Cassazione Civile, Ordinanza n. 18784/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, alla curatela fallimentare di una società contribuente colpita dal sisma della Sicilia orientale del 1990, di una cartella di pagamento relativa a IVA, sanzioni e interessi per gli anni d'imposta 1991 e 1992, fondati su dichiarazioni presentate ma non versate al momento della cartella. La curatela impugnava l’atto deducendo la tardività della riscossione; i giudici di merito accoglievano il ricorso ritenendo maturata la decadenza, sia per applicazione del termine quinquennale previsto dalla disciplina generale richiamata dalla CTR, sia per mancanza di prova di atti interruttivi e di una valida regolarizzazione della posizione ai sensi della normativa speciale per i soggetti colpiti dal sisma. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della l. n. 388/2000, in combinato disposto con varie ordinanze di protezione civile sul sisma del 1990, sostenendo che per i contribuenti interessati dalla disciplina agevolativa il termine di decadenza per la notifica della cartella dovesse decorrere dall’ultima rata del piano di rateazione e che, quindi, nella specie la notifica del 2006 fosse tempestiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l’art. 138, comma 3, l. n. 388/2000, pur prevedendo una ampia rateazione per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990, non proroga il termine per l’emissione dell’atto impositivo e, soprattutto, riguarda il termine di decadenza per l’azione di riscossione riferito alla data di esecutività del ruolo, non alla notifica della cartella. Tale disciplina non può rivivere obbligazioni tributarie per le quali l’amministrazione fosse già decaduta alla data del 15 dicembre 2002. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che non era stata provata la regolarizzazione della posizione fiscale ai sensi dell’art. 138 l. n. 388/2000 e dell’art. 9 l. n. 289/2002; pertanto restava ferma la decadenza già maturata secondo la disciplina applicabile. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
La previsione sulla rateazione per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non proroga il termine di emissione dell'atto impositivo; stabilisce un termine di decadenza per l'azione di riscossione riferito alla data di esecutività del ruolo e non alla notifica della cartella.
Richiamato come ulteriore parametro della possibile regolarizzazione della posizione contributiva; nel caso concreto la Corte rileva che tale regolarizzazione non è stata provata.
Norma processuale invocata a fondamento della censura di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005
Per le somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni, la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.
Massime di principio
- La disciplina speciale dettata per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi non consente, di per sé, di prorogare o riaprire i termini decadenziali già maturati per la riscossione dei tributi.
- La rateazione o la regolarizzazione prevista da una normativa agevolativa opera entro i limiti espressamente stabiliti dalla legge e non può essere interpretata come reviviscenza di pretese fiscali già decadute.
- In tema di riscossione dei tributi, quando il giudice di merito accerti la mancata prova della regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente, la pretesa dell’Amministrazione resta soggetta alla disciplina decadenziale ordinaria o transitoria applicabile.
- La distinzione tra termine per l’emissione dell’atto impositivo e termine per la notifica della cartella deve essere mantenuta ferma: una norma che regola la riscossione non equivale automaticamente a proroga del potere accertativo.
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