Cassazione Penale, Sentenza n. 41737/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione dei reati in quanto è intervenuta remissione di querela rituale, accettata dai querelati, rilevata in pendenza del ricorso per cassazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; non sono emersi elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. La Corte ha altresì posto a carico dei querelati le spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per furto in concorso (entrambi) e per il solo Matijevic del reato di cui all'art. 393 cod. pen. (vizi di motivazione nella ritenuta partecipazione di Anita, e richiesta di riclassificazione della condotta di Matijevic ai sensi dell'art. 393 cod. pen., oltre a censure sul trattamento sanzionatorio). Successivamente la difesa ha prodotto un verbale di remissione di querela sottoscritto e accettato, chiedendo la declaratoria di estinzione dei reati per difetto della condizione di procedibilità.
Norme richiamate
La remissione di querela, ritualmente intervenuta e accettata, estingue il reato procedibile a querela e determina l'obbligo per il giudice di dichiarare l'estinzione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che, in mancanza di elementi che giustifichino un proscioglimento, l'effetto della remissione è l'estinzione del reato e non un proscioglimento ai sensi di questo articolo.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Principio di legittimità secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Norma evocata dalla difesa per chiedere la riclassificazione della condotta di Matijevic (argomentazione difensiva), ma la Corte ha deciso per l'estinzione dei reati sulla base della remissione di querela senza entrare nel merito della riclassificazione.
Massime di principio
- La remissione di querela, se formale e accettata dai querelati, estingue il reato procedibile a querela anche se intervenuta in pendenza del ricorso in Cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione.
- La remissione di querela prevale su altre questioni processuali incidentali (es. cause di inammissibilità) e comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio quando il reato è estinto.
- Perché l'effetto estintivo si produca è necessaria la ritualità della remissione: forma e accettazione da parte dei querelati devono risultare da atto valido (verbale sottoscritto, ecc.).
- L'estinzione per remissione di querela riguarda soltanto i reati procedibili a querela; per reati d'ufficio la remissione non produce gli stessi effetti.
- La remissione non equivale automaticamente a un proscioglimento sul merito: il giudice può dichiarare l'estinzione del reato senza valutare le censure sostanziali sollevate dai ricorrenti se l'elemento procedurale (remissione) è intervenuto e valido.
- Anche se l'imputato invoca riclassificazioni o vizi di motivazione, l'intervenuta estinzione per remissione di querela rende irrilevanti tali censure ai fini della decisione di legittimità.
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