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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32246/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto dall'imputato con quattro motivi: 1) errore nel calcolo della durata del lavoro di pubblica utilità risultando determinata in 248 ore invece di 188 ore, in violazione dell'art. 54, comma 5 d.lgs. 274/2000; 2) collegato al primo motivo (medesima questione di computo); 3) censura della confisca del veicolo, poiché il veicolo era di proprietà di terzi e la confisca sarebbe prevista solo se il bene non appartiene a persona estranea al reato; 4) mancata sospensione delle sanzioni amministrative accessorie (in particolare della sospensione della patente) in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità che impone tale sospensione fino alla valutazione dell'effettivo svolgimento del lavoro.

La decisione

Ricorso parzialmente accolto. I primi due motivi sono accolti: la Corte rettifica la durata del lavoro di pubblica utilità da 248 ore a 188 ore (ai sensi dell'art. 54, comma 5 d.lgs. 274/2000). Il terzo motivo (confisca) è dichiarato inammissibile per mancato interesse del ricorrente, essendo questi non proprietario del veicolo confiscato. L'ultimo motivo è accolto: la Corte annulla senza rinvio la parte della sentenza che non aveva sospeso l'esecutività della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e dispone la sospensione di tale sanzione fino alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    richiamati i commi 7 e 9-bis relativi alle sostituzioni della pena con lavoro di pubblica utilità e misure accessorie

    Disciplina la possibilità di sostituire pena detentiva/pecuniaria con lavoro di pubblica utilità e impone, in caso di sostituzione, la quantificazione delle sanzioni accessorie (es. sospensione patente) e la disciplina della confisca del veicolo

  • art. 187 Codice della Strada

    richiamati i commi 8 e 8-bis relativi alle sostituzioni della pena e alla confisca

    Prevede la confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato; stabilisce l'applicazione delle misure accessorie in caso di condanna e la possibilità di sospenderle in funzione del lavoro di pubblica utilità

  • art. 54, comma 5, d.lgs. 274/2000

    "ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro"

    Serve per convertire la pena detentiva in ore di lavoro di pubblica utilità: il giorno di lavoro è equiparato a 2 ore, perciò la Corte ha rettificato il computo portandolo a 188 ore

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione alla sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale

    Regola la pronuncia della sentenza di patteggiamento; qui è il titolo del provvedimento impugnato

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    norma utilizzata per rettificare e annullare senza rinvio parti della sentenza impugnata

    Consente alla Corte di Cassazione di rettificare errori materiali e di annullare senza rinvio parti della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti

Massime di principio

  • Nel computo della pena convertita in lavoro di pubblica utilità, un "giorno" di lavoro corrisponde a 2 ore: verificare sempre il calcolo (es. mesi e giorni di arresto devono essere convertiti correttamente in ore secondo questa regola).
  • Quando la pena detentiva/pecuniaria è sostituita con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve espressamente quantificare e, se previsto, sospendere l'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) fino alla valutazione dell'effettivo svolgimento del lavoro; in caso di mancata sospensione l'atto è annullabile per tale omissione.
  • La confisca del veicolo non può essere imposta se il bene appartiene a persona estranea al reato; tuttavia, solo il proprietario ha interesse a proporre impugnazione avverso la confisca, quindi il non proprietario può trovarsi privo di interesse a censurarla.
  • Errori materiali di calcolo o omissioni formali nella sentenza di patteggiamento possono essere rettificati dalla Corte di Cassazione ex art. 620 cod. proc. pen., e parti della sentenza possono essere annullate senza rinvio se ricorrono i presupposti.
  • Chi impugna deve dimostrare interesse concreto e attuale al motivo: l'assenza di interesse processuale può rendere inammissibile il motivo, anche se sul piano sostanziale la censura potrebbe apparire fondata.

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