Sentenza n. 2678/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso del 2 dicembre 2025 relativa ai documenti posti a fondamento della richiesta di pagamento di somme per prestazioni sanitarie fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito
Esito
Favorevole al ricorrente (utente sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo aver ricevuto il 31 ottobre 2025 una richiesta dell’ASP di pagamento di somme per prestazioni sanitarie che sarebbero state fruite indebitamente in esenzione per reddito, ha chiesto il 2 dicembre 2025 copia dell’autocertificazione richiamata nella richiesta, l’elenco delle prestazioni con le relative date, il prospetto contabile delle quote dovute e ogni altro documento utilizzato o connesso al procedimento. Ha dedotto il silenzio dell’ASP e la necessità della documentazione per tutelare i propri interessi anche in giudizio, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR riconosce l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente, poiché la documentazione richiesta è collegata alla pretesa di pagamento dell’ASP e può essere utile alla tutela dei suoi interessi. L’accesso non richiede che i documenti siano necessariamente strumentali a una specifica azione giudiziaria; quando è richiesto in vista di un giudizio, non spetta al giudice dell’accesso valutare la fondatezza o l’ammissibilità della futura domanda né la rilevanza dei singoli documenti, valutazioni riservate al giudice del merito. Ritenuto provato, anche in ragione della mancata costituzione e del silenzio dell’ASP, che non vi fosse stata integrale ostensione, il Collegio ordina all’azienda di consentire l’esame e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’ASP è condannata a rifondere le spese, liquidate in € 500,00 oltre spese generali del 15%, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
L’art. 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede, per l’esercizio del diritto di accesso, che il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La legittimazione all’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti, ma la situazione tutelata non deve necessariamente coincidere con una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Si ordina pertanto all’ASP intimata di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti con l’istanza di cui si tratta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nel giudizio sull’accesso il giudice può ordinare all’amministrazione l’ostensione dei documenti, stabilendo il termine per adempiere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diritto di accesso è riconosciuto a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti; la situazione giuridicamente tutelata rilevante ai fini dell’accesso è autonoma e più ampia rispetto a quella necessaria per impugnare un provvedimento.
- La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio: è sufficiente che la disponibilità dei documenti sia utile alla cura di un interesse giuridicamente rilevante e non occorre che l’accesso sia necessariamente finalizzato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio.
- Quando l’accesso è richiesto in vista di un giudizio, il giudice dell’accesso non valuta la fondatezza o l’ammissibilità della futura domanda né la rilevanza dei singoli documenti rispetto ad essa; tali valutazioni spettano al giudice chiamato a decidere quella controversia.
- In mancanza di costituzione e di contestazioni dell’amministrazione, può ritenersi provato il fatto allegato dalla parte ricorrente relativo alla mancata integrale ostensione dei documenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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