Cassazione Penale, Ordinanza n. 32227/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione, deducendo due censure: da un lato, la violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo, sostenendo di essersi confuso sul giorno della settimana e di avere creduto di trovarsi in un giorno in cui era autorizzato a uscire; dall'altro, vizi di motivazione sulla determinazione della pena, ritenendo insufficiente la giustificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'asserita confusione sul giorno della settimana era una mera allegazione difensiva, peraltro implausibile alla luce delle circostanze valorizzate dalla sentenza impugnata, come la compagnia di un'altra persona e la disponibilità di un telefono cellulare. Ha ritenuto non consentito il secondo motivo, precisando che una motivazione particolarmente analitica sulla pena è necessaria solo quando la sanzione sia di gran lunga superiore al medio edittale, circostanza non ricorrente nel caso concreto, poiché la pena era prossima al minimo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia l'evasione.
Non citato nel testo.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità e per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che prospetti una mera e non credibile allegazione difensiva, priva di adeguato supporto fattuale e smentita dalle circostanze valorizzate nella decisione impugnata, può essere dichiarato manifestamente infondato.
- In tema di evasione, la contestazione dell'elemento soggettivo deve confrontarsi con le circostanze concrete accertate; una dedotta confusione sul giorno autorizzato all'uscita non è sufficiente se risulta logicamente implausibile rispetto al quadro fattuale.
- La censura sulla determinazione della pena è scrutinabile in cassazione nei limiti della legittimità della motivazione: una specifica e dettagliata giustificazione del dosimetro sanzionatorio è richiesta soprattutto quando la pena si discosti sensibilmente dal medio edittale, non quando sia prossima al minimo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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