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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20524/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una medico specializzata che aveva frequentato, dopo il 1990/1991 e prima del 2006/2007, una scuola di specializzazione universitaria, percependo soltanto la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991. La parte attrice sosteneva che lo Stato avesse tardivamente recepito e attuato le direttive comunitarie in materia di formazione specialistica dei medici, in particolare la direttiva 93/16/CEE, e chiedeva il riconoscimento del diritto a una remunerazione adeguata per il periodo di frequenza del corso, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dal regime introdotto dal d.lgs. n. 368/1999, con conseguenti benefici economici e contributivi, adeguamenti annuali e triennali della borsa di studio e risarcimento del danno. In appello la domanda era stata rigettata nel merito, mentre erano state parzialmente compensate le spese di lite del secondo grado; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione delle direttive CEE e della disciplina interna di recepimento, sostenendo che il d.lgs. n. 368/1999 avesse costituito il primo effettivo adempimento degli obblighi europei e che la remunerazione prevista dovesse valere anche per i medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007; deduceva inoltre che il mantenimento del solo regime della borsa di studio del 1991 e il blocco degli aggiornamenti monetari avrebbero reso il sistema inadeguato rispetto al principio di adeguata remunerazione; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione integrale delle spese del secondo grado, assumendo che l'accoglimento parziale dell'appello avrebbe imposto una diversa regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto entrambe le censure si scontravano con un orientamento giurisprudenziale consolidato: per i corsi anteriori al 2006/2007 resta applicabile la sola disciplina del d.lgs. n. 257/1991, la direttiva 93/16/CEE non introduce nuovi obblighi quanto alla misura della remunerazione, il rapporto di formazione specialistica non è assimilabile a lavoro subordinato o autonomo e non si applica l'art. 36 Cost.; inoltre, la misura delle spese e la loro compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo violazioni estreme, non ravvisate nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva mantenuto il rigetto della domanda risarcitoria e/o retributiva proposta dalla medico specializzata. Ha inoltre confermato la regolazione delle spese di merito operata in appello e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. In applicazione dell'art. 380-bis c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza richiamata, la Corte ha altresì applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., disponendo il pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Sono stati infine richiamati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come base della censura di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non superassero il consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offriva elementi per mutarne l'indirizzo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha ribadito che la statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza ma la loro concreta quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di compensazione delle spese sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per manifesta illogicità o errore giuridico.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritenuta fonte di una condanna per responsabilità aggravata e di una ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale è stata valorizzata quale indice legale di abuso del processo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la fissazione della trattazione in adunanza camerale dopo l'istanza della parte ricorrente di decisione del ricorso.

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    È stato indicato come disposizione del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione e del relativo trattamento economico, applicabile solo ai medici iscritti dal 2006/2007.

  • art. 37 d.lgs. n. 368/1999

    Richiamato, insieme agli artt. 38 e 39, quale parte della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 sulla formazione specialistica.

  • art. 38 d.lgs. n. 368/1999

    Richiamato, insieme agli artt. 37 e 39, quale parte della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 sulla formazione specialistica.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    È stato richiamato per escludere che la borsa di studio dei medici specializzandi anteriori al 2006/2007 fosse soggetta ad adeguamento triennale o incremento per il costo della vita.

  • art. 36 Cost.

    È stato ritenuto inapplicabile al rapporto di formazione specialistica, poiché la remunerazione non costituisce corrispettivo di un'attività lavorativa subordinata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

  • d.lgs. n. 257/1991

    Considerato come la disciplina che ha attuato gli obblighi comunitari originari mediante la borsa di studio annua, applicabile ai medici specializzandi iscritti negli anni rilevanti anteriori al 2006/2007.

  • d.lgs. n. 368/1999

    Ritenuto non costituire il primo atto di effettivo recepimento degli obblighi comunitari sulla misura della remunerazione, bensì una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale applicabile solo dal 2006/2007.

  • direttiva 75/362/CEE

    Richiamata tra le direttive comunitarie che imponevano una adeguata remunerazione, senza fissarne la misura minima in modo puntuale.

  • direttiva 75/363/CEE

    Richiamata tra le direttive comunitarie in tema di formazione specialistica e adeguata remunerazione, prive di una specifica quantificazione del compenso.

  • direttiva 82/76/CEE

    Richiamata come direttiva comunitaria già attuata dallo Stato con il d.lgs. n. 257/1991 tramite la borsa di studio.

  • direttiva 93/16/CEE

    È stata considerata priva di criteri certi per determinare la remunerazione adeguata e non tale da imporre nuovi obblighi di trattamento economico per i periodi anteriori al 2006/2007.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, in conseguenza della conformità tra proposta e decisione finale.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Norma applicata per la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, nel quadro della disciplina speciale sull'inammissibilità conforme alla proposta.

Massime di principio

  • Le direttive europee in materia di formazione specialistica dei medici, quando non fissano una misura puntuale e vincolante della remunerazione, non consentono di ricavare un diritto al pagamento di un compenso parametrato ex post al trattamento introdotto da successive riforme interne.
  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni anteriori all'anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, senza estensione automatica del regime economico previsto dal d.lgs. n. 368/1999.
  • L'attività del medico specializzando costituisce un rapporto di formazione specialistica con disciplina propria e non è assimilabile né al lavoro subordinato né al lavoro autonomo; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. alla quantificazione della remunerazione.
  • In assenza di una predeterminazione eurounitaria dell'importo minimo della remunerazione, il giudice nazionale non può rimettere alla Corte di giustizia un quesito interpretativo che non sia rilevante ai fini della decisione.
  • La misura delle spese processuali, la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione totale o parziale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se non nei limiti di un controllo esterno sulla non manifesta illogicità o sull'assenza di violazioni di legge.
  • La conformità tra la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e la decisione finale legittima l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in chiave di contrasto all'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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