazione del nucleo abusivo non ha prodotto effetti legittimanti; l’opera, quale nuova costruzione abusiva in area vincolata, è radicalmente non condonabile; il parere paesaggistico non era necessario; non sussisteva un affidamento qualificato e non era configurabile la disparità di trattamento. Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli urbanisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàVizi formali non invalidantiPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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