Sentenza del 17/07/2023 n. 20559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Oreal chiedeva il rimborso IVA per riduzioni di corrispettivo derivanti da buoni sconto/buoni rimborso concessi ai consumatori finali in occasione di promozioni. L'Agenzia aveva negato il rimborso. Le questioni giuridiche riguardavano: l'applicabilità dell'art. 11 della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) alle riduzioni di corrispettivo causate dall'utilizzo di buoni da parte del cliente finale; la necessità o meno dell'emissione delle note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972 per ottenere il rimborso; e la decorrenza del termine per proporre l'istanza di rimborso, con riferimento al termine di cui al D.Lgs. 546/1992, art. 21.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che la CTR, in sede di rinvio, aveva correttamente applicato i principi della sentenza di rinvio: il diritto al rimborso poteva essere riconosciuto se sussisteva un nesso univoco tra lo sconto/rimborso al consumatore e l'operazione originaria tra produttore e rivenditore, la variazione doveva essere imputata in modo proporzionale a base imponibile e imposta e doveva essere verificata la tempestività rispetto al criterio indicato dalla Corte. La Corte ha inoltre affermato che l'emissione della nota di variazione ex art. 26 DPR 633/1972 non è obbligatoria per ottenere il rimborso dell'IVA: il contribuente può scegliere la procedura di variazione ovvero l'azione generale di rimborso. Essendo l'istanza di rimborso stata presentata il 21 gennaio 2000, la CTR ha correttamente ritenuto tempestivi i crediti maturati a partire dal 21 gennaio 1998 (importo complessivo Euro 208.320,86). Le risultanze di fatto sulla riferibilità e sulla proporzionalità non sono sindacabili in questa sede. Spese di giudizio a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Direttiva 77/388/CEE (art. 11, Sesta direttiva)
La norma comunitaria consente la riduzione della base imponibile in caso di riduzioni di corrispettivo riconducibili all'operazione originaria; la normativa interna che impedisse analogo trattamento è incompatibile con tale direttiva.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 26 - note di variazione)
Le note di variazione sono uno strumento procedurale per rettificare imponibile e imposta ma non sono obbligatorie per ottenere il ristoro dell'IVA; il contribuente può alternativamente esercitare l'azione generale di rimborso quando l'emissione della nota sia preclusa (es. per decorso termini).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 21)
Si applica il termine decadenziale previsto dall'art. 21 quale termine per proporre l'istanza di rimborso in sede amministrativa/giurisdizionale; nel caso di specie la CTR ha ritenuto l'istanza tempestiva per i crediti maturati nei due anni anteriori alla presentazione.
Massime di principio
- Le riduzioni di corrispettivo originate dall'utilizzo di buoni sconto o buoni rimborso da parte del consumatore finale possono ridurre la base imponibile del fornitore a condizione che lo sconto sia univocamente ricollegabile all'operazione originaria tra fornitore e rivenditore.
- L'emissione delle note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972 è procedura idonea ma non obbligatoria; il contribuente può scegliere tra la rettifica tramite nota di variazione e l'azione generale di rimborso quando la prima non sia praticabile per limiti procedurali o temporali.
- Per ottenere il rimborso è necessario dimostrare: a) il nesso univoco tra sconto/rimborso al consumatore e l'operazione originaria; b) l'imputazione proporzionale della variazione a base imponibile e imposta; c) la tempestività della richiesta rispetto al termine applicabile (art. 21 D.Lgs. 546/1992 nel caso di azione generale).
- Le valutazioni di fatto (esistenza del nesso, proporzionalità, ammontare) spettano al giudice di merito e non sono rivedibili in sede di legittimità salvo vizio di diritto; pertanto è importante allegare e conservare documentazione probatoria chiara (note di accredito/variazione se emesse, registri coupon, flussi di rimborso ai distributori, criteri di imputazione proporzionale).
- In situazioni analoghe, se per motivo oggettivo non è possibile emettere la nota di variazione (per esempio per decorso dei termini previsti dalla normativa interna), il contribuente dovrebbe valutare tempestivamente l'esercizio dell'azione di rimborso e documentare il collegamento tra promozione e vendite originarie per non perdere il diritto al recupero dell'IVA.
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