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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per il 2003, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti non deducibili, non inerenti o documentati da fatture per operazioni inesistenti. In appello la CTR aveva negato la deducibilità di costi per l’acquisto di autoveicoli, pari a 4.393.433 euro, e la detrazione di IVA per 878.688,60 euro, osservando che, a fronte degli elementi di sospetto dell’Ufficio, la società aveva prodotto essenzialmente le fatture senza ulteriori prove dell’effettività delle operazioni. In Cassazione la società ha formulato cinque censure: omessa o insufficiente valutazione della documentazione prodotta; contraddittorietà della motivazione tra inesistenza delle operazioni e non inerenza; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR mutato la ragione dell’indeducibilità; violazione delle norme IVA sulla detrazione; omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi relativi alle operazioni contestate come inesistenti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quinto motivo: la CTR non aveva esaminato la domanda, ritualmente proposta e ribadita in appello, relativa alla deducibilità dei costi riferiti alle operazioni ritenute inesistenti, incorrendo in omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. Ha quindi dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per le spese. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sulla questione omessa, con adeguata motivazione, valutando anche la normativa sopravvenuta e la sua possibile applicazione retroattiva favorevole, nonché decidere sugli altri motivi se riproposti. La Cassazione non ha dunque stabilito definitivamente se i costi siano deducibili o l’IVA detraibile.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La CTR, in vero, come dedotto dalla contribuente e come desumesi dagli atti in esame, non ha esaminato e deciso le doglianze formulate dalla società in relazione alla chiesta deducibilità dei costi riferiti alle operazioni presunte inesistenti e di che trattasi, pur essendo state le stesse dedotte con il ricorso di primo grado, conclusosi con esito favorevole per la società, nonchè, a seguito dell'appello dell'Agenzia, espressamente ribadite in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado.

    Viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato l’omesso esame di una domanda o eccezione specifica, rilevante per la decisione e ritualmente mantenuta nel giudizio. Il vizio va denunciato in Cassazione come error in procedendo.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza risulta fondata, avuto riguardo al condiviso orientamento giurisprudenziale formatosi alla stregua di pregresse pronunce, nelle quali si è affermato, che costituisce una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 375/05, n. 12721/04, n. 9159/02), l'omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti della definizione del giudizio, il quale va fatto valere, come nel caso avvenuto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

    L’omessa pronuncia su una questione rilevante integra un vizio processuale denunciabile con il ricorso per Cassazione ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.

  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, nel testo modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 8, comma 3

    In tema di imposte sui redditi, la disposizione di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1 (convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44), opera quale ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, ai sensi del medesimo art. 8, comma 3; ne consegue che ai soggetti già coinvolti nelle frodi carosello non è più contestabile la deducibilità dei costi poichè i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente al fine di commettere il reato ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti.

    La disciplina sopravvenuta è applicabile retroattivamente in senso favorevole. In particolare, i costi per beni acquistati nell’ambito di frodi carosello non sono per ciò solo indeducibili se i beni non sono stati impiegati direttamente per commettere il reato, ma risultano destinati alla commercializzazione o vendita, salva prova contraria; nel caso concreto la verifica è rimessa al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice deve decidere tutte le domande e le eccezioni specifiche, rilevanti e ritualmente riproposte: se ne omette una, la sentenza è affetta da nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., anche se ha deciso altre questioni collegate.
  • Quando la Cassazione accoglie una censura di omessa pronuncia e dichiara assorbiti gli altri motivi, non decide nel merito le questioni assorbite: queste restano da esaminare nel giudizio di rinvio, se riproposte.
  • Per le contestazioni di operazioni inesistenti e frodi carosello, la deducibilità dei costi va valutata anche alla luce della disciplina sopravvenuta favorevole e della destinazione concreta dei beni; non si può ricavare da questa sentenza un accertamento definitivo della deducibilità nel caso specifico.
  • Una sentenza di cassazione con rinvio che accoglie il ricorso per un vizio processuale attribuisce al ricorrente un successo sul piano processuale, ma non equivale necessariamente al riconoscimento definitivo della pretesa sostanziale.

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