Cassazione Civile, Ordinanza n. 00087/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il creditore aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società committente per crediti derivanti da un contratto di subappalto avente a oggetto il montaggio di carpenteria metallica di viadotti in un progetto ferroviario all'estero. I crediti erano stati indicati come maturati durante la precedente fase di concordato preventivo con riserva e il creditore ne aveva chiesto il riconoscimento in prededuzione, sostenendo che essi derivassero da atti legalmente compiuti nella fase preconcordataria e che vi fosse consecuzione tra le procedure. In subordine, aveva chiesto anche gli interessi di mora. Il giudice di merito aveva però escluso la prededuzione, ritenendo decisivo il mancato espresso subentro del commissario straordinario nel contratto pendente, e aveva anche negato gli interessi per mancata prova di un accordo sul termine di pagamento. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, in sintesi: motivazione apparente del decreto; violazione delle norme sulla prededuzione e sulla consecuzione delle procedure; omesso esame e/o violazione delle norme sugli interessi moratori e sull'art. 115 c.p.c.; errata applicazione dell'art. 1183 c.c. sull'esigibilità del credito in mancanza di termine.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, rilevando la nullità del decreto per motivazione apparente: il Tribunale aveva fondato la decisione su questioni non pertinenti rispetto alla causa petendi dedotta, concentrandosi sul mancato subentro dei commissari straordinari nel contratto in amministrazione straordinaria, mentre la domanda riguardava la prededuzione dei crediti maturati nella precedente procedura di concordato preventivo con riserva. Ha inoltre ritenuto che il provvedimento impugnato, con una autonoma ratio, avesse escluso la consecuzione tra concordato e amministrazione straordinaria senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della fase di concordato preventivo con riserva in cui sarebbero maturati i crediti invocati in prededuzione
richiamato dai motivi di ricorso come norma sulla prededuzione dei crediti sorti per atti legalmente compiuti e sulla funzionalità rispetto alla procedura
evocato nel decreto impugnato per escluderne l'applicazione ai rapporti pendenti, ma ritenuto non pertinente dalla Corte rispetto alla causa petendi
richiamato dal Tribunale in relazione al subentro nei contratti pendenti in amministrazione straordinaria e alla necessità di una manifestazione espressa
richiamato dal Tribunale per escludere il subentro del commissario straordinario nel contratto di subappalto
art. 1-bis d.l. n. 347/2003 convertito in l. n. 166/2008
citato come norma di interpretazione autentica che esclude il subentro per facta concludentia nell'amministrazione straordinaria
richiamato solo come base dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità del decreto per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo relativo agli interessi moratori
richiamato nel settimo motivo per sostenere che un fatto non contestato non poteva essere ritenuto non provato
richiamato per sostenere che, in mancanza di termine di pagamento, la prestazione sarebbe immediatamente esigibile
Massime di principio
- È affetta da motivazione apparente la decisione che si fondi su questioni giuridiche o fattuali non pertinenti rispetto alla domanda proposta, così da non rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando il creditore domanda la prededuzione per crediti maturati in una determinata fase procedurale, il giudice deve confrontarsi con la concreta causa petendi allegata; non può negare la tutela valorizzando un diverso profilo non dedotto come decisivo dalla parte.
- La prededuzione va esaminata in relazione alla procedura e al momento di insorgenza del credito allegati in giudizio; la motivazione è viziata se confonde il titolo della pretesa con effetti riferibili ad altra procedura o ad altro segmento del rapporto.
- La mancata esplicitazione della ratio decidendi su un autonomo profilo decisivo comporta nullità della decisione e rende assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono l'accoglimento della censura principale.
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