Cassazione Civile, Ordinanza n. 04025/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di negatoria servitutis con cui il proprietario di un edificio confinante ha chiesto la condanna dei vicini all'arretramento del loro fabbricato, ritenuto edificato a distanza inferiore a quella legale rispetto al suo immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificando lo spazio tra i due immobili come mera intercapedine e applicando la disciplina generale sulle distanze tra costruzioni. La Corte d'appello, invece, in riforma, ha ritenuto che quello spazio avesse le caratteristiche di un cortile e che si applicasse l'art. 48 del regolamento edilizio comunale, che prevedeva una distanza minima di 8 metri davanti alle finestre; di conseguenza ha negato l'arretramento, osservando che eventuali minimi scostamenti avrebbero potuto semmai fondare una pretesa risarcitoria non proposta. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione delle norme sulle distanze tra edifici e della normativa urbanistica nazionale e locale; omesso esame della questione relativa alla non applicabilità dell'art. 48 al caso concreto; violazione della gerarchia delle fonti per avere la Corte dato prevalenza al regolamento edilizio rispetto alla disciplina primaria; mancato rilievo del mancato rispetto, comunque, della distanza di 8 metri prevista dal regolamento; erronea liquidazione delle spese di lite, poiché i resistenti erano difesi dal medesimo avvocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente attribuito alle norme regolamentari sui cortili una funzione derogatoria rispetto alla disciplina delle distanze tra costruzioni. Ha affermato che le disposizioni sulle dimensioni e sull'ampiezza dei cortili o degli spazi interni non escludono l'applicazione delle norme codicistiche e integrative in tema di distanze tra fabbricati, perché queste sono volte a evitare la formazione di intercapedini dannose e si applicano indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
costituisce la disciplina codicistica di base delle distanze tra costruzioni, integrabile da norme più restrittive, ma non derogabile da disposizioni regolamentari sui cortili
art. 9 D.M. 1444/1968
richiamato come norma integrativa della disciplina delle distanze tra fabbricati, applicabile indipendentemente dalla qualificazione dello spazio intermedio
art. 48 Reg. Ed. Comune di Sannicandro
la Corte di cassazione esclude che la previsione sui cortili possa derogare alla disciplina delle distanze tra edifici
art. 79 Reg. Ed. allegato al nuovo P.R.G. del Comune di Sannicandro
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 30, comma 5, N.T.A. del P.R.G. del Comune di Sannicandro
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 3, comma 2, N.T.A. del P.R.G. del Comune di Sannicandro
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate
richiamato per dedurre la violazione del principio di gerarchia delle fonti
richiamato per dedurre la violazione del principio di gerarchia delle fonti
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
norma processuale invocata per il motivo di omesso esame di fatto decisivo
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito
art. 48 del Reg. Ed. del Comune di Sannicandro
norma locale ritenuta inidonea a escludere l'applicazione delle distanze legali tra fabbricati
Massime di principio
- Le norme sulle distanze tra costruzioni, comprese quelle integrative della disciplina codicistica, si applicano indipendentemente dalla destinazione concreta dello spazio intermedio tra gli edifici.
- Le prescrizioni regolamentari sulle dimensioni o sull'ampiezza dei cortili non costituiscono norme derogatorie della disciplina delle distanze tra fabbricati, perché regolano i rapporti planovolumetrici e non i rapporti tra fondi finitimi.
- La presenza di un cortile non esclude, di per sé, l'applicazione delle norme sulle distanze tra edifici, potendo comunque determinarsi intercapedini dannose da evitare.
- Una fonte secondaria urbanistico-edilizia non può essere interpretata nel senso di derogare alla disciplina primaria delle distanze tra costruzioni, ove il suo contenuto riguardi soltanto spazi liberi interni o cortili.
- Quando la decisione di merito fonda l'esclusione dell'arretramento su una non consentita deroga regolamentare alla disciplina delle distanze, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme ai principi di diritto.
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