Sentenza n. 5656/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: 1. del Verbale di proclamazione degli eletti – a cura della Adunanza dei Presidenti - alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali del Comune di Sant’Agata de’ Goti, del 26 maggio 2026, nella parte in cui elegge la candidata a Sindaco dott.ssa Giovannina Piccoli, e Consiglieri Comunali i candidati della lista n. 1 denominata “Oggi e Domani”; 2. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 24 e 25 maggio 2026, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle e dalle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui sono attribuiti illegittimamente i voti alla lista n. 1 denominata “Oggi e Domani”, con candidato a Sindaco la dott.ssa Giovannina Piccoli, e ai relativi candidati di lista; 3. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 24 e 25 maggio 2026, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti, e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle, e dalle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui non sono stati attribuiti alcuni voti alla lista n. 2 denominata “Radici e Futuro” con candidato a Sindaco il ricorrente dott. Carmine Valentino, e conseguentemente per ottenere nell’esercizio dei poteri di merito, ai sensi dell’art. 130, comma 9, C.P.A., l'annullamento integrale e/o parziale degli atti ed operazioni elettorali e la decisione di relativo rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale, con i provvedimenti conseguenti, ivi compreso, in caso di correzione, la proclamazione del ricorrente a Sindaco e la relativa redistribuzione e proclamazione dei Consiglieri tra le liste, e comunque per ogni altra conseguente statuizione di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di proclamazione degli eletti del 26 maggio 2026 e operazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Sant’Agata de’ Goti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e candidati eletti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato della lista "Radici e Futuro", cui erano stati attribuiti 3.201 voti contro i 3.527 della lista "Oggi e Domani" (scarto di 326 voti), ha impugnato la proclamazione della candidata avversaria a Sindaco e dei consiglieri della sua lista, chiedendo l’annullamento totale o parziale delle operazioni, la correzione del risultato e la propria proclamazione, oppure il rinnovo delle operazioni. Con sei motivi ha denunciato discrasie nella contabilizzazione e verbalizzazione delle schede consegnate, autenticate, utilizzate e avanzate nelle sezioni n. 1, 2, 6, 9 e 11; ha prospettato l’impiego fraudolento del meccanismo della "scheda ballerina"; ha contestato la registrazione delle schede nulle nella sezione n. 2 e un asserito esubero di schede votate nella sezione n. 9. Per la sezione n. 11 ha inoltre dedotto la mancata verbalizzazione di una scheda vidimata e la correzione postuma del numero delle schede pervenute; per la sezione n. 6 ha contestato la rettifica del numero delle schede da 1.000 a 996. Ha chiesto una verificazione sulle schede di cinque sezioni. In via preliminare ha contestato la tardività della memoria comunale. Le controparti hanno eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e ne hanno sostenuto l’infondatezza. Un cittadino elettore, primo dei non eletti nella lista del ricorrente, è intervenuto ad adiuvandum.
La decisione
La memoria del Comune, depositata l’11 settembre 2026, è stata ritenuta ammissibile: il termine di quindici giorni dell’art. 130, comma 5, c.p.a. non è espressamente perentorio né assistito da una sanzione di decadenza; il Comune si era costituito tempestivamente e la successiva memoria rispettava il termine per le memorie ex art. 73 c.p.a. prima dell’udienza, senza pregiudizio difensivo, poiché il ricorrente aveva replicato. È stata riconosciuta la legittimazione del ricorrente quale cittadino elettore: la condanna penale del 16 luglio 2026, non irrevocabile, non aveva determinato la perdita del diritto elettorale; la sospensione dalla carica consiliare non incideva sulla titolarità della carica né sulla capacità elettorale. È stata dichiarata inammissibile l’opposizione dell’interveniente ad adiuvandum, perché cittadino elettore e candidato non eletto, era autonomamente legittimato a proporre ricorso principale entro trenta giorni dalla proclamazione del 26 maggio 2026, mentre l’intervento era stato notificato il 21 luglio; inoltre, nelle more, era subentrato in Consiglio comunale per surroga, venendo meno l’interesse collegato alla mancata elezione. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Le contestazioni sulle sezioni n. 1 e n. 2 sono state ritenute mere irregolarità formali, prive di indizi concreti di alterazione del voto: nella sezione n. 1 le quattro schede mancanti rispetto al dato di consegna non erano autenticate e la scheda autenticata non conteggiata tra quelle avanzate era quella del seggio speciale, spiegata dagli atti; nella sezione n. 2 l’omissione riguardava 44 schede non autenticate, senza anomalia nel rapporto fra schede autenticate, utilizzate e non utilizzate. La censura sui 16 voti nulli della sezione n. 2 è stata respinta perché il verbale descriveva il totale delle schede nulle e la loro riferibilità ai candidati, senza duplicazione né incidenza sui voti validi; è stata comunque ritenuta priva di prova di resistenza, dato che anche l’ipotetica attribuzione al ricorrente di tutti i 16 voti non avrebbe mutato il risultato. La contestazione dell’esubero di due schede nella sezione n. 9 è stata respinta: erano state autenticate due schede aggiuntive per il Presidente e una scrutatrice, iscritti in altra sezione, e il numero complessivo delle schede autenticate era quindi 642, coerente con 422 votanti e 220 schede inutilizzate. Per la sezione n. 11, le dichiarazioni sostitutive non superavano la fede privilegiata del verbale pubblico, non impugnato con querela di falso; la corrispondenza delle schede autenticate, utilizzate e non utilizzate e l’integrità dei sigilli escludevano l’asserita mancanza e la "scheda ballerina". La rettifica riguardava schede non autenticate ed era irrilevante. La censura sulla sezione n. 6 è stata dichiarata generica e comunque infondata: non vi era prova che fossero state consegnate 1.000 schede anziché 996 e le 933 autenticate corrispondevano esattamente alle 617 utilizzate e alle 316 non utilizzate. La verificazione è stata negata perché esplorativa: non erano stati allegati elementi indiziari concreti che collegassero le discrasie numeriche a un’effettiva alterazione del voto, e l’istruttoria non può essere usata per ricercare la prova di una congettura o ampliare il thema decidendum. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per complessivi 6.000 euro, oltre accessori: 2.000 euro al Comune e 2.000 euro a ciascuno dei due gruppi di controinteressati; spese compensate per il resto.
Norme richiamate
art. 130, comma 5, c.p.a.
Invero, già sul piano testuale, il termine di cui all’art. 130, comma 5, c.p.a. non è qualificato dalla legge come perentorio, né alla sua inosservanza è ricollegata alcuna sanzione processuale.
Il termine per la costituzione e per le controdeduzioni previsto dalla disposizione non è perentorio, in assenza di un’espressa qualificazione legislativa e di una sanzione processuale; la sua inosservanza non preclude le successive memorie difensive consentite dall’art. 73 c.p.a.
art. 39 c.p.a.
Trova pertanto applicazione, in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., la regola generale dell’art. 152, comma 2, c.p.c., secondo la quale i termini processuali sono ordinatori salvo che la legge li dichiari espressamente perentori.
Il rinvio esterno consente di applicare al processo amministrativo la regola generale della natura ordinatoria dei termini processuali, salvo espressa previsione legislativa di perentorietà.
art. 152, comma 2, c.p.c.
Trova pertanto applicazione, in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., la regola generale dell’art. 152, comma 2, c.p.c., secondo la quale i termini processuali sono ordinatori salvo che la legge li dichiari espressamente perentori.
I termini processuali sono ordinatori, salvo che la legge ne dichiari espressamente la perentorietà.
art. 73 c.p.a.
L’art. 130 c.p.a., inoltre, non esclude l’applicazione al rito elettorale dell’art. 73 c.p.a. in tema di memorie e repliche, con la dimidiazione dei termini prevista dal comma 10 della medesima disposizione.
Nel rito elettorale sono ammesse le memorie e le repliche disciplinate dall’art. 73 c.p.a., con i termini dimidiati, purché siano rispettati i relativi termini e non venga ampliato il thema decidendum.
art. 130 c.p.a.
Il ricorrente conserva, pertanto, la qualità di elettore prevista dall'art. 130 c.p.a. e, con essa, la legittimazione all'azione popolare in materia elettorale, che consente di proporre tutte le domande articolate nel ricorso, ivi compresa quella di correzione del risultato, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione.
La qualità di cittadino elettore legittima all’azione popolare elettorale e consente di chiedere anche la correzione del risultato, purché permanga il diritto elettorale.
art. 2, ultimo comma, d.P.R. 223/1967
Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. n. 223/1967 “Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato”.
La perdita del diritto elettorale consegue alla sentenza penale soltanto quando questa sia divenuta irrevocabile; una condanna non definitiva non fa venir meno la legittimazione del cittadino elettore.
art. 11, commi 1, lettera a), e 4, d.lgs. 235/2012
Tale misura consegue a una condanna non definitiva ed è temporanea, in quanto destinata a cessare nei termini di cui al comma 4. Essa ha natura cautelare e non sanzionatoria (cfr. Corte cost., n. 236 del 2015 e n. 276/2016). Si limita perciò a paralizzare l’esercizio delle funzioni, senza incidere sulla titolarità della carica né, a maggior ragione, sulla capacità elettorale dell’interessato.
La sospensione dalla carica conseguente a una condanna non definitiva ha natura cautelare e temporanea: impedisce l’esercizio delle funzioni, ma non incide sulla titolarità della carica né sulla capacità elettorale.
art. 130, comma 1, lettera a), c.p.a.
Nella specie la proclamazione degli eletti è intervenuta il 26 maggio 2026, mentre l’intervento risulta notificato solo in data 21 luglio 2026, quando il termine era ampiamente decorso e, dunque, neppure riqualificando l'atto di intervento come ricorso autonomo, l'interveniente potrebbe conseguire un risultato processuale che gli era ormai precluso.
Il ricorso elettorale deve essere proposto entro trenta giorni dalla proclamazione; il soggetto autonomamente legittimato non può eludere la decadenza proponendo tardivamente un intervento ad adiuvandum, neppure se questo venga riqualificato come ricorso autonomo.
art. 28, comma 2, c.p.a.
Nel processo amministrativo l'intervento previsto dall'art. 28, comma 2, c.p.a. ha natura di intervento adesivo-dipendente, per cui tale istituto processuale può determinare solo un ampliamento soggettivo della controversia.
L’intervento adesivo-dipendente amplia soltanto il novero dei soggetti del giudizio: l’interveniente può sostenere le ragioni della parte adiuvata, ma non introdurre autonomamente domande, fatti o prove né dare impulso al giudizio.
art. 40 d.P.R. 570/1960
Invero, come si evince dagli atti depositati (cfr. pag. 17 del verbale delle operazioni di voto), nella Sezione n. 9 hanno regolarmente votato, come previsto dall’art. 40 del d.P.R. n. 570/1960, anche il Presidente e una scrutatrice della medesima sezione, benché iscritti nelle liste della Sezione n. 8.
La disposizione consentiva al Presidente e alla scrutatrice di votare nella sezione in cui svolgevano le funzioni, benché iscritti nelle liste di un’altra sezione; le relative schede aggiuntive spiegano il numero di votanti contestato.
art. 2700 c.c.
Del resto, la circostanza che le schede consegnate non risultino corrispondenti al numero indicato nel verbale di consegna della Prefettura costituisce un’evenienza del tutto possibile, come confermato dalla necessità che il Presidente di ciascuna sezione sia tenuto a riportare a verbale il numero esatto delle schede riscontrato all’esito della doverosa operazione di riconteggio da parte del seggio e a confermare ovvero a precisare l’esatto numero nel verbale sezionale, atto pubblico che fa fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., rispetto al quale il dato riportato nel verbale di consegna della Prefettura è dunque recessivo.
Il verbale sezionale, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso sui fatti attestati dal pubblico ufficiale; il numero delle schede effettivamente riscontrato e verbalizzato dal seggio prevale sul dato riportato nel verbale di consegna della Prefettura.
art. 66 c.p.a.
Come noto, nel contenzioso elettorale la verificazione serve soltanto a completare la conoscenza di fatti non desumibili dagli atti ma non può ampliare la materia del contendere, che resta delimitata dai motivi di ricorso, e deve, quindi, essere circoscritta alle schede specificamente contestate.
Nel contenzioso elettorale la verificazione può chiarire fatti non desumibili dagli atti e deve restare entro i motivi e le schede specificamente contestate; non può servire a svolgere un’indagine esplorativa o a cercare la prova di vizi soltanto ipotizzati.
art. 130, comma 9, c.p.a.
Il ricorrente conserva, pertanto, la qualità di elettore prevista dall'art. 130 c.p.a. e, con essa, la legittimazione all'azione popolare in materia elettorale, che consente di proporre tutte le domande articolate nel ricorso, ivi compresa quella di correzione del risultato, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione.
Nell’azione popolare elettorale è proponibile la domanda di correzione del risultato; il suo accoglimento presuppone, nel merito, contestazioni idonee a dimostrare l’alterazione rilevante delle operazioni elettorali.
art. 130, comma 8, c.p.a.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata per gli adempimenti e le comunicazioni conseguenti alla decisione nel rito elettorale.
Massime di principio
- Nel rito elettorale, il termine di quindici giorni previsto dall’art. 130, comma 5, c.p.a. non è perentorio se la legge non lo qualifica espressamente come tale né collega alla sua inosservanza una decadenza. La parte che si sia costituita tempestivamente può quindi svolgere le difese con le successive memorie e repliche previste dall’art. 73 c.p.a., nei termini applicabili al rito, purché non ampli il thema decidendum e sia garantito il contraddittorio.
- Una condanna penale non irrevocabile non determina la perdita del diritto elettorale e non priva il cittadino della legittimazione all’azione popolare elettorale. La sospensione temporanea dalla carica conseguente alla condanna non definitiva, avendo natura cautelare, paralizza l’esercizio delle funzioni ma non incide sulla titolarità della carica o sulla capacità elettorale.
- L’intervento ad adiuvandum è adesivo-dipendente e non può essere utilizzato da chi, essendo autonomamente legittimato a impugnare l’atto lesivo, avrebbe dovuto proporre ricorso principale entro il termine di decadenza. La tardività non può essere superata riqualificando l’intervento come ricorso autonomo.
- Le difformità formali nei verbali elettorali o nei conteggi delle schede non giustificano l’annullamento delle operazioni quando non siano accompagnate da elementi concreti che dimostrino un’interferenza sulla libera espressione del voto o sulla genuinità del risultato. In particolare, l’ipotesi della cosiddetta scheda ballerina richiede un quadro indiziario plausibile di fuoriuscita e successivo impiego illecito di schede autenticate; la sola discrasia numerica, soprattutto se riferita a schede non autenticate o spiegata dagli atti, non è sufficiente.
- La verificazione nel contenzioso elettorale non può essere utilizzata per ricercare la prova di una congettura. Deve essere circoscritta ai fatti e alle schede specificamente contestati e presuppone almeno un principio di prova plausibile; la specificità formale dell’indicazione di sezioni, pagine o dati non basta se mancano elementi indiziari che colleghino le anomalie dedotte a una concreta alterazione del voto.
- Il verbale sezionale, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso sui fatti attestati dal pubblico ufficiale. Una contestazione basata su dichiarazioni sostitutive generiche non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria; inoltre, il dato delle schede effettivamente riscontrato e verbalizzato dal seggio può prevalere sul numero indicato nel verbale di consegna.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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