Cassazione Penale, Sentenza n. 10225/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi a estorsione e al reato aggravato dal metodo mafioso (art. 416-bis.1 e reati indicati). I motivi di ricorso sono tre: (1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, contestando la qualificazione di mandato mafioso con riferimento all'aggressione compiuta da Lavacca Antonio e rilevando l'assenza di elementi che dimostrino un incontro tra gli interessati; (2) errata qualificazione giuridica dei fatti come estorsione contrattuale anziché violenza privata, per mancata sussistenza di un danno patrimoniale ingiusto e per la scarsa attendibilità della persona offesa; (3) inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza dei decreti autorizzativi ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., dunque violazione procedurale che renderebbe invalide le prove acquisite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni perché la questione doveva essere proposta al tribunale del riesame; in ogni caso la decisione di merito conteneva altri convergenti elementi di riscontro che avvaloravano la versione della persona offesa anche indipendentemente dalle intercettazioni contestate. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi sull'aggravante del metodo mafioso, osservando che erano presenti indici concreti di evocazione della forza intimidatrice mafiosa e collegamenti a soggetti noti nei locali ambienti criminali, e ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come estorsione contrattuale, essendo l'ingiusto profitto implicito nella costrizione dell'autonomia negoziale della vittima. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende; inoltre la Corte ha disposto gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p. in quanto l'adozione del provvedimento non comporta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
L'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso ricorre quando la violenza o la minaccia evocano la forza intimidatrice tipicamente mafiosa in grado di creare assoggettamento nella vittima; non è necessario dimostrare l'esistenza formale di un'associazione mafiosa
La mancata allegazione o trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità in Cassazione: la relativa eccezione doveva essere proposta al tribunale del riesame affinché l'atto fosse acquisito; inoltre la Corte valuta la decisività dell'elemento contestato rispetto alle residue risultanze (criterio di resistenza)
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa per le ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Se la decisione della Corte non determina la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere eseguiti gli adempimenti previsti da questa disposizione
Norma citata come riferimento alle circostanze aggravanti rilevanti nella determinazione della responsabilità e della gravità del fatto
Massime di principio
- Le censure sulla inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata autorizzazione devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito o davanti al tribunale del riesame; la Cassazione di regola non è il primo luogo per far emergere tale nullità
- Quando in Cassazione si chiede l'esclusione di una prova, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza di quella prova sull'eventuale convincimento residuo: se, escludendo la prova contestata, sussistono altre risultanze idonee a sostenere l'ordine cautelare, il motivo è inidoneo
- L'aggravante del cosiddetto metodo mafioso può essere riconosciuta anche senza dimostrare l'esistenza di una associazione mafiosa formale, purché le condotte o le modalità della minaccia evochino la forza intimidatrice tipica di tali contesti
- L'estorsione contrattuale si configura quando la vittima è costretta a intraprendere un rapporto patrimoniale in violazione della propria autonomia; non è necessario provare un danno patrimoniale quantificabile se è dimostrabile la costrizione negoziale
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire grave indizio di colpevolezza se corroborate da riscontri logici o materiali anche indiretti; i giudici di merito possono valorizzare accertamenti di polizia giudiziaria come elementi di riscontro
- In sede di impugnazione per cassazione è essenziale specificare e documentare i travisamenti di merito contestati, perché questioni di fatto e valutazioni probatorie non superano agevolmente il vaglio di legittimità senza sufficienti argomentazioni
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