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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26743/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità mirassero a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche fosse congrua e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 494 c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo: da un lato censurava la motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio; dall'altro contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. È stata anche depositata memoria difensiva, ritenuta però non idonea a mutare l'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non descrive la fattispecie concreta in termini ulteriori rispetto al richiamo normativo.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente attraverso il riferimento alle circostanze attenuanti generiche; il diniego è ritenuto motivato in modo sufficiente se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Sono inammissibili le doglianze che contestano la persuasività, l'adeguatezza o la puntualità della motivazione senza denunciare una mancanza, una manifesta illogicità o una contraddizione effettiva su aspetti decisivi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere espressamente posizione su tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti.
  • La memoria difensiva non può superare l'inammissibilità del ricorso quando non introduce profili idonei a incidere sulla correttezza giuridica della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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