Cassazione Penale, Sentenza n. 14507/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura, in sintesi: 1) l'omessa notifica all'appellante dell'avviso di fissazione di udienza d'appello (notifica effettuata solo al difensore via PEC e richiesta di notifica ai Carabinieri senza prova della consegna all'imputata); 2) la prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p.; 3) vizi della valutazione probatoria sulla falsità degli oggetti, basata su consulenti che avevano visionato solo foto e non la merce; 4) mancata acquisizione di una prova decisiva (perizia richiesta in dibattimento per accertare identità con gli originali); 5) errore metodologico della motivazione per avere fondato la contraffazione su riscontri documentali e dichiarazioni di soggetti non vincolati dal giuramento; 6) eventuale errata qualificazione del fatto nonostante la sussistenza degli estremi della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2 c.p.; 7) mancata concessione della sospensione condizionale della pena o assenza di motivazione ostativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo: è stata accertata la nullità assoluta per omessa notifica dell'avviso di fissazione di udienza d'appello (art. 179 c.p.p.), atteso che l'atto risultava inviato alla Stazione Carabinieri senza prova della consegna all'imputata e la notifica via PEC al difensore non poteva sostituire quella all'imputata che aveva eletto domicilio diverso. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza esame del merito degli ulteriori motivi e con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo di reato per cui l'imputata era stata condannata; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della sua applicazione a causa dell'annullamento per vizio di notifica
Articolo richiamato in relazione al reato di ricettazione e alla possibile applicazione della fattispecie attenuata (comma 2); la Corte di Cassazione non ha valutato la questione di merito per effetto dell'annullamento processuale
Applicata dalla Corte come norma che prevede la nullità assoluta qualora la notificazione non sia stata effettuata in modo da permettere all'imputato di partecipare al giudizio d'appello; la mancata prova della consegna dell'avviso all'imputata ha determinato l'insanabilità della nullità e l'annullamento della sentenza
Richiamato dal difensore quale norma che potrebbe determinare l'assoluzione o benefici in caso di rieducazione/reati di minor gravità; non è stato valutato dalla Corte per il medesimo motivo procedurale
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello deve essere provata in modo che l'imputato sia effettivamente messo in condizione di partecipare: la semplice notifica al difensore via PEC non sostituisce la notifica all'imputato se questi ha eletto domicilio diverso.
- La mancata o viziata notificazione prevista dalle norme processuali può determinare una nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) insanabile che comporta l'annullamento della decisione e il rinvio per un nuovo giudizio, senza che la Cassazione entri nel merito delle questioni sostanziali.
- Quando si deducono vizi probatori (assenza di perizia, valutazioni basate su foto, consulenti non giurati o interessati) è utile sollevare tali eccezioni tempestivamente e chiedere specifiche acquisizioni probatorie; tuttavia, se sussistono vizi processuali formali gravi, il giudice di legittimità può decidere prima sull'eventuale nullità procedurale.
- Le questioni di merito relative a prescrizione, qualificazione del reato (es. applicabilità della fattispecie attenuata) o concessione della sospensione condizionale della pena vanno riproposte in sede di nuovo giudizio se la causa viene annullata per vizi di notifica.
- In fase difensiva è fondamentale verificare e documentare l'effettiva ricezione degli atti da parte dell'imputato (ricevute, relata di notifica) e, in caso di notifiche tramite intermediari (forze dell'ordine), richiedere e conservare la relata/PEC comprovante la consegna.
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