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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10624/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato la misura degli arresti domiciliari, deducendo: (1) insufficienza e illogicita' della valutazione della gravita' indiziaria in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), sostenendo che la mera commissione di reati-fine e i legami di parentela/convivenza non dimostrano un contributo continuativo e qualificato al sodalizio; (2) violazione nella valutazione delle esigenze cautelari e mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., richiamando il cosiddetto "tempo silente" e la distanza temporale dagli episodi contestati; (3) mancato rispetto del principio del minimo sacrificio e applicazione di una misura non adeguata alla natura e al grado delle esigenze cautelari, chiedendo misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i tre motivi: (a) la partecipazione all'associazione e' stata ritenuta dimostrata, nei limiti del sindacato cautelare, dalla ripetizione di numerosi reati-scopo e dalle intercettazioni che attribuiscono alla ricorrente un ruolo operativo (riscossione, conteggio, taglio/confezionamento, approvvigionamento, suggerimenti per eludere controlli); (b) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. e' prevalente rispetto all'art. 274 e non e' stata efficacemente superata dalla difesa; il "tempo silente" deve essere valutato ma non e' automaticamente determinante e qui il Tribunale ha valorizzato episodi che attestano la permanenza dell'attivita' illecita; (c) la misura degli arresti domiciliari e' stata ritenuta adeguata alla luce del quadro cautelare e, in particolare, della condizione della ricorrente (madre di prole inferiore ai sei anni), applicando il principio del minimo sacrificio. La ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Regola i delitti di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; i reati-fine contestati alla ricorrente sono stati valutati come elementi probabilizzanti per l'accertamento della partecipazione al sodalizio.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che indizi gravi, precisi e concordanti (reati-scopo ripetuti e intercettazioni) possano fondare il giudizio di gravita' indiziaria rispetto a tale fattispecie.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Introduce una presunzione relativa di attualita' delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; la Corte ha confermato la prevalenza di tale presunzione sulle norme generali e ha ricordato che puo' essere superata solo con prova contraria, valutando anche l'eventuale 'tempo silente'.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Stabilisce i criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha osservato che, rispetto ai reati di cui all'art. 275, comma 3, la disciplina speciale di quest'ultimo prevale.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 1

    Definisce le misure cautelari e i criteri di applicazione; richiamato in connessione con il principio del minimo sacrificio e la scelta della misura meno afflittiva compatibile con le esigenze cautelari (qui gli arresti domiciliari per la presenza di prole minorenne).

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma sulle spese del procedimento; e' stata applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La ripetuta commissione di reati-fine, se accompagnata da elementi concreti (intercettazioni che mostrano compiti operativi), puo' costituire indizio grave, preciso e concordante di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
  • Il legame di parentela o la convivenza non sono di per se' sufficienti a provare l'adesione all'associazione, ma possono concorrere a formare il quadro indiziario se corroborati da elementi fattuali concreti.
  • Per i reati indicati all'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la difesa deve fornire elementi contrari per Superarla; il giudice deve comunque considerare espressamente il decorso del tempo ("tempo silente") e valutare se vi siano segnali di effettivo allontanamento dall'attivita' criminale.
  • Il "tempo silente" non determina automaticamente l'inesistenza delle esigenze cautelari: serve prova di discontinuita' o di perdita di attualita' del pericolo; la valutazione e' complessiva e non esclusivamente temporale.
  • La presenza di circostanze personali rilevanti (es. cura di figli minori) puo' giustificare l'applicazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari) anche quando sussiste una solida base indiziaria, nel rispetto del principio del minimo sacrificio.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari in presenza della presunzione relativa sia sulla scelta della misura, collegando la decisione agli elementi fattuali emersi.

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