Cassazione Penale, Sentenza n. 51163/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari confermante la condanna pronunciata con rito abbreviato: il ricorrente deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo a due capi principali. 1) Ricettazione (art. 648 c.p.): si censurava la valutazione dell'elemento soggettivo, sostenendo che non era provata la consapevolezza della provenienza furtiva della pistola Beretta, considerato che la matricola risultava integra. L'appellante contestava l'assunzione della prova del dolo sulla base della sola omissione di spiegazioni. 2) Minacce: si contestava la ricostruzione dei fatti riferita alle dichiarazioni dell'inserviente Dario Ballone, il quale non avrebbe affermato che l'imputato gli aveva puntato la pistola; si sosteneva che la Corte aveva travisato le sue dichiarazioni.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proponessero in realtà una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, mentre la motivazione della Corte territoriale risultava congrua e non manifestamente illogica. Quanto alla ricettazione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui chi è trovato in disponibilità di refurtiva e non fornisce una spiegazione attendibile sull'origine è destinatario della presunzione di responsabilità; il ricorrente si era avvalso in parte della facoltà di non rispondere e non aveva giustificato l'origine dell'arma. Quanto alle minacce, è stato richiamato il principio per cui, nell'aggravante dell'arma, è sufficiente che l'arma sia portata in modo tale da intimidire; la testimonianza dell'inserviente descriveva il gesto di riaffacciarsi impugnando la pistola e mimando il caricamento, atto che aveva cagionato paura. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata. La sentenza di merito prevedeva pena definitiva (alla quale il ricorrente era stato condannato): anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, euro 3.200 di multa, confisca e distruzione di quanto in sequestro. In Cassazione il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La ricettazione si configura anche quando chi è trovato in possesso di refurtiva non fornisce una spiegazione attendibile dell'origine; la mancata indicazione dell'origine, ove non seguita da una giustificazione credibile, può consentire di desumere l'elemento soggettivo del reato.
art. 612, comma 1 e 3 cod. pen.
Richiamato in relazione ai reati contestati (minacce e relative aggravanti), la valutazione delle modalità dell'offesa e della intimidazione mediante arma rileva per la configurazione dell'aggravante.
Norma citata per il reato di danneggiamento; la Corte ha ritenuto che gli arredi di una stanza d'albergo siano esposti alla pubblica fede durante l'occupazione e quindi tutelati come beni altrui.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e travisamento della prova). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto.
Richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero; menzionata come strumento procedurale utilizzato nell'udienza.
Massime di principio
- In caso di ritrovamento in possesso di un'arma risultata provento di furto, l'omessa e non plausibile spiegazione dell'origine del bene può essere valutata dal giudice come elemento indiziario dell'elemento soggettivo richiesto per la ricettazione; spetta all'imputato fornire una spiegazione attendibile per contrastare tale presunzione.
- Per la sussistenza dell'aggravante dell'arma nelle minacce non è necessario che l'arma sia effettivamente puntata o sparata: è sufficiente che essa venga mostrata o portata in modo da poter intimidire e far ragionevolmente temere il suo impiego.
- La Corte di cassazione, in presenza di doppia conforme (condanna in primo e secondo grado), esercita un sindacato limitato sulle valutazioni di fatto; il vizio di travisamento deve incidere sull'intero ragionamento probatorio per essere efficace e giustificare la cassazione.
- Le censure dirette esclusivamente a proporre una diversa lettura alternativa degli stessi elementi probatori costituiscono, di regola, questioni di merito inammissibili in sede di legittimità; occorre dimostrare un errore logico-manifestamente evidente nella motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51079/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51081/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51082/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51083/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51088/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51092/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →