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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29969/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava: (1) la erronea delimitazione del giudizio di rinvio da parte della Corte di appello di Perugia, che avrebbe considerato il rinvio limitato alla sola verifica della circostanza aggravante della destrezza e non anche alle questioni rimaste assorbite in sede di legittimità ma devolute al giudice di secondo grado (violazione dell'art. 627, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione); (2) la errata applicazione e motivazione in ordine alla prevalenza delle attenuanti generiche e della minore età rispetto all'aggravante contestata (art. 625, n.4 c.p.), nonché la mancata valutazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n.6 c.p. (risarcimento del danno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai profili indicati, ritenendo che la Corte di appello non abbia esaminato il motivo d'appello relativo alla configurabilità dell'attenuante dell'art. 62, n.6 c.p. (omessa pronuncia). Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, Sezione per i Minorenni, affinché sia deciso nuovamente e compiutamente sul punto dell'attenuante e sulle statuizioni connesse. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice del rinvio deve riesaminare le questioni rimaste assorbite se queste sono state regolarmente devolute all'appello. In caso di diffusione del provvedimento va omessa l'indicazione delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.

    Circostanza attenuante relativa al risarcimento del danno: la Corte ha rilevato che la sua configurabilità era stata dedotta in appello e non è stata esaminata dalla Corte di rinvio, sicché è stato necessario annullare e rinviare per riaccertamento

  • art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata; pertanto deve riesaminare anche le questioni che erano rimaste assorbite purché regolarmente devolute all'appello

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente per censurare violazioni di norme processuali, motivazione illogica e mancata applicazione delle norme sostanziali

  • art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Regola che indica la corte di appello cui trasmettere gli atti per il rinvio (la più vicina), applicata per rinviare gli atti alla Corte d'appello di Firenze

  • art. 625, n.4, cod. pen.

    Aggravante contestata (aver agito con destrezza): la Corte di merito è stata chiamata a rivalutarne la sussistenza e la comparazione con le attenuanti

  • art. 52, d.lgs. n. 196/2003

    Obbligo di omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio ha il potere e l'obbligo di esaminare anche le questioni che erano risultate assorbite dall'esito del ricorso in Cassazione, purché siano state regolarmente devolute al giudice di appello: non può limitarsi soltanto ai punti per cui la sentenza è stata annullata
  • L'omessa pronuncia su un motivo d'appello regolarmente proposto (es. configurabilità di un'attenuante) costituisce vizio rilevante e può giustificare l'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione
  • Quando la Cassazione annulla parzialmente e rinvia, la nuova corte d'appello deve decidere compiutamente sulle questioni rimandate, compresa la comparazione tra aggravanti e attenuanti, esercitando i poteri del giudice d'appello originario
  • Se la corte di rinvio originaria è costituita da un'unica sezione, gli atti possono essere trasmessi per rinvio alla corte di appello 'più vicina' secondo l'art. 623 c.p.p.; ciò evita conflitti o impossibilità organizzative
  • Nei procedimenti che possono riguardare minorenni, vige l'obbligo di anonimizzazione dei dati personali nelle comunicazioni pubbliche dei provvedimenti

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