Sentenza n. 4516/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate PE/32351, rilasciata dal Comune di Milano in data 24 gennaio 2025 a MITU s.r.l. e conosciuta dalla ricorrente in data 17 luglio 2025 nell'ambito del giudizio n.r. 21026/2025, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, di cui è parte il Condominio Archinto 9; in parte qua, del "Regolamento per la disciplina delle zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2024, n. 32 e, in particolare, dell'art. 2 dell'allegato 1 al Regolamento, nella parte in cui si riferisce ai "metri pedonali" quale unità di calcolo della distanza; in parte qua, della determina dirigenziale del 14 agosto 2024, n. 709, recante le disposizioni attuative del Regolamento e, in particolare delle disposizioni contenute nell'allegato 3 ("Indicazioni tecnico-funzionali di attuazione del regolamento per la disciplina delle zone tutelate-nota esplicativa per la valutazione dei criteri qualitativi e per la compilazione del modulo di autovalutazione") inerenti ai criteri di calcolo della distanza "pedonale"; di ogni ulteriore provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione del 24 gennaio 2025 all'apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in una zona tutelata, nonché disposizioni del regolamento comunale e della determina attuativa sui criteri di calcolo delle distanze e sull'attribuzione dei punteggi qualitativi
Esito
Favorevole al resistente (Comune e esercente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Una residente ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano il 24 gennaio 2025 a una società per aprire un pubblico esercizio al piano terra del complesso immobiliare in cui si trova la sua abitazione, oltre alle pertinenti disposizioni del regolamento comunale approvato il 6 maggio 2024 e della determina dirigenziale del 14 agosto 2024. Con il primo motivo ha contestato il criterio della distanza pedonale più breve calcolata rispettando le norme del Codice della strada, incluso l'obbligo di utilizzare gli attraversamenti pedonali: a suo avviso, il criterio era irragionevole perché poteva escludere dal conteggio esercizi situati a breve distanza in linea d'aria e aveva condotto a non considerare due locali, sicché sarebbe stata superata la soglia di sette attività rilevante per l'indicatore 1. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria per l'omessa considerazione, nell'istanza dell'esercente, di un altro locale. Con il secondo motivo ha contestato l'attribuzione del punteggio massimo per l'indicatore 7, sostenendo che gli impegni relativi alle prestazioni aggiuntive non erano contenuti in una specifica autodichiarazione firmata digitalmente. Con il terzo motivo ha affermato che l'impegno a realizzare un bagno aggiuntivo non poteva essere valorizzato perché il bagno sarebbe stato difficilmente accessibile alla clientela e la sua realizzazione richiedeva una variante al progetto edilizio originario, quindi non era certa. Le parti resistenti hanno sollevato eccezioni di rito, non esaminate dal TAR, che ha ritenuto sufficiente decidere il merito.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Quanto al primo, ha ritenuto ragionevole misurare la distanza per l'indicatore 1 secondo il percorso pedonale più breve conforme al Codice della strada: l'indicatore mira a favorire una distribuzione congrua degli esercizi e la relativa concentrazione va valutata anche in relazione alle possibilità regolari di accesso della clientela; l'amministrazione non può fondare il calcolo sulla violazione delle norme stradali. Ha precisato che l'indicatore 1 persegue una finalità distinta dall'indicatore 3, riferito alla tutela della quiete presso specifici luoghi sensibili. Inoltre, applicando il criterio ritenuto corretto, entro i sessanta metri risultavano cinque locali; anche aggiungendone uno, non si sarebbe raggiunta la soglia di sette, sicché era irrilevante verificare l'omissione denunciata e la collocazione del locale ulteriore. Ha respinto anche il secondo motivo: benché il modulo contenente gli impegni non fosse autonomamente firmato, era stato allegato alla comunicazione integrativa del 17 gennaio 2025, sottoscritta dalla richiedente dopo il preavviso di rigetto dell'8 gennaio 2025; gli impegni del modulo erano quindi riconducibili alla sottoscrittrice e la prescrizione risultava sostanzialmente rispettata. Ha respinto il terzo motivo: per l'indicatore 7 è decisivo l'impegno ad eseguire le prestazioni aggiuntive, non la loro inclusione nella pratica edilizia originaria; resta salva la possibilità di negare il punteggio per impegni evidentemente impossibili o di revocare l'autorizzazione se gli impegni non siano rispettati. La dedotta difficoltà di accesso al bagno, genericamente ricondotta alla collocazione nel seminterrato e non dimostrata, non è stata ritenuta sufficiente. Le eccezioni di rito sono state assorbite dalla decisione di merito. Spese compensate per la particolarità della situazione di fatto e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 190 d.lgs. 285/1992
L’amministrazione deve perciò tener conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendo la medesima basarsi sulla trasgressione, da parte del pedone, delle norme del codice della strada per abbreviare il percorso.
Nel calcolo della distanza pedonale rilevante per l'indicatore di concentrazione degli esercizi, l'amministrazione deve considerare percorsi che rispettino le regole stradali sull'attraversamento; non può assumere come percorso utile quello abbreviato mediante una condotta vietata al pedone.
Massime di principio
- Quando un regolamento comunale attribuisce un punteggio in base alla concentrazione di attività entro una determinata distanza pedonale, è legittimo calcolare la distanza secondo il percorso pedonale più breve conforme alle norme del Codice della strada. L'amministrazione non può basare il calcolo su attraversamenti irregolari della carreggiata.
- Se gli atti comunali richiedono che gli impegni per prestazioni aggiuntive siano sottoscritti e allegati all'istanza, la sottoscrizione di una comunicazione integrativa che incorpora o accompagna il modulo recante tali impegni può consentire di ricondurre le dichiarazioni al sottoscrittore e soddisfare sostanzialmente la prescrizione, anche se il modulo non è firmato separatamente.
- Ai fini dell'attribuzione di un punteggio per prestazioni aggiuntive, quando la disciplina applicabile valorizza l'impegno del richiedente, non è necessario che la prestazione sia già inclusa nel progetto originario: rileva l'assunzione valida dell'impegno, salva la possibilità di negare il punteggio per prestazioni evidentemente impossibili o di revocare l'autorizzazione in caso di inadempimento.
- Una censura di difetto di istruttoria relativa all'omessa considerazione di un'attività è priva di rilevanza quando, anche computando l'attività contestata, non si raggiunge la soglia numerica che inciderebbe sull'attribuzione del punteggio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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