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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 1422 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Intimazione di pagamento - Impugnabilità ex art. 19 dlgs 546/92 - Sussiste.(prima massima). Riscossione - Cartelle di pagamento - Stralcio dei debitifino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 -Cessazione della materia del contendere. (seconda massima)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’impugnabilità dell’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, benché tale atto non sia espressamente incluso nell’elenco della norma, e lo stralcio delle cartelle di importo non superiore a 1.000 euro, affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall’art. 4 del d.l. n. 119/2018. Il testo non riporta le singole contestazioni del contribuente, gli importi delle cartelle né gli estremi dell’atto impugnato.

La decisione

È affermata l’impugnabilità dell’intimazione di pagamento perché comunica al contribuente una pretesa tributaria definita. Quanto alle cartelle rientranti nello stralcio, se l’Agente della riscossione non ha provveduto allo stralcio entro il 31 dicembre 2018 e non ne ha comunicato tempestivamente l’elenco agli interessati, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche senza istanza di parte. Il brano non riporta il dispositivo della singola causa, l’esito specifico delle domande, le spese o eventuali statuizioni accessorie.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Pur non essendo ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19, l'intimazione di pagamento, al pari dell'avviso di accertamento e di liquidazione di un tributo, è un atto con cui l'Amministrazione Finanziaria comunica al contribuente una definita pretesa tributaria. Si ribadisce pertanto la impugnabilità dell'intimazione di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92.

    L’elenco degli atti impugnabili è interpretato in modo da comprendere anche l’intimazione di pagamento quando essa comunica una pretesa tributaria definita.

  • Art. 4 del d.l. n. 119/2018

    Laddove l'Agente della Riscossione non abbia ottemperato all'obbligo, previsto dall'art. 4 del d.l. 119/2018, di stralciare entro il 31 dicembre 2018 le cartelle di riferimento e non abbia comunicato subito il relativo elenco a tutti gli interessati, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche se nessuno ne abbia fatto apposita istanza nel corso di giudizio.

    Per le cartelle comprese nello stralcio previsto dalla norma, il giudice deve rilevare la cessazione della materia del contendere anche d’ufficio, in presenza delle circostanze indicate nel brano.

  • Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

    il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche se nessuno ne abbia fatto apposita istanza nel corso di giudizio.

    La disposizione è richiamata a fondamento della declaratoria di cessazione della materia del contendere, che il giudice può pronunciare anche senza un’apposita istanza delle parti.

Massime di principio

  • Un atto della riscossione non deve necessariamente comparire nominativamente nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per essere impugnabile: rileva anche se comunica al contribuente una pretesa tributaria definita.
  • Per le cartelle comprese nello stralcio previsto dall’art. 4 del d.l. n. 119/2018, il giudice deve considerare la cessazione della materia del contendere quando ricorrono i presupposti indicati, anche se le parti non la chiedono.
  • Il testo riporta principi e massime, ma non il dispositivo della controversia specifica: non consente quindi di determinare con certezza quale parte abbia vinto nel caso concreto.

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