Cassazione Penale, Ordinanza n. 23474/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza di appello che lo ha condannato per avere reso dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico collegato al reddito di cittadinanza. Con il primo motivo contesta la mancanza del requisito della residenza quinquennale in Italia, sostenendo di essere presente sul territorio nazionale dal 2015 sulla base delle deposizioni testimoniali e non dell'iscrizione anagrafica formale. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto a censurare valutazioni di prova e ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito, la cui motivazione è stata giudicata congrua e coerente nel ritenere non provata la stabile residenza quinquennale in Italia, anche in considerazione della natura saltuaria e stagionale dei lavori svolti dall'imputato e del suo ritorno nel Paese d'origine. Ha ritenuto il secondo motivo infondato perché, ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità richiede una valutazione positiva di tutti i presupposti della fattispecie, mentre nel caso concreto il giudice di merito aveva valorizzato anche la durata del percepimento indebito del beneficio tra novembre 2020 e maggio 2021. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 co. 1 d.l. 4/2019
false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 dello stesso decreto
La disposizione incriminatrice è richiamata come base del reato contestato, integrato dalla resa di dichiarazioni non veritiere finalizzate all'indebita percezione del beneficio.
art. 3 d.l. 4/2019
È indicato come norma che disciplina il beneficio indebitamente richiesto dall'imputato, presupponendo uno stabile radicamento nel territorio italiano.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione positiva di tutti i presupposti della fattispecie; il diniego può derivare anche dalla mancanza di uno solo di essi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, ove non ricorra assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, completa e logicamente coerente.
- Ai fini del beneficio collegato al reddito di cittadinanza, il requisito della stabile residenza deve essere accertato in termini sostanziali e non può desumersi automaticamente dalla sola presenza occasionale o da lavori saltuari e stagionali.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva positiva di tutti i presupposti previsti dalla norma; il difetto anche di uno solo di essi legittima il diniego della causa di non punibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto non solo alle spese processuali ma anche al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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