Sentenza del 28/01/2020 n. 3458 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Presidente CdA - Condotte illecite - Risarcimento danno patrimoniale e di immagine alla società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
V.C.C. era imputato per reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000, artt. 2 e 8). La società S. S.p.a. si era costituita parte civile chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale (sanzioni, interessi) e di immagine derivanti dalle condotte illecite del legale rappresentante. In cassazione il ricorrente ha censurato (i) il mantenimento della confisca per equivalente nonostante l'estinzione dei reati per prescrizione e (ii) la legittimazione della società a costituirsi parte civile, sostenendo che il danno sarebbe spettato solo all'Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in relazione alla confisca per equivalente: tale misura è stata annullata senza rinvio perché i reati erano estinti per prescrizione e la confisca per equivalente ha carattere sanzionatorio, incompatibile con l'estinzione per prescrizione. Il resto del ricorso è stato respinto: la Corte ha confermato la possibilità per la società di agire come parte civile e la configurabilità di un danno patrimoniale (interessi e sanzioni) e di un danno d'immagine; ha quindi mantenuto le statuizioni civili in favore della S. S.p.a. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di grado nei confronti della parte civile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e può essere disposta solo con sentenza di condanna o di applicazione della pena: non è compatibile con l'estinzione del reato per prescrizione e, se il reato è estinto, la confisca per equivalente deve essere eliminata.
D.Lgs. n. 74/2000, artt. 2 e 8
Norme che incriminano specifici illeciti tributari contestati; le condotte descritte possono produrre danno sia all'Erario sia alla società amministrata dall'autore delle condotte.
Codice civile, art. 1710 (comma 1)
Imposta la diligenza richiesta al mandatario ('diligenza del buon padre di famiglia'); la sua violazione integra responsabilità contrattuale dell'amministratore che agisce per conto della società.
Fondamento della responsabilità extracontrattuale per fatto illecito che cagiona danno, applicabile quando le condotte del rappresentante arrecano pregiudizio al patrimonio sociale.
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)
Consente alla Corte di cassazione di eliminare una statuizione della sentenza impugnata senza rinvio quando non sono necessari accertamenti di fatto; usato per cancellare la confisca senza rinvio.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Prevede il motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto penale, invocato dal ricorrente contro la confisca e contro la legittimazione della parte civile.
Giurisprudenza (Sez. U., sent. Lucci n. 31617/2015 e segnalate successive)
Principio consolidato che la confisca per equivalente è sanzionatoria e non può essere mantenuta in presenza di estinzione del reato per prescrizione; va distinta dalla confisca diretta, che può assolvere funzioni di sicurezza.
Massime di principio
- La società può costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali (sanzioni, interessi) e di immagine derivanti da illeciti commessi dal proprio legale rappresentante: la legittimazione si verifica in base alle allegazioni fattuali predisposte dalla società nel processo penale.
- La responsabilità dell'amministratore per condotte illecite è duale: contrattuale (inadempimento del mandato per mancata diligenza ex art. 1710 c.c.) e extracontrattuale (art. 2043 c.c.) quando il fatto illecito ha ricadute sul patrimonio sociale.
- La confisca per equivalente ha carattere afflittivo/sanzionatorio e richiede una sentenza di condanna o applicazione della pena: se il reato è estinto per prescrizione la confisca per equivalente non può essere mantenuta e deve essere annullata (anche senza rinvio se non servono accertamenti di fatto).
- La verifica della legittimazione della parte civile nel processo penale si effettua sulla base della prospettazione dei fatti della parte stessa (non sul merito provato): basta che siano allegati fatti astrattamente idonei a fondare il diritto al risarcimento.
- In situazioni analoghe conviene documentare con precisione il danno patrimoniale subito dalla società (obbligazioni sorte per sanzioni e interessi) e gli elementi di danno d'immagine, e valutare contestualmente eventuali consensi degli organi societari che potrebbero incidere sulla responsabilità personale dell'amministratore.
- In sede di impugnazione della confisca per equivalente, se è intervenuta estinzione del reato per prescrizione, la probabilità di successo è elevata: la Corte di cassazione può eliminare la statuizione di confisca senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti.
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