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Sentenza

Sentenza n. 11471/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 270/2024 emessa dalla corte di appello di roma, sezione lavoro, presidente relatore dott. scarafoni, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 507/2021, pubblicata in data 29/01/2024, notificata in data 02/06/2024, passata in giudicato. nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202504974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato che disponeva la ricostruzione della carriera, il pagamento delle differenze retributive e l'attribuzione del nuovo inquadramento stipendiale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 270/2024 della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla ricostruzione integrale della carriera mediante il computo di 9 anni, 9 mesi e 10 giorni di anzianità pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, con conseguente collocazione nella fascia stipendiale corrispondente, pagamento di euro 11.653,07 per differenze retributive arretrate, oltre accessori, riconoscimento dell'aumento stipendiale mensile e rimborso delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, ma, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto meramente formale e non ha depositato la relazione richiesta dal TAR.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato e di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal giudice ordinario, oltre agli ulteriori obblighi di ricostruzione della carriera e di inquadramento stipendiale. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente per la materia, operante presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricandolo di eseguire il giudicato entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, senza compenso. Il Collegio ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, ritenendo il ritardo già maturato idoneo a giustificare l'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità decorrerà soltanto dall'eventuale ulteriore inottemperanza ai termini fissati nella sentenza e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata subordinata all'eventuale ulteriore inottemperanza ai termini assegnati e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza pagamento.

  • sentenza n. 270/2024 della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro

    diritto alla ricostruzione integrale della carriera mediante il computo di anni 9, mesi 9 e giorni 10 di anzianità pre-ruolo; pagamento di euro 11.653,07 oltre accessori

    Costituisce il giudicato la cui esecuzione è stata ordinata dal TAR, comprendente la ricostruzione della carriera, il collocamento nella fascia stipendiale corrispondente, il pagamento delle differenze retributive e delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere, in sede di ottemperanza, della mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo impone a una pubblica amministrazione obblighi di ricostruzione della carriera e di pagamento di somme dovute a un dipendente pubblico.
  • La proposizione del ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare fin d'ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando il ritardo dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato giustifica una misura coercitiva; la decorrenza può essere fissata dall'eventuale ulteriore inottemperanza ai termini stabiliti dal giudice e l'importo può essere commisurato agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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