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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30141/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un episodio consistito nell'aver puntato una pistola alla tempia della persona offesa e nell'aver esploso un colpo verso terra. Il ricorso contestava, in particolare, il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, sostenendo che la condotta sarebbe stata determinata da un atteggiamento provocatorio/persecutorio della persona offesa e non da un movente futile. Veniva inoltre censurato il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche, ritenuto erroneo o comunque insufficientemente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sul riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, poiché l'azione era stata ricollegata a uno stimolo del tutto sproporzionato rispetto alla gravità del fatto, e ha giudicato infondata anche la censura sul bilanciamento delle circostanze, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione adeguata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro per il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, valorizzando gli elementi significativi della gravità del fatto e della personalità dell'agente.

  • art. 62 c.p.

    La decisione presuppone il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, intesa come movente banalmente sproporzionato rispetto al reato commesso.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste quando la spinta a delinquere derivi da uno stimolo esterno banale, tenue o sproporzionato rispetto alla gravità del reato, tale da apparire, secondo l'id quod plerumque accidit, mero pretesto per lo sfogo dell'impulso criminoso.
  • Ai fini del riconoscimento dei futili motivi non esclude l'aggravante la prospettazione difensiva di una provocazione o di una tensione relazionale, se il giudice di merito accerta che il fatto è invece espressione di indole violenta o di istinto criminale e non di una reale esigenza di tutela della propria tranquillità.
  • Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è espressione tipica di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di illogicità manifesta o di motivazione meramente apparente.
  • La motivazione sul bilanciamento è sufficiente quando il giudice dia conto degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. e spieghi, anche sinteticamente, perché ritenga prevalenti o equivalenti le circostanze di segno opposto.
  • In caso di ricorso inammissibile per ragioni non scusabili, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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