Ordinanza n. 136/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità riportato all’esito della prima prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito nella prima prova scritta dell’esame di abilitazione forense, chiedendone in via cautelare l’ammissione diretta alla prova orale o, in subordine, la rivalutazione dell’elaborato. Il primo motivo contestava il giudizio tecnico-discrezionale della sottocommissione mediante pareri pro veritate e comparazioni con altri elaborati valutati dalla stessa o da altre sottocommissioni, deducendo profili di illogicità e disparità di trattamento. Il secondo e il terzo motivo censuravano, in sostanza, l’insufficienza della motivazione espressa mediante il solo voto numerico e l’asserita violazione della disciplina dell’esame riformato. La ricorrente prospettava inoltre l’irragionevolezza o l’abnormità del punteggio attribuito al proprio elaborato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris e ha rigettato l’istanza cautelare. Quanto al primo motivo, ha affermato che pareri pro veritate e comparazioni con altri elaborati non sono idonei, di per sé, a confutare il giudizio tecnico-discrezionale della sottocommissione, alla quale spetta in via esclusiva la valutazione degli elaborati. Non è stato ravvisato un manifesto vizio di illogicità o disparità di trattamento, poiché tale censura richiederebbe l’assoluta identità delle situazioni comparate, non configurabile rispetto a elaborati caratterizzati da autonomi sviluppi argomentativi e percorsi logico-giuridici. Quanto al secondo e al terzo motivo, il Collegio ha richiamato l’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 e la sentenza n. 7 del 2017 dell’Adunanza Plenaria, ritenendo che la riforma dell’esame sia stata procrastinata complessivamente e che resti sufficiente l’espressione numerica del voto, salvo che la commissione si sia auto-vincolata a una motivazione ulteriore, circostanza non risultante dagli atti. Il voto numerico è stato quindi ritenuto motivazione sufficiente, in assenza di evidenti irragionevolezze o errori. Dall’esame dell’elaborato e della documentazione non sono emerse irragionevolezza o abnormità del punteggio; le censure risultavano orientate a ottenere una rivalutazione alternativa dell’elaborato, non a dimostrare l’arbitrarietà del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del carattere meramente formale delle difese delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato rigettando l’istanza per carenza prima facie del fumus boni iuris.
art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247
Secondo il TAR, l’entrata in vigore della riforma è stata procrastinata complessivamente e, per la disciplina applicabile, continua a essere sufficiente la motivazione mediante voto numerico, salvo un eventuale auto-vincolo della commissione a una motivazione ulteriore.
Massime di principio
- Negli esami di abilitazione alla professione forense, il voto numerico attribuito dalla commissione costituisce, di per sé, motivazione sufficiente del giudizio sugli elaborati scritti; non è necessario indicare i punteggi dei singoli commissari né accompagnare la valutazione con annotazioni o spiegazioni testuali, salvo che la commissione si sia auto-vincolata a un obbligo motivazionale ulteriore.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni esaminatrici resta limitato alla verifica di evidenti errori, irragionevolezza, abnormità o arbitrarietà e non può tradursi nella sostituzione della valutazione giudiziale a quella tecnico-discrezionale della commissione.
- Pareri pro veritate e comparazioni con elaborati di altri candidati non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l’illegittimità della valutazione di un elaborato, poiché la comparazione presuppone l’assoluta identità delle situazioni valutate; tale identità non ricorre quando gli elaborati presentano autonomi sviluppi argomentativi e differenti percorsi logico-giuridici.
- Una censura diretta a ottenere una diversa o migliore valutazione dell’elaborato, senza indicare specifici profili di arbitrarietà, errore manifesto o irragionevolezza del giudizio della commissione, non dimostra il fumus boni iuris necessario per la tutela cautelare.
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