Cassazione Penale, Sentenza n. 18405/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per Cassazione basata su quattro censure principali: 1) nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato e al difensore del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello (violazione art.178 c.p.p.), con omessa motivazione in tal senso; 2) omissione della rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa (acquisizione di fotografie e certificazione medica per provare un angioma facciale), con conseguente manifesta illogicità della motivazione; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art.192, comma 2, c.p.p. per mancata risposta alle censure difensive concernenti discrepanze temporali e reperimento/istogrammi delle videoregistrazioni, e per aver valorizzato come decisivo il riconoscimento del teste Visani senza considerare le obiezioni difensive; 4) violazione dell'art.545-bis c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare e alla mancata acquisizione d'ufficio di informazioni dall'UEPE richieste dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le prime tre doglianze ritenendole infondate: 1) la nullità derivante dall'omessa comunicazione del rinvio d'ufficio è stata considerata sanata ai sensi dell'art.183 lett. b) c.p.p. poiché il difensore ha avuto comunque conoscenza del nuovo termine ed ha esercitato facoltà difensive (deposito di un nuovo motivo) senza eccepire l'omissione; 2) la richiesta di rinnovazione istruttoria (foto e certificato medico per l'angioma) è stata ritenuta non necessaria e non nuova, la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua circa l'attendibilità del teste Visani e la comparazione fotografica; 3) le censure sulla valutazione della prova sono generiche e non indicano circostanze decisive omesse dalla motivazione. Tuttavia la Cassazione ha accolto il quarto motivo: la Corte d'Appello ha fornito una motivazione illogica e non conferente sul rigetto della sanzione sostitutiva, non avendo previamente valutato positivamente la possibilità di sostituire la pena e non avendo acquisito d'ufficio le informazioni dall'UEPE necessarie. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al rifiuto delle sanzioni sostitutive e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020, art.23, comma 8
Richiamato per giustificare la trattazione con modalità cartolari dell'appello; la procedura cartolare è stata applicata alla trattazione del ricorso d'appello.
Codice di procedura penale, art.178, comma 1, lett. c)
Norma sulla nullità della sentenza per vizio di notificazione; il ricorso denunciava nullità per omessa notifica del rinvio d'ufficio.
Codice di procedura penale, art.183, lett. b)
Principio della sanatoria della nullità a regime intermedio quando la parte ha comunque accettato gli effetti dell'atto omesso esercitando facoltà processuali nel nuovo termine; applicato per ritenere sanata l'omessa comunicazione del rinvio.
Codice di procedura penale, art.192, comma 2
Obbligo motivazionale del giudice di rispondere ai rilievi e alle questioni rilevanti per la decisione; i giudici di merito sono stati ritenuti aver dato adeguata risposta alle censure tranne che sul punto delle sanzioni sostitutive.
Codice di procedura penale, art.545-bis
Disciplina del subprocedimento per l'applicazione di pene sostitutive: il giudice deve preventivamente valutare la sussistenza dei presupposti e, se delibata positivamente la possibilità di sostituzione, può acquisire d'ufficio informazioni dall'UEPE; il sistema non pone l'onere probatorio sull'imputato ma sul giudice.
Riferimento al delitto per cui è stata confermata la condanna (contestato sub B); la Corte d'Appello aveva rideterminato la pena per tale reato.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione di un provvedimento intermedio (es. rinvio d'ufficio) non determina necessariamente l'annullamento della decisione se la parte ha comunque preso atto del nuovo termine e ha esercitato facoltà processuali, in quanto la nullità può essere sanata ai sensi dell'art.183 lett. b) c.p.p.; tuttavia la parte dovrebbe eccepire tempestivamente l'omissione per non precludere la contestazione.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria per produrre documenti fotografici o certificati medici deve dimostrare la novità e la rilevanza della prova rispetto al processo: se la prova è relativa a circostanze notoriamente anteriori e già valutabili con gli elementi disponibili, il giudice può ritenere la rinnovazione superflua purché motivi adeguatamente tale scelta.
- Il riconoscimento operato da un pubblico ufficiale che ha proceduto all'arresto e al fotosegnalamento, supportato dalla comparazione fotografica con le immagini di videosorveglianza, può costituire prova piena e non mero indizio, se la motivazione del giudice ne evidenzia l'attendibilità e la coerenza fattuale.
- Per il rigetto di una richiesta di pena sostitutiva (art.545-bis c.p.p.) il giudice deve svolgere una preliminare valutazione circa l'ammissibilità della sostituzione; se ritiene possibile la sostituzione, è suo compito acquisire d'ufficio informazioni dall'UEPE e da PG circa le condizioni personali e abitative dell'imputato prima di negare la misura.
- Le censure sulla motivazione devono indicare quali circostanze decisive sono state omesse o valutate illogicamente: deduzioni generiche o mere congetture difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
- Quando il giudice omette di acquisire d'ufficio elementi di prova necessari per valutare l'idoneità di misure alternative, la decisione sul punto è affetta da vizio che può determinare l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame.
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