Cassazione Civile, Ordinanza n. 04891/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato, tramite procuratore speciale, atto di rinunzia al ricorso, rappresentando l’intervenuta cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia e risulta avere adottato un provvedimento di sgravio. La controversia, per quanto emerge dal testo, aveva quindi perso oggetto prima della decisione sul merito dei motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che ciò comportava la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, in ragione dell’intervenuta accettazione. La Corte ha poi precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate all’udienza di discussione mediante memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, poiché la norma ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e si riferisce a ipotesi diverse
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio quando il processo abbia perso oggetto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa statuizione fondata sulla disciplina processuale applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, poiché tale previsione opera solo nei casi espressamente considerati dalla norma e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
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