Cassazione Civile, Ordinanza n. 34900/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione per rilascio conseguente alla risoluzione giudiziale di un contratto di affitto di ramo d’azienda relativo a terreni di cava. La parte ricorrente aveva intimato a una società il rilascio di alcuni mappali, ritenuti in tutto o in parte di proprietà della comunione ereditaria dei figli del dante causa; nel corso del procedimento esecutivo il consulente tecnico avrebbe individuato terreni di diversa titolarità, alcuni di proprietà esclusiva della società e altri in comproprietà tra la società e la comunione ereditaria. Dopo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per i terreni riconosciuti di proprietà della società, il giudice dell’esecuzione aveva escluso la rilascibilità dei terreni in comproprietà e aveva dichiarato la nullità del precetto; la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione si deducevano tre censure: 1) motivazione apparente/perplessa/incomprensibile, perché i giudici di merito avrebbero escluso il rilascio anche di terreni pacificamente di proprietà esclusiva della comunione ereditaria, assumendo erroneamente che l’occupante fosse comproprietario; 2) violazione delle norme sulla comunione e sull’esecuzione per rilascio, per aver negato la possibilità di ottenere il rilascio della quota indivisa spettante agli eredi in presenza di comproprietà pro indiviso; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto di interesse ad agire della società resistente, rispetto a terreni non di sua proprietà. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorso era privo della necessaria autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non trascriveva né indicava adeguatamente gli atti rilevanti (precetto, ricorso introduttivo dell’opposizione, citazione ex art. 616 c.p.c.), rendendo incomprensibile l’oggetto del giudizio e impedendo il controllo delle censure; ha inoltre respinto l’eccezione sulla procura, ritenendola validamente conferita.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha prima escluso il difetto di procura, affermando che la specialità non richiede contestualità materiale rispetto alla redazione del ricorso, ma solo che la procura sia congiunta al ricorso e conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso. Ha poi dichiarato l’inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza: il ricorso non riportava, neppure in sintesi, il contenuto degli atti processuali decisivi e non consentiva di comprendere l’oggetto della lite, che riguardava una opposizione esecutiva in materia di rilascio. Le memorie successive non potevano supplire a tale carenza, perché i requisiti di ammissibilità devono essere presenti nel ricorso. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese in favore delle parti controricorrenti e la dichiarazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La procura speciale può essere validamente conferita anche non contestualmente alla redazione del ricorso, purché sia congiunta al ricorso e temporalmente collocata dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e prima della notificazione del ricorso.
La specialità della procura per il ricorso per cassazione non richiede la contestualità materiale con l’atto, ma la sua riferibilità e collocazione temporale corretta rispetto alla sentenza impugnata e alla notificazione del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la trascrizione essenziale o comunque l’indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti; in mancanza, se il giudizio non è comprensibile e non è possibile il controllo delle censure, il ricorso è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente, ma la Corte non esamina nel merito le censure perché il ricorso è carente di autosufficienza.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza di omessa pronuncia/ultrapetizione, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata, ma la Corte non affronta il merito della censura per difetto di autosufficienza.
Richiamato dalla ricorrente in tema di uso della cosa comune e rilascio di beni in comproprietà, ma senza scrutinio di merito per l’inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di disposizione della quota e tutela del comproprietario, ma senza decisione nel merito.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla comunione, senza esame di merito.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto dell’esecuzione per rilascio, senza scrutinio di merito.
È la norma che disciplina la fase di merito dell’opposizione all’esecuzione; la Corte rileva che il ricorso non ne descrive il contenuto né gli atti introduttivi, impedendo di comprendere il perimetro della lite.
Menzionato nel fatto processuale quale riferimento all’esecuzione e alle posizioni dei terzi, ma non è oggetto di specifica interpretazione decisoria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, soprattutto quando si deducono errores in procedendo, è indispensabile l’adempimento del requisito di autosufficienza: gli atti e i documenti rilevanti devono essere indicati o trascritti in modo essenziale, così da consentire alla Corte di comprendere l’oggetto della controversia e verificare le censure.
- La mancanza, nel ricorso, dell’esposizione sintetica degli atti processuali decisivi e del loro contenuto determina l’inammissibilità, non essendo sufficiente il rinvio a motivi d’appello o l’integrazione successiva con memoria.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione non richiede la contestualità materiale con la redazione dell’atto, ma deve essere congiunta al ricorso e conferita in un momento compatibile con la sequenza procedurale, cioè dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso.
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