Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34216/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Romeo era stato condannato per due reati ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, aggravati dall'art. 80. Il ricorso lamentava che la condanna si fondava su un unico elemento indiretto: una conversazione intercettata tra terzi nella quale venivano citati i soprannomi "Maluferru" o "il nano", ritenuti riferibili al ricorrente. Si eccepiva che uno degli interlocutori, Domenico Gentile, aveva poi ritrattato definendo le frasi "chiacchiere da bar" e negando conoscenza del ricorrente; inoltre non vi erano sequestri né rinvenimenti di sostanza, né accertamenti su tipologia, purezza o numero di dosi, per cui l'aggravante per "ingente quantità" sarebbe stata attribuita senza alcun riscontro oggettivo. Si contestava pertanto l'identificazione per soprannome, la presunta esistenza di riscontri oggettivi e l'applicazione dell'aggravante in assenza di dati materiali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate attengono a valutazione del materiale probatorio (errore di giudizio) e non a errore di fatto rimediabile in questa sede. In particolare: la Corte ha ritenuto non credibile la ritrattazione di Gentile alla luce di altre intercettazioni che indicavano collegamenti fattuali e un contributo operativo di Gentile nella vicenda; sull'aggravante si è rilevato che la questione non era stata tempestivamente sollevata in sede di appello (prospettata per la prima volta in cassazione) e dunque non poteva essere riesaminata; i motivi nuovi introdotti in memoria non sanano l'inammissibilità dei motivi originari. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare € 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; la condanna di Romeo è avvenuta ai sensi di tale articolo sulla base delle risultanze processuali, anche se fondate su elementi indiretti

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 80

    Aggravante per "ingente quantità". La Corte ha evidenziato che l'applicazione di tale aggravante non può essere esaminata in cassazione se non era tempestivamente dedotta in appello

  • Codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis

    Prevede la trattazione del ricorso in forma cartolare; il ricorso è stato trattato nella forma prevista da tale norma

  • Codice di procedura penale, art. 625-bis

    Disciplina il ricorso per errore di fatto: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'ammissibilità quando l'errore non è identificabile in una mera rappresentazione percettiva, ma concerne valutazioni di merito (errore di giudizio)

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese e, ove ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a pagare € 3.000,00

Massime di principio

  • Le contestazioni che riguardano valutazioni probatorie (credibilità di testi, interpretazione di intercettazioni, collegamenti fattuali) sono tipicamente valutazioni di merito e non costituiscono errore di fatto rimediabile in sede di cassazione; occorre prospettare profili di diritto o errori formali per ottenere ammissione del ricorso.
  • Una ritrattazione di un dichiarante non annulla automaticamente le risultanze precedenti: il giudice valuta la credibilità della ritrattazione confrontandola con l'insieme delle prove e delle intercettazioni, e può ritenere la ritrattazione inattendibile se contraddetta da altri elementi.
  • L'aggravante per "ingente quantità" deve essere tempestivamente dedotta e motivata nei gradi di giudizio: se viene proposta per la prima volta in cassazione o senza adeguato confronto nel processo di appello, rischia di essere inammissibile.
  • L'assenza di sequestri o di riscontri materiali rende più debole la prova di gestione di consistenti quantitativi di stupefacente; per sostenere l'aggravante è preferibile che l'accusa produca elementi concreti (sequestri, analisi, conteggi, riscontri oggettivi) che colleghino il quantitativo all'imputato.
  • Motivi nuovi introdotti tardivamente in memoria non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari: le censure devono essere tempestive e connesse all'impugnazione originaria per evitare il divieto di spostamento in avanti dei termini di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.