Cassazione Penale, Sentenza n. 41509/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per tentata estorsione, lesioni personali, minaccia e violenza privata in danno della sorella. L'imputato chiedeva la derubricazione del reato di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ritenendo la sua pretesa (gestione/quote della farmacia familiare) non arbitraria e tutelabile; deduceva inoltre travisamento probatorio per eccessiva affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa e contrasto con le testimonianze di Florio e Guglielmetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio della "doppia conforme": poiché appello e primo grado sono concordi, la Corte di legittimità non può riformare la valutazione probatoria se il giudice d'appello non ha utilizzato nuovi atti probatori non esaminati in primo grado. Il ricorso è stato ritenuto generico e non ha dimostrato un travisamento della prova o carenze logiche della motivazione. I giudici hanno ritenuto la condotta riconducibile all'estorsione (non esercizio arbitrario delle proprie ragioni), avendo l'imputato agito per ottenere a titolo gratuito quote della farmacia con consapevolezza dell'ingiustizia del profitto; la versione della persona offesa è stata ritenuta credibile e corroborata da testimonianze e documenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (euro 4.000 oltre accessori).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente nell'atto di impugnazione; non è stata tuttavia ritenuta idonea la censura di derubricazione del fatto sulla base della normativa richiamata.
Norma incriminatrice relativa all'estorsione, oggetto della qualificazione giuridica controversa: la Corte ha ritenuto sussistente il reato di estorsione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
introdotta dalla legge n. 46 del 2006
Consente alla Corte di cassazione di sindacare il "travisamento della prova" quando nella motivazione si usa un'informazione inesistente o si omette la valutazione di una prova decisiva; tuttavia il sindacato è limitato nelle ipotesi di "doppia conforme" salvo che il giudice d'appello abbia basato la decisione su atti probatori non esaminati dal primo giudice.
Predisposizione delle sanzioni per ricorso inammissibile: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se appello e primo grado sono conformi ("doppia conforme"), la Cassazione ha limiti nel rimettere in discussione la valutazione probatoria: per far valere un "travisamento della prova" occorre dimostrare che l'appello ha introdotto o che il giudice d'appello ha utilizzato atti probatori nuovi non esaminati in primo grado.
- Le censure generiche (es. richiesta di "derubricazione" senza specificare e documentare nuovi elementi probatori o argomentazioni giuridiche precise) sono in genere inidonee ad ottenere l'accoglimento in Cassazione.
- Per qualificare la condotta come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" è necessario dimostrare che l'agente agiva nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa e che la pretesa coincidesse con l'oggetto della tutela garantita dall'ordinamento; l'assenza di tale fondatezza e la consapevolezza della ingiustizia del profitto orientano verso la configurazione dell'estorsione.
- La credibilità della persona offesa, se adeguatamente riscontrata da testimonianze e documentazione, difficilmente può essere riformata dalla Cassazione che non effettua una nuova valutazione di merito.
- Per evitare conseguenze economiche (spese processuali, ammende) in caso di ricorso infondato o inammissibile, l'impugnante deve formulare motivi specifici, dimostrabili e non meramente assertivi.
- Nel caso di contestazioni sulla valutazione probatoria, è utile indicare con precisione quali elementi sarebbero stati travisati e produrre (o segnalare) documenti/testimonianze non valutati dai giudici di merito, per superare la preclusione della Cassazione.
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