Cassazione Penale, Sentenza n. 6242/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di condanna per evasione dagli arresti domiciliari (fatti tra il 20/07/2017 e il 29/08/2017). Due principali censure: 1) violazione di legge ai sensi dell'art. 192 c.p.p. per presunta errata valutazione della prova, sostenendo che la condanna si fondava unicamente sulle dichiarazioni degli agenti e non avrebbe tenuto conto della possibile oggettiva impossibilità dell'imputato di udire il campanello (era "verosimilmente" intento ad ascoltare musica con le cuffie); 2) violazione di legge ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto, in ragione della minima offensività e della presunta assenza di abitualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e declinato in fatto. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito: la responsabilità è stata valutata sulla base degli accertamenti degli agenti (due controlli distinti con ripetuti e udibili colpi di campanello, attesa per oltre mezz'ora, ripetizione della condotta in brevi intervalli) e la tesi difensiva è stata giudicata ipotetica e non corroborata. Quanto all'art. 131‑bis, la Corte ha confermato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la reiterazione delle violazioni, la durata e la non accertata destinazione dell'allontanamento, elementi incompatibili con la lieve offensività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)
La valutazione della prova è rimessa ai giudici di merito; la Cassazione non può riesaminare i fatti per sostituirsi alla valutazione probatoria, salvo che emerga manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione delle regole logiche della motivazione. Nel caso, la decisione è stata ritenuta logicamente fondata sulla condotta degli agenti e sulle circostanze di tempo.
art. 131‑bis cod. pen. (causa di non punibilità per tenuità del fatto)
La causa di non punibilità per tenuità richiede valutazione complessiva di offensività e pericolosità sociale; condotte ripetute, la breve distanza temporale tra gli episodi, la durata e l'incertezza della destinazione rendono incompatibile il riconoscimento della tenuicità.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze per ricorso inammissibile)
Stabilisce la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per chiarire che l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità deve essere effettivamente valutata; qui non è stata ravvisata una situazione che giustificasse l'esclusione delle sanzioni pecuniarie.
Cass. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 (Longo)
Principio di diritto sul controllo in sede di legittimità: la Corte di cassazione verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può effettuare un nuovo esame del merito dei fatti; tale principio è stato applicato per respingere il tentativo di rinnovata valutazione probatoria.
Massime di principio
- La valutazione della prova spetta ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o manchevole sotto profili formali.
- Le dichiarazioni degli agenti di pubblica sicurezza possono costituire base sufficiente per la condanna se sostenute da elementi di contesto (ripetizione dei controlli, tempi di attesa, comportamento coerente degli agenti) che rendono verosimile la responsabilità dell'imputato.
- La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131‑bis richiede una valutazione oggettiva e complessiva: reiterazione, durata dell'allontanamento, mancata accertata destinazione o eventuali contatti con terzi sono fattori che ostano al riconoscimento della tenuicità.
- Una difesa basata su ipotesi non corroborate (es. impossibilità soggettiva di udire il campanello) è vulnerabile se non supportata da elementi probatori concreti; tesi meramente assertive difficilmente mutano la valutazione dei giudici.
- Proporre in Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti (nuovo apprezzamento delle prove) è in genere inammissibile: la via corretta è l'esame in sede di merito e l'impugnazione per vizio motivazionale solo se sussistono errori logici evidenti.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende): valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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