Cassazione Penale, Sentenza n. 34216/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Romeo era stato condannato per due reati ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, aggravati dall'art. 80. Il ricorso lamentava che la condanna si fondava su un unico elemento indiretto: una conversazione intercettata tra terzi nella quale venivano citati i soprannomi "Maluferru" o "il nano", ritenuti riferibili al ricorrente. Si eccepiva che uno degli interlocutori, Domenico Gentile, aveva poi ritrattato definendo le frasi "chiacchiere da bar" e negando conoscenza del ricorrente; inoltre non vi erano sequestri né rinvenimenti di sostanza, né accertamenti su tipologia, purezza o numero di dosi, per cui l'aggravante per "ingente quantità" sarebbe stata attribuita senza alcun riscontro oggettivo. Si contestava pertanto l'identificazione per soprannome, la presunta esistenza di riscontri oggettivi e l'applicazione dell'aggravante in assenza di dati materiali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate attengono a valutazione del materiale probatorio (errore di giudizio) e non a errore di fatto rimediabile in questa sede. In particolare: la Corte ha ritenuto non credibile la ritrattazione di Gentile alla luce di altre intercettazioni che indicavano collegamenti fattuali e un contributo operativo di Gentile nella vicenda; sull'aggravante si è rilevato che la questione non era stata tempestivamente sollevata in sede di appello (prospettata per la prima volta in cassazione) e dunque non poteva essere riesaminata; i motivi nuovi introdotti in memoria non sanano l'inammissibilità dei motivi originari. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; la condanna di Romeo è avvenuta ai sensi di tale articolo sulla base delle risultanze processuali, anche se fondate su elementi indiretti
Aggravante per "ingente quantità". La Corte ha evidenziato che l'applicazione di tale aggravante non può essere esaminata in cassazione se non era tempestivamente dedotta in appello
Codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis
Prevede la trattazione del ricorso in forma cartolare; il ricorso è stato trattato nella forma prevista da tale norma
Codice di procedura penale, art. 625-bis
Disciplina il ricorso per errore di fatto: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'ammissibilità quando l'errore non è identificabile in una mera rappresentazione percettiva, ma concerne valutazioni di merito (errore di giudizio)
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e, ove ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a pagare € 3.000,00
Massime di principio
- Le contestazioni che riguardano valutazioni probatorie (credibilità di testi, interpretazione di intercettazioni, collegamenti fattuali) sono tipicamente valutazioni di merito e non costituiscono errore di fatto rimediabile in sede di cassazione; occorre prospettare profili di diritto o errori formali per ottenere ammissione del ricorso.
- Una ritrattazione di un dichiarante non annulla automaticamente le risultanze precedenti: il giudice valuta la credibilità della ritrattazione confrontandola con l'insieme delle prove e delle intercettazioni, e può ritenere la ritrattazione inattendibile se contraddetta da altri elementi.
- L'aggravante per "ingente quantità" deve essere tempestivamente dedotta e motivata nei gradi di giudizio: se viene proposta per la prima volta in cassazione o senza adeguato confronto nel processo di appello, rischia di essere inammissibile.
- L'assenza di sequestri o di riscontri materiali rende più debole la prova di gestione di consistenti quantitativi di stupefacente; per sostenere l'aggravante è preferibile che l'accusa produca elementi concreti (sequestri, analisi, conteggi, riscontri oggettivi) che colleghino il quantitativo all'imputato.
- Motivi nuovi introdotti tardivamente in memoria non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari: le censure devono essere tempestive e connesse all'impugnazione originaria per evitare il divieto di spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
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