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Sentenza

Sentenza n. 2738/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e disposto l’accredito di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e condannato il Ministero ad accreditare complessivamente 1.500 euro, mediante buoni elettronici di pari valore, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto le spese e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza è passata in giudicato, risultano rispettate le formalità e i termini per la sua notificazione al Ministero e l’amministrazione non ha allegato di avere pagato né ha indicato fatti modificativi o estintivi del credito. Ordina quindi al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi l’importo riconosciuto dal giudicato, con interessi legali o rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione se anteriore. Per l’ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, che su richiesta del ricorrente dovrà liquidare e corrispondere le somme entro un ulteriore termine di 60 giorni e trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti. Le spese sono poste a carico del Ministero e liquidate in 550 euro per compensi, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato se versato; è disposta la distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.

    Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, fissando un termine e predisponendo la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

    Gli accessori dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato sono interessi legali o rivalutazione monetaria, determinati secondo la disposizione citata, e devono essere corrisposti insieme all’importo capitale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    L’eventuale compenso del commissario ad acta non è liquidato nella sentenza, ma sarà determinato successivamente con separato decreto secondo la disciplina richiamata.

  • d.m. 55/2014

    Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).

    Per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza il TAR applica analogicamente i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari, considerando le fasi svolte, lo scaglione di valore e la limitata complessità della controversia.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione, l’amministrazione deve eseguire la condanna pecuniaria se non dimostra di aver pagato né allega fatti modificativi o estintivi del credito.
  • Quando l’amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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