Cassazione Civile, Ordinanza n. 31186/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una somma di denaro consegnata da privati a un dipendente di banca per l'acquisto di titoli di Stato. Secondo gli attori di merito, la somma non venne in realtà investita, ma fu incamerata illecitamente dal funzionario, pur in presenza di una quietanza poi risultata apocrifa; per circa due anni furono comunque percepiti interessi, e solo in seguito emerse la mancata registrazione dell'operazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda di restituzione, e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame della banca ritenendo provati i fatti tramite testimonianze e configurabile la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. per il fatto del dipendente. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio e dell'art. 81 c.p.c. per la posizione di una sola resistente quale erede; 2) violazione delle norme sulla prova testimoniale e dell'art. 2697 c.c., sostenendo l'inammissibilità/irrilevanza delle deposizioni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe esaminato profili non devoluti, come la qualificazione dell'operazione e gli obblighi informativi; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere considerato le dichiarazioni rese in interrogatorio libero; 5) erronea applicazione dell'art. 2049 c.c. e, in subordine, mancata applicazione dell'art. 1227 c.c., assumendo l'assenza dei presupposti della responsabilità indiretta e il concorso di colpa dei danneggiati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la qualità di erede era stata allegata e non specificamente contestata, potendo il giudice valorizzare il comportamento processuale come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente i motivi secondo, terzo e quarto perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, senza denunciare reali vizi logico-giuridici. In particolare, ha confermato che la prova testimoniale era ammessa perché il contratto di acquisto dei titoli era stato evocato come fatto storico della pretesa restitutoria e non come fonte negoziale del rapporto tra le parti processuali; ha ribadito che l'erronea valutazione delle prove non integra violazione dell'art. 2697 c.c. e che l'interrogatorio libero non ha valore probatorio vincolante. Infine, ha ritenuto inammissibile la censura sull'art. 1227 c.c. perché la questione non risultava devoluta in appello, e ha qualificato la critica all'art. 2049 c.c. come mera contestazione del merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulla legittimazione processuale; la Corte non ravvisa una violazione, valorizzando la mancata contestazione della qualità di erede.
Invocato per lamentare la lesione del contraddittorio; la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché le questioni sollevate in ricorso miravano in realtà a riesaminare il merito.
La Corte afferma che il giudice può usare il comportamento processuale della parte come argomento di prova e che l'interrogatorio libero ha valore meramente sussidiario, non vincolante.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non se valuta male le prove già acquisite.
I limiti di valore alla prova testimoniale non operano quando il contratto è dedotto come mero fatto storico e non come fonte diretta del rapporto litigioso.
I limiti legali alla prova di contratti soggetti a forma non si applicano quando il contratto rileva solo come fatto storico, oppure è stipulato con un terzo.
La censura sulla responsabilità indiretta è stata ritenuta una mera contestazione del giudizio di fatto; la Corte d'appello aveva ricondotto l'illecito del dipendente nell'alveo della responsabilità del preponente.
La questione del concorso colposo è inammissibile in cassazione perché non risulta proposta in appello.
Richiamato per escludere che le risposte rese in interrogatorio libero equivalgano a confessione giudiziale.
Le censure sono state incanalate nei numeri 3, 4 e 5, ma la Corte rileva che, in sostanza, esse tendevano a una nuova valutazione del merito.
Massime di principio
- La qualità di erede o altra legittimazione processuale, se specificamente allegata da una parte e non contestata dall'avversario, può ritenersi acquisita al processo; il giudice può valorizzare il comportamento processuale come argomento di prova.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando, a valle della valutazione delle prove, ritenga erroneamente assolto l'onere dalla parte gravata.
- I limiti legali alla prova testimoniale di un contratto non operano quando il contratto è evocato non come fonte del rapporto controverso, ma come semplice fatto storico rilevante ai fini della decisione, specie se il rapporto negoziale è con un terzo.
- L'interrogatorio libero/non formale non costituisce mezzo di prova in senso proprio: le dichiarazioni rese possono solo corroborare o indebolire altre risultanze, ma non fondare da sole la decisione.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova lettura delle prove e dei fatti di causa sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, se la censura mira in realtà a sostituire la valutazione di merito del giudice di appello.
- La deduzione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non risulta devoluta al giudice di merito.
- La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. va censurata in cassazione solo per errori di diritto sulla sussistenza dei presupposti normativi; se la doglianza investe l'apprezzamento delle prove, essa è inammissibile come critica di merito.
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